Decreto Sviluppo: le novità per i controlli alle imprese
Lo scorso 13 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 il D.L. n. 70/2011, cosiddetto "Decreto Sviluppo", contenente una serie di nuove misur...
Lo scorso 13 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
110 il D.L. n. 70/2011, cosiddetto "Decreto Sviluppo", contenente
una serie di nuove misure per lo sviluppo economico di vari
settori.
Tra i diversi provvedimenti contenuti nel decreto in oggetto, si fornisce un approfondimento relativamente ad alcuni aspetti richiamarti dall'allegato art. 7, sui controlli in materia fiscale e contributiva presso le imprese a vari livelli.
In particolare, il comma 2 del suddetto articolo persegue la finalità di ridurre la possibile turbativa che le imprese, di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, subiscono a causa di inutili sovrapposizioni dell'attività di controllo. Tra gli obiettivi, inoltre, viene rilevata la necessità di assicurare una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell'attività amministrativa, nonché di un maggior coordinamento tra i soggetti interessati agli accessi ispettivi.
A livello statale, il decreto prevede che vengano disciplinati dal Ministero dell'Economia e dello Sviluppo Economico, con un apposito decreto interministeriale, le modalità e i tempi per garantire una concreta programmazione dei controlli fiscali e contributivi e, in occasione degli accessi nei locali aziendali, il miglior coordinamento tra Agenzie Fiscali, Guardia di Finanza, Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, INPS e Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro. A tal fine, verrà dato massimo impulso allo scambio telematico delle informazioni che le suddette amministrazioni dovranno obbligatoriamente mettere a disposizione della altre in occasione dell'inizio delle ispezioni e verifiche, fornendo al loro termine i risultati rilevati.
A livello sub-statale, la programmazione dei controlli alle imprese disposte dalle Amministrazioni locali, tra cui polizie locali, aziende e agenzie regionale, ecc., dovrà avvenire seguendo una programmazione periodica e attraverso il coordinamento affidato allo Sportello unico per le attività produttive o, in mancanza, alle Camere di Commercio competenti per territorio.
Per tali controlli, vigeranno i principi della contestualità e della non ripetitività per periodi non inferiori a 6 mesi.
Gli atti compiuti difformemente a quanto sopra costituiranno, per i dipendenti pubblici responsabili illeciti disciplinari, ad eccezione di quelli che verranno eseguiti per la repressione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e quelli per necessità ed urgenza, con provvedimento motivato.
Fonte: ANCE
Tra i diversi provvedimenti contenuti nel decreto in oggetto, si fornisce un approfondimento relativamente ad alcuni aspetti richiamarti dall'allegato art. 7, sui controlli in materia fiscale e contributiva presso le imprese a vari livelli.
In particolare, il comma 2 del suddetto articolo persegue la finalità di ridurre la possibile turbativa che le imprese, di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, subiscono a causa di inutili sovrapposizioni dell'attività di controllo. Tra gli obiettivi, inoltre, viene rilevata la necessità di assicurare una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell'attività amministrativa, nonché di un maggior coordinamento tra i soggetti interessati agli accessi ispettivi.
A livello statale, il decreto prevede che vengano disciplinati dal Ministero dell'Economia e dello Sviluppo Economico, con un apposito decreto interministeriale, le modalità e i tempi per garantire una concreta programmazione dei controlli fiscali e contributivi e, in occasione degli accessi nei locali aziendali, il miglior coordinamento tra Agenzie Fiscali, Guardia di Finanza, Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, INPS e Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro. A tal fine, verrà dato massimo impulso allo scambio telematico delle informazioni che le suddette amministrazioni dovranno obbligatoriamente mettere a disposizione della altre in occasione dell'inizio delle ispezioni e verifiche, fornendo al loro termine i risultati rilevati.
A livello sub-statale, la programmazione dei controlli alle imprese disposte dalle Amministrazioni locali, tra cui polizie locali, aziende e agenzie regionale, ecc., dovrà avvenire seguendo una programmazione periodica e attraverso il coordinamento affidato allo Sportello unico per le attività produttive o, in mancanza, alle Camere di Commercio competenti per territorio.
Per tali controlli, vigeranno i principi della contestualità e della non ripetitività per periodi non inferiori a 6 mesi.
Gli atti compiuti difformemente a quanto sopra costituiranno, per i dipendenti pubblici responsabili illeciti disciplinari, ad eccezione di quelli che verranno eseguiti per la repressione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e quelli per necessità ed urgenza, con provvedimento motivato.
Fonte: ANCE
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