Decreto Sviluppo, Responsabilità solidale per progettisti e validatori nei confronti dell'impresa
Sono pronte e potrebbero essere inserite all'interno del Decreto Sviluppo che il Governo varerà nei prossimi giorni, le ultime modifiche alla normativa che r...
Sono pronte e potrebbero essere inserite all'interno del Decreto
Sviluppo che il Governo varerà nei prossimi giorni, le ultime
modifiche alla normativa che regola il settore degli appalti
pubblici.
Il Ministero delle Infrastrutture ha, infatti, inserito all'interno del decreto un proposta di revisione del Codice dei Contratti che prevede la "responsabilità solidale" dei progettisti e dei validatori nei confronti dell'impresa, nel caso in cui durante la fase di esecuzione dell'opera dovessero manifestarsi dei problemi dovuti a carenze progettuali.
La proposta del Ministero delle Infrastrutture è stata pesantemente contestata dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori che, oltre a evidenziare una normativa sui lavori pubblici sempre più frammentaria che ha causato notevoli ed inutili problematiche al settore delle progettazioni, ne ha chiesto il ritiro, precisando che la norma graverebbe pesantemente sui professionisti, elemento più debole dell'intera filiera dei lavori pubblici, rispetto alle Stazioni appaltanti, che sono difese dallo Stato, ed alle imprese, forti del loro potere economico.
In particolare, il CNAPPC ha evidenziato che, se la proposta passasse, verrebbero generati dei contenzioni su ogni progetto, dal momento che l'impresa, non potendo più esprimere riserve per il recupero di somme nei confronti della stazione appaltante, potrebbe ricorrere facilmente ad una surrettizia ricerca di presunti errori progettuali allo scopo di recuperare il ribasso offerto in sede di gara.
Il Consiglio Nazionale degli Architetti ha sottolineato che in questo modo i progettisti verrebbero esposti ad una responsabilità enorme, non essendovi limiti alle eventuali azioni di rivalsa delle imprese. Inoltre, il danno vantato dalle stesse imprese potrebbe essere notevolmente superiore all'importo dei compensi dovuti al progettista per l'espletamento del servizio. Ciò, peraltro, farebbe lievitare notevolmente i costi delle polizze assicurative nel settore dei servizi di ingegneria ed architettura e, in caso, di più "sinistri", potrebbe comportare, per il professionista, l'espulsione dal mercato assicurativo.
Per tali motivazioni, il Consiglio Nazionale Architetti, nell'esprimere la propria contrarietà nei confronti di un modello culturale che individua nel libero professionista il più comodo capro espiatorio di tutte le problematiche connesse alla filiera degli appalti pubblici, ha chiesto il ritiro della norma e l'istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero delle Infrastrutture per affrontare in modo corretto ed organico le modifiche al codice dei contratti, evitandone la frammentazione attraverso una serie di ripetute modifiche in leggi omnibus.
La normativa in vigore
L'art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006 (Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori) al comma 3 prevede che prima dell'approvazione del progetto, il responsabile unico del procedimento (RUP) deve verificare la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente al progetto definitivo o preliminare.
Il D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di attuazione disciplina le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
Gli artt. 52, 53 e 54 del D.P.R. n. 207/2010 disciplinano l'attività di verifica che segue la fase progettuale e precede quella di validazione.
Ciò premesso, aldilà delle contestazioni evidenziate dal CNAPPC, ci chiediamo per quale motivo si debba prevedere la "responsabilità solidale" del progettista, se già la normativa sui lavori pubblici prevede che il progetto debba essere verificato e poi validato, oltre al fatto che l'art. 56 del Regolamento (Responsabilità) prevede che il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione o la sua utilizzazione.
Inoltre, come previsto dal comma 2 dell'art. 56 citato, il soggetto incaricato della verifica che sia inadempiente ai suoi obblighi è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni dalle attività di verifica.
Il Ministero delle Infrastrutture ha, infatti, inserito all'interno del decreto un proposta di revisione del Codice dei Contratti che prevede la "responsabilità solidale" dei progettisti e dei validatori nei confronti dell'impresa, nel caso in cui durante la fase di esecuzione dell'opera dovessero manifestarsi dei problemi dovuti a carenze progettuali.
La proposta del Ministero delle Infrastrutture è stata pesantemente contestata dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori che, oltre a evidenziare una normativa sui lavori pubblici sempre più frammentaria che ha causato notevoli ed inutili problematiche al settore delle progettazioni, ne ha chiesto il ritiro, precisando che la norma graverebbe pesantemente sui professionisti, elemento più debole dell'intera filiera dei lavori pubblici, rispetto alle Stazioni appaltanti, che sono difese dallo Stato, ed alle imprese, forti del loro potere economico.
In particolare, il CNAPPC ha evidenziato che, se la proposta passasse, verrebbero generati dei contenzioni su ogni progetto, dal momento che l'impresa, non potendo più esprimere riserve per il recupero di somme nei confronti della stazione appaltante, potrebbe ricorrere facilmente ad una surrettizia ricerca di presunti errori progettuali allo scopo di recuperare il ribasso offerto in sede di gara.
Il Consiglio Nazionale degli Architetti ha sottolineato che in questo modo i progettisti verrebbero esposti ad una responsabilità enorme, non essendovi limiti alle eventuali azioni di rivalsa delle imprese. Inoltre, il danno vantato dalle stesse imprese potrebbe essere notevolmente superiore all'importo dei compensi dovuti al progettista per l'espletamento del servizio. Ciò, peraltro, farebbe lievitare notevolmente i costi delle polizze assicurative nel settore dei servizi di ingegneria ed architettura e, in caso, di più "sinistri", potrebbe comportare, per il professionista, l'espulsione dal mercato assicurativo.
Per tali motivazioni, il Consiglio Nazionale Architetti, nell'esprimere la propria contrarietà nei confronti di un modello culturale che individua nel libero professionista il più comodo capro espiatorio di tutte le problematiche connesse alla filiera degli appalti pubblici, ha chiesto il ritiro della norma e l'istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero delle Infrastrutture per affrontare in modo corretto ed organico le modifiche al codice dei contratti, evitandone la frammentazione attraverso una serie di ripetute modifiche in leggi omnibus.
La normativa in vigore
L'art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006 (Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori) al comma 3 prevede che prima dell'approvazione del progetto, il responsabile unico del procedimento (RUP) deve verificare la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente al progetto definitivo o preliminare.
Il D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di attuazione disciplina le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
- per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti nel caso in cui il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o se le stazioni appaltanti siano dotate di un sistema interno di controllo di qualità, oppure da altri soggetti autorizzati sulla base dei criteri previsti dal Regolamento.
Gli artt. 52, 53 e 54 del D.P.R. n. 207/2010 disciplinano l'attività di verifica che segue la fase progettuale e precede quella di validazione.
Ciò premesso, aldilà delle contestazioni evidenziate dal CNAPPC, ci chiediamo per quale motivo si debba prevedere la "responsabilità solidale" del progettista, se già la normativa sui lavori pubblici prevede che il progetto debba essere verificato e poi validato, oltre al fatto che l'art. 56 del Regolamento (Responsabilità) prevede che il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione o la sua utilizzazione.
Inoltre, come previsto dal comma 2 dell'art. 56 citato, il soggetto incaricato della verifica che sia inadempiente ai suoi obblighi è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni dalle attività di verifica.
A cura di Ilenia
Cicirello
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