Decreto SCIA, dalla Conferenza Unificata 10 punti su cui intervenire
Pur condividendo la ratio dello schema di decreto e il lavoro predisposto dal Governo per la ricognizione dei regimi, la Conferenza delle Regioni e delle Pro...
Pur condividendo la ratio dello schema di decreto e il lavoro predisposto dal Governo per la ricognizione dei regimi, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso lo scorso 29 settembre 2016 il suo parere sullo schema di decreto legislativo in materia di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ritenendo indispensabile, ai fini dell'intesa, intervenire sui alcuni punti dell'articolato.
In particolare, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha puntualizzato l'importanza della mappatura dei regimi come strumento essenziale per dare certezze ed orientare gli imprenditori nella fase di avvio, come durante l'esercizio dell'attività. A tal proposito è stato ricordato che il Consiglio di Stato, con il Parere 4 agosto 2016, n. 1784, ha affermato che il provvedimento "realizza in ogni caso un riordino normativo, ancorché parziale: si è di fronte a quella che si potrebbe innovativamente definire una forma di "codificazione soft", ossia una raccolta organica e semplificata, anche se (per adesso) non esaustiva, di tutte le discipline vigenti dell'attività privata nei settori interessati". Condividendo questo assunto, la Conferenza vede in questo schema di decreto un primo tassello da inserire all'interno di un quadro che dovrà essere completato e monitorato attraverso i decreti correttivi ed integrativi previsti ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della Legge n. 124/2016, come indicato dallo stesso Consiglio di Stato. In tal senso, la Conferenza fa proprie le considerazioni del Consiglio di Stato in merito alla rilevanza cruciale della fase attuativa che dovrà prevedere “adeguate iniziative - non normative- di formazione, comunicazione istituzionale, informazione” nonché dell'adeguamento dei sistemi informativi e dell'adozione di tutte le misure organizzative necessarie ad assicurare effettività alle disposizioni in materia di concentrazione dei regimi. In tale fase è essenziale il coinvolgimento di tutti i livelli di governo, anche nell'ambito delle attività dell'Agenda per la semplificazione 2015-2017.
In riferimento al coordinamento tra la SCIA edilizia e la SCIA di cui all'articolo 19 della Legge n. 241/1990, la Conferenza ha segnalato l'opportunità di chiarire meglio, a partire dalle tabelle, la disciplina dei due istituti integrando l'art. 2, comma 4, dello schema di D.Lgs., per far salve la SCIA alternativa al permesso di costruire (art. 23, comma 1, DPR n. 380/2001) e la SCIA condizionata all'acquisizione di atti di assenso, pareri o verifiche preventive, di cui all'art. 19 bis, comma 3, Legge 241/1990.
Ciò premesso, la Conferenza, per sancire l'intesa, ha richiesto di intervenire su alcuni punti dell'articolato che fanno riferimento:
- alla disciplina generale della comunicazione
- al glossario
- ai principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e di ragionevolezza e proporzionalità
- alle attività non elencate in tabella
- alla fase di aggiornamento della ricognizione
- ai controlli sulla CILA
- alle disposizioni in materia di ambiente
- alle disposizione in materia di commercio
- ai livelli ulteriori di semplificazione
- ai termini di adeguamento delle Regioni e degli Enti Locali
Oltre ai suddetti punti vincolanti, la Conferenza ha avanzato alcune proposte di miglioramento del testo, non condizionanti ai fini dell'intesa.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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