Decreto Monti: Un pieno di modifiche per il Codice dei contratti

Il Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri di domenica e presentato ieri sia alla Camera dei Deputati che al Senato cotiene, tra l’altro, al Capo IV del...

06/12/2011
Il Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri di domenica e presentato ieri sia alla Camera dei Deputati che al Senato cotiene, tra l’altro, al Capo IV del Titolo IV le "Misure per lo sviluppo infrastrutturale".
In particolare sia tra gli articoi dal 41 al 48 contenuti nel citato Capo IV che in altri articoli del decreto-legge non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sono state inserite molteplici modiche al codice dei contratti tra le quali evidenziamo:
  • l'abrogazione dell'articolo 81, comma 3-bis relativo al costo del personale che era stato inserito dall'articolo 4, comma 2, lettera i-bis) del Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (articolo 44, comma 2 del nuovo decreto-legge);
  • la soppressione dell'articolo 12 della legge 11 novembre 2011, n. 180 con cui era stata innalzata la soglia prevista dall'articolo 91, comma 1 del Codice dei contratti da 100.000 euro a 193.000 per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara prevista all'articolo 57 comma 6 del Codice dei contratti (articolo 44, comma 5, lettera a) del nuovo decreto-legge);
  • la modifica dell'articolo 140, comma 1 del Codice dei contratti con la possibilità di estendere le procedure previste dallo stesso articolo anche nel caso di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore (articolo 44, comma 6 del nuovo decreto-legge);
  • l'inserimento dell'articolo 112-bis relativo alla "Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro" (articolo 44, comma 8 del nuovo decreto-legge);
  • l'inserimento nell’articolo 33 del Codice dei contratti relativo ad "Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza" del comma 3-bis con cui viene precisato che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia devono affidare obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni (articolo 23, comma 4 del nuovo decreto-legge);
  • le modifiche introdotte all'articolo 161 relativo alle infrastrutture strategiche con cui vengono sostituiti i commi 1-bis ed 1-ter con i nuovi commi 1-bis, 1-ter ed 1-quater (articolo 41, comma 1 del nuovo decreto-legge);
  • sempre relativamente alle opere strategiche, l'inserimento dell'articolo 169-bis recante "Approvazione unica progetto preliminare" (articolo 41, comma 2. lettera a) del nuovo decreto-legge);
  • le modifiche introdotte all'articolo 143 relativo alle "Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici" con la sostituzione del comma 5 (articolo 42, comma 1 del nuovo decreto-legge);
  • la possibilità di utilizzare lo strumento del Project financing per la realizzazione delle carceri (articolo 42, comma 2 del nuovo decreto-legge).

Molte delle modifiche introdotte non hanno nulla a che vedere con lo spirito del decreto-legge recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici" ed avrebbero potuto trovare una collocazione più idonea in una legge ordinaria predisposta per le necessarie modifiche al Codice dei contratti ma, ormai, la prassi consolidata sembra sia questa.

Il decreto-legge "Monti" è alla firma del Capo dello Stato Giorgio Napolitano; alleghiamo alla presente notizia il testo non ancora ufficiale del decreto-legge e nei prossimi giorni, non appena il sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, renderemo disponibile il testo del Codice dei Contratti opportunamente integrato con le modifche introdotte.

A cura di Paolo Oreto
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