Decreto Ristori: il trattamento fiscale dei contributi erogati ai liberi professionisti
L'Agenzia delle Entrate risponde sul trattamento fiscale dei contributi erogati ai liberi professionisti. Art. 10-bis d.l. n.137 del 2020 (decreto Ristori)
I bonus erogati "una tantum" dalle regioni rilevano fiscalmente ai fini Irpef? Un quesito interessante che una regione italiana ha posto all'Agenzia delle Entrate. E gli uffici hanno pubblicato la risposta n. 84/2021 per chiarire i dubbi.
Bonus una tantum e Irpef
La richiesta di una Regione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate per chiarire una questione: i bonus erogati "una tantum" rilevano ai fini Irpef sui beneficiari e sono da assoggettare come acconto Irpef? Nello specifico, la Regione chiede lumi sui beneficiari che appartengono alle categorie "esercenti attività di libero professionista, al momento della presentazione della domanda, titolare di partita Iva attiva, iscritti all'albo professionale ed alla relativa Cassa previdenziale privata, ovvero nel caso in cui l'attività esercitata non rientri tra le professioni intellettuali che hanno una Cassa previdenziale privata, siano iscritti alla gestione separata Inps; titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata Inps e che siano residenti nella Regione istante".
Cosa dice il testo Unico delle imposte sui redditi
Prendiamo in esame il Testo Unico delle imposte sui redditi, in particolare l'articolo 6. "I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: redditi fondiari; redditi di capitale; redditi di lavoro dipendente; redditi di lavoro autonomo; redditi d'impresa; redditi diversi". Sempre in questo articolo leggiamo che "i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti". Pertanto, spiega l'Agenzia delle Entrate "non assumono rilevanza fiscale e non sono, quindi, tassabili, le somme percepite per risarcire una perdita patrimoniale (il cosiddetto danno emergente) nonché quelle non inquadrabili in una delle predette categorie reddituali". Una disciplina che può sempre essere derogata dal legislatore che può prevedere specifiche diposizioni tese ad escluderne l'applicazione.
Le misure di emergenza
Per chiarire meglio il concetto l'Agenzia si affida alla stretta cronaca e all'emergenza Covid-19. Il decreto "Cura Italia" (il dl n.18/2020), ha previsto una indennità di 600 euro, per il mese di marzo 2020 "ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie". Nel decreto viene chiarito che questa indennità "non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef". Anche nel decreto Ristori (dl n.137/2020), viene specificato che "i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap)".
L'iniziativa regionale
La regione istante ha previsto un bonus per sostenere alcune categorie "vittima" dell'emergenza socio-economica causata dal coronavirus. Si tratta di un intervento, spiegano gli uffici dell'Agenzia, che "rientra tra le politiche a sostegno del mercato del lavoro, orientate a incrementare l'offerta di lavoro attraverso interventi di incentivazione all'occupazione e di allargamento della partecipazione al mercato del lavoro, nell'ambito del Programma Operativo Regionale (Por, che la Regione ha scelto di realizzare con l'integrazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr) ed il Fondo Sociale Europeo (Fse) definendo un Programma Multifondo. Tale intervento, pertanto, rientra nell'obiettivo del Fondo Sociale Europeo di promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori". Quindi, seguendo un po' la linea generale, contenuta nel Decreto Ristori, i fondi erogati dalla Regione istante non sono da assoggettare ai fini Irpef e non valgono nemmeno come titolo di acconto Irpef.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Risposta Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2021, n. 84IL NOTIZIOMETRO