Decreto Semplificazioni: ecco le modifiche definitive al Testo Unico Edilizia DPR n. 380/2001
Ecco tutte le modifiche definitive apportate dal Decreto Semplificazioni al Testo Unico Edilizia DPR n. 380/2001
Testo Unico Edilizia: con l'approvazione con voto di fiducia da parte dell'aula del Senato, può considerarsi definitivo il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, che tra le altre cose apporta un restyling del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. Testo Unico Edilizia).
Decreto Semplificazioni: modifiche al Testo Unico Edilizia definitive entro il 14 settembre 2020
La votazione finale sul testo approvato dal Senato è stata calendarizzata per le ore 13 di giovedì 10 settembre 2020 e considerato che la conversione in legge dovrà arrivare entro e non oltre il 14 settembre 2020 (60 giorni dal 14 luglio 2020), tutto lascia immaginare che, anche in questo caso, si tratterà di un ulteriore voto di fiducia. Il testo approvato al Senato (in allegato) dovrebbe essere, dunque, quello definitivo, come definitive dovrebbero essere le modifiche apportate al Testo Unico Edilizia.
Decreto Semplificazioni: le modifiche al Testo Unico Edilizia
Entrando nel dettaglio, le modifiche al Testo Unico Edilizia sono contenute:
- nell'art. 10 (Semplificazioni e altre misure in materia edilizia), copiosamente modificato dal Senato;
- nell'art. 10-bis (Semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive), inserito ex novo dal Senato e che sostituisce integralmente l'art. 41 (Demolizione di opere abusive) del DPR n. 380/2001.
Riportiamo di seguito il testo a fronte degli articoli del Testo Unico Edilizia (a destra quelli in vigore dopo la pubblicazione del D.L. n. 76/2020, a sinistre quelli modificati dopo la conversione in legge del Decreto Semplificazioni).
Art. 2-bis. (L) - Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati
POST D.L. N. 76/2020 |
POST LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 76/2020 |
Comma 1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nell’osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione, sono consentite esclusivamente nell’ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti. |
Comma 1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela. |
Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi
POST D.L. N. 76/2020 |
POST LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 76/2020 |
Comma 1, lett. b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. |
identico |
POST D.L. N. 76/2020 |
POST LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 76/2020 |
Comma 1, lett. d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria. |
Comma 1, lett. d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria |
POST D.L. N. 76/2020 |
POST LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 76/2020 |
Comma 1, lett. e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. |
Comma 1, lett. e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti |
Art. 6 (L) - Attività edilizia libera
POST D.L. N. 76/2020 |
POST LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 76/2020 |
Comma 1, lett. e-bis) - le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale. |
identico |
Art. 9-bis. Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili
POST D.L. N. 76/2020 |
POST LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 76/2020 |
Comma 1-bis - Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia. |
Comma 1-bis - Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia. |
Art. 10 (L) - Interventi subordinati a permesso di costruire
POST D.L. N. 76/2020 |
POST LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 76/2020 |
Comma 1, lett. c) - gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 |
identico |
Art. 14 (L) - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
POST D.L. N. 76/2020 |
POST LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 76/2020 |
Comma 1-bis - La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. |
Comma 1-bis - Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell’insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. |
Comma 3 - La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché le destinazioni d’uso ammissibili fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. |
identico |
Art. 16 (L) - Contributo per il rilascio del permesso di costruire
POST D.L. N. 76/2020 |
POST LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 76/2020 |
Comma 4, lettera d-ter) - alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, o in deroga. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche. |
identico |
Art. 17 (L) - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
POST D.L. N. 76/2020 |
POST LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 76/2020 |
Comma 4-bis - Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso. |
Comma 4-bis - Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso. |
Art. 20 (R) - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
POST D.L. N. 76/2020 |
POST LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 76/2020 |
Comma 8 - Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti. |
identico |
Art. 22 (L) - Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività
POST D.L. N. 76/2020 |
POST LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 76/2020 |
Comma 1, lett. a) - gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o i prospetti; |
identico |
Art. 23-ter. Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante
POST D.L. N. 76/2020 |
POST LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 76/2020 |
Comma 2 - La destinazione d’uso dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis. |
identico |
Art. 23-quater. Usi temporanei - NUOVO ARTICOLO
1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione
urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e
valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di
dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative
economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune
può consentire l’utilizzazione temporanea di edifici ed aree per
usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento
urbanistico.
2. L’uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente
esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà
pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse
pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici,
socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.
3. L’uso temporaneo è disciplinato da un’apposita convenzione che
regola:
a) la durata dell’uso temporaneo e le eventuali modalità di
proroga;
b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle
aree;
c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il
ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione;
d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli
obblighi convenzionali.
4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l’uso
temporaneo e per l’esecuzione di eventuali interventi di
adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità,
di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da
attuare comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito
dalla convenzione medesima.
5. L’uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione
d’uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate.
6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il
soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza
pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di
decadenza dall’assegnazione per gravi motivi.
7. Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per
l’attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte
della giunta comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema
di convenzione che regola l’uso temporaneo è approvato con
deliberazione del consiglio comunale.
8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior
dettaglio, anche in ragione di specificità territoriali o di
esigenze contingenti a livello locale.
Art. 24 (L) - Agibilità
POST D.L. N. 76/2020 |
POST LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 76/2020 |
Comma 7-bis - La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. |
identico |
Art. 34 (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
POST D.L. N. 76/2020 |
POST LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 76/2020 |
Comma 2-ter - abrogato |
identico |
Art. 34-bis. Tolleranze costruttive
POST D.L. N. 76/2020 |
POST LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 76/2020 |
1. Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo. 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile. 3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali. |
identico |
Art. 41 (L) - Demolizione di opere abusive
POST D.L. N. 76/2020 |
POST LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 76/2020 |
1. Entro il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il
responsabile del servizio trasmette al prefetto l'elenco delle
opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non ha
provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino
dei luoghi e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela
del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31. Nel medesimo
termine le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela
trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli
elenchi contengono, tra l'altro, il nominativo dei proprietari e
dell'eventuale occupante abusivo, gli estremi di identificazione
catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e
l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile. |
1. In caso di mancato avvio delle procedure di
demolizione entro il termine di centottanta giorni
dall’accertamento dell’abuso, la competenza è trasferita
all’ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi
degli uffici del comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio
da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la
materiale esecuzione dell’intervento, il prefetto può avvalersi del
concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti
autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze
istituzionali delle Forze armate. |
Art. 94 (L) - Autorizzazione per l'inizio dei lavori
POST D.L. N. 76/2020 |
POST LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 76/2020 |
1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo
all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di
quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui
all’articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva
autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della
regione. |
1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo
all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di
quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui
all’articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva
autorizzazione scritta del competente ufficio
tecnico della regione. |
Art. 94-bis. Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche
POST D.L. N. 76/2020 |
POST LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 76/2020 |
Comma 3 - Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94. |
Comma 3 - Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94. |
Art. 103 (L) - Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
POST D.L. N. 76/2020 |
POST LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 76/2020 |
Comma 2 - L'ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla ricezione della denunzia, accerta la conformità del progetto alle norme tecniche di cui all'articolo 83 e l’idoneità della parte già legittimamente realizzata a resistere all’azione delle possibili azioni sismiche. |
Comma 2 - L'ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla ricezione della denunzia, accerta la conformità del progetto alle norme tecniche di cui all'articolo 83 e l’idoneità della parte già legittimamente realizzata a resistere all’azione delle possibili azioni sismiche. Ai fini dell’esercizio dell’attività prevista dal presente articolo, sono individuati come prioritari i lavori avviati o effettuati sulla base di autorizzazione rilasciata secondo le modalità di cui all’articolo 94, comma 2-bis. |
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
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