Decreto Palchi e Istruzioni operative: Circolare del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha diffuso la circolare n. 35 del 24 dicembre 2014 avente ad oggetto “Istruzioni operative tecnico - organi...

07/01/2015
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha diffuso la circolare n. 35 del 24 dicembre 2014 avente ad oggetto “Istruzioni operative tecnico - organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche alla luce del Decreto Interministeriale 22 luglio”.
Nella circolare viene precisato che le Istruzioni operative allegate alla circolare stessa sono state elaborate ed approvate su conforme parere del gruppo di lavoro costituito da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Coordinamento tecnico delle Regioni e dell'Inail, allo scopo di fornire le istruzioni operative tecnico - organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e manifestazioni fieristiche, alla luce del Decreto Interministeriale del 22 luglio 2014.
Le istruzioni sono costituite da due capi in cui vengono trattati separatamente:
  • gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali
  • le manifestazioni fieristiche

Ricordo che il decreto 22 luglio 2014 (cosiddetto “decreto Palchi”) prevede che le disposizioni di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 (cantieri temporanei e mobili) si applicano, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, fatta esclusione per le attività:
  • che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio;
  • di montaggio e smontaggio di pedane di altezza dino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;
  • di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;
  • di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m.

A cura di Gabriele Bivona

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