Decreto Palchi, norme più stringenti per il montaggio e lo smontaggio
Niente più palchi pericolanti e poco sicuri. Con colpevole ritardo (ma in Italia i ritardi non stupiscono più) il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decre...
Niente più palchi pericolanti e poco sicuri. Con colpevole ritardo
(ma in Italia i ritardi non stupiscono più) il Ministero del Lavoro
ha pubblicato il decreto 22 luglio 2014, il cui avviso è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 08/08/2014, n. 183,
contenente le disposizioni che si applicano agli spettacoli
musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni
fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo
svolgimento delle relative attività.
Il decreto prevede che le disposizioni di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 (cantieri temporanei e mobili) si applicano, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, fatta esclusione per le attività:
Il decreto prevede che le disposizioni di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 (cantieri temporanei e mobili) si applicano, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, fatta esclusione per le attività:
- che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio;
- di montaggio e smontaggio di pedane di altezza dino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;
- di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;
- di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m.
A cura di Gabriele
Bivona
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