Decreto Rilancio 2020: credito d'imposta al 60% per l'adeguamento degli ambienti di lavoro
Il Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha confermato un credito d'imposta del 60% per l'adeguamento degli ambienti di lavoro
Decreto Rilancio 2020: l’articolo 120 rubricato “Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro“ del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) ha confermato le agevolazioni previste per l'adeguamento degli ambienti di lavoro.
Decreto Rilancio 2020: credito d'imposta al 60% per l'adeguamento degli ambienti di lavoro
In particolare, l'art. 120 del Decreto Rilancio, al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ha previsto il riconoscimento di un credito di imposta del 60% per le spese sostenute nel 2020 per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.
Decreto Rilancio 2020 e adeguamento degli ambienti di lavoro: chi può accedere al credito d'imposta al 60%
Possono accedere al beneficio:
- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in
luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1 al decreto-legge
(pagine 259 e 260 del decreto allegato), tra le quali:
- alberghi;
- villaggi turistici;
- ostelli della gioventù;
- rifugi di montagna;
- colonie marine e montane;
- affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;
- ristorazione con somministrazione;
- gelaterie e pasticcerie;
- organizzazione di convegni e fiere;
- attività di musei;
- gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali;
- stabilimenti termali.
- associazioni, fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.
Decreto Rilancio 2020 e adeguamento degli ambienti di lavoro: tetto massimo
Il credito d'importa del 60% è riconosciuto per le spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Decreto Rilancio 2020 e adeguamento degli ambienti di lavoro: la relazione di accompagnamento all'art. 120
Il comma 1 fornisce un elenco di investimenti per i quali è ammessa l'agevolazione.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
La platea dei soggetti possibili beneficiari del credito d'imposta sono gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente, bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.
Poiché in questa fase non possono essere identificati tutti i soggetti e tutte le categorie di investimenti necessari alla riapertura, il comma 3 prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, possano essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e investimenti ammissibili all'agevolazione sempre rispettando il limite dì spesa identificato al comma 5.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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