Decreto Sviluppo: con alcuni emendamenti novità per gli affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria

Nella seduta di ieri, alla Camera dei Deputati è proseguita la discussione generale del disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. ...

17/06/2011
Nella seduta di ieri, alla Camera dei Deputati è proseguita la discussione generale del disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (cosiddetto decreto per lo sviluppo). Il seguito del dibattito è stato rinviato ad alla seduta di lunedì prossimo ma il Governo, visti i tempi ormai ristretti per la conversione in legge, pensa già di porre la questione di fiducia che, a quel punto, verrebbe votata dall'assemblea martedì.
Nei giorni precedenti, in Commissione Bilancio della Camera, si era chiusa la discussione sui circa 130 emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto legge stesso, che contiene all'articolo 4 diverse ed importanti modifiche al Codice degli appalti pubblici.

Di particolare interesse l'accoglimento di due degli emendamenti a lungo richiesti dall'Oice: il primo riguarda la possibilità di utilizzare la cosiddetta "forcella" nelle procedure ristrette (il cosiddetto passaggio dalla "long list" alla "short list", con una predeterminazione del numero dei soggetti da invitare a presentare offerta) anche per i servizi, possibilità al momento non prevista dall'articolo 62 del Codice e la seconda riguardante l'estensione da tre a cinque anni della norma che consente alle società di ingegneria di nuova costituzione di documentare i requisiti con riferimento ai soci, ai direttori tecnici e ai dipendenti (articolo 253, comma 15): la norma adegua l'arco temporale di riferimento ai requisiti del Regolamento del Codice, consentendo quindi per due anni in più di utilizzare i requisiti facenti capo ai predetti soggetti.

Di notevole interesse anche la nuova norma, inserita con un emendamento, per mezzo della quale non è possibile effettuare ribassi sul costo del personale e con la precisazione, quindi che la migliore offerta deve essere individuata dalla stazione appaltante “al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali” e, quindi, in base ai costi previsti nel Contratto collettivo nazionale.

Una nuova modifica riguarda, poi, l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria: non appena il decreto sviluppo diventerà legge, il limite di 20.000 euro per gli affidamenti per mezzo di cottimo fiduciario sarà raddoppiato ed innalzato, quindi, a 40.000 euro.
Saranno possibili, quindi, incarichi fiduciari sino a 40.000 euro ed il responsabile del procedimento potrà scegliere, con discrezionalità, il professionista di fiducia.
Sono stati confermati i contenuti di altre due norme: quella sull'estensione della norma sui migliori 3/5 anni del quinquennio/decennio fino al 31 dicembre 2013 e quella che consente, sempre fino a fine 2013, in caso di ricorso al prezzo più basso negli appalti di servizi e forniture, quanto meno di applicare l'esclusione automatica delle offerta anomale fino alla soglia di applicazione della normativa comunitaria (193.000).
Confermata anche la disciplina che consentirà, tramite l'accesso alla Banca dati sui contratti pubblici, di verificare in tempo reale i requisiti dichiarati in sede di gara, anche rispetto ai certificati dei servizi svolti che, obbligatoriamente, le stazioni appaltanti dovranno trasmettere alla banca dati.

Non è stata, invece, approvata la proposta di innalzamento della soglia da 100.000a 193.000 euro relativa all’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria con procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara(art. 91 e 57, comma 6 del Codice).

A cura di Paolo Oreto
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