Decreto Semplificazioni e Codice dei contratti: sull'inizio delle deroghe interviene il TAR
Il TAR interviene sulla questione relativa alle deroghe prevista dal Decreto Semplificazioni al Codice dei contratti
Con una sentenza che farà molto discutere (e lo ha già fatto), il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Umbria è intervenuto sul problema legato alle modifiche apportate al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120.
Decreto Semplificazioni e Codice dei contratti: la sentenza del TAR
Siamo parlando della sentenza n. 559 del 4 dicembre 2020 con la quale il TAR per la Regione Umbria ha trattato alcuni argomenti relativi all'esclusione automatica dalle gare, le percentuali di ribasso ritenute anomale e le norme vigenti per un contratto pubblico.
Il ricorso
A proporre ricorso una società, arrivata terza nella graduatoria, per l'affidamento dei servizi di progettazione di ripristino e manutenzione di una strada comunale. L'amministrazione comunale aveva indetto la procedura di gara da aggiudicarsi con il prezzo più basso. Secondo la società, l'amministrazione comunale "pur avendo indetto la gara con "lettera di invito/disciplinare di gara", si è rifiutata di applicare il Decreto Semplificazioni che prevede, tra le altre cose, che "nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque" (si tratta dell'articolo 1 del D.L. n. 76/2020).
Procedure di gara e normativa
Bisogna precisare che la procedura di affidamento di un contratto pubblico è soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando. Si chiama principio "tempus regit actum". Nel caso specifico, la stazione appaltante ha ammesso alla procedura nove concorrenti. E quindi, guardando il calendario, la disciplina applicabile in materia di anomalia coincide con quella valida del decreto legge n. 76/2020, in particolare l'articolo 1 (comma 3) che dice: "Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque". Non valgono i tentativi di resistenza prospettati dall'amministrazione e dal Rup.
Decreto legge n. 76/2020 e norme
Il decreto legge n. 76/2020, come ha precisato il Tar Perugia, non contiene norme derogatorie al decreto legge numero 189 del 2016, in tema di "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016". In particolare, aveva sostenuto la difesa del comune, nella parte in cui si legge che "l’affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici (...) avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti (...) utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo numero 50 del 2016", "non operando - si legge, invece, nella sentenza del Tar - alcun riferimento all’articolo 97, comma 8, del codice dei contratti ("l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci"), espressamente derogato dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge 76/2020". Per questo il ricorso va accolto e la gara annullata.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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