Decreto sviluppo: Convertito definitivamente in legge dal Senato con voto di fiducia

Ieri il Senato con 162 voti favorevoli, 134 contrari e un astenuto, ha accordato la fiducia al Governo, così convertendo definitivamente in legge, con modifi...

08/07/2011
Ieri il Senato con 162 voti favorevoli, 134 contrari e un astenuto, ha accordato la fiducia al Governo, così convertendo definitivamente in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (c.d. "decreto Sviluppo").
Il testo è identico e quello approvato il 21 giugno con voto di fiducia alla Camera dei Deputati ed il provvedimento, dopo la firma del Capo dello Stato sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.

Di notevole interesse per il comparto dell'edilizia e dei lavori pubblici sono gli articoli 4 e 5.
Ricordiamo che le modifiche introdotte al Codice dei contratti dall’articolo 4 del decreto-legge n.70/2011, oggi convertito in legge, sono molteplici e tra le tante ricordiamo:
  • il raddoppiamento, nei servizi di architettura e di ingegneria, del limite di 20.000 euro per gli affidamenti per mezzo di cottimo fiduciario. Sarà possibile per il Responsabile del procedimento affidare incarichi fiduciari sino a 40.000 euro di onorario;
  • che non è possibile effettuare ribassi sul costo del personale con la precisazione, quindi che la migliore offerta deve essere individuata dalla stazione appaltante "al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali" e, quindi, in base ai costi previsti nel Contratto collettivo nazionale;
  • la possibilità di utilizzare la cosiddetta "forcella" nelle procedure ristrette (il cosiddetto passaggio dalla "long list" alla "short list", con una predeterminazione del numero dei soggetti da invitare a presentare offerta) anche per i servizi, possibilità al momento non prevista dall'articolo 62 del Codice;
  • l'estensione della norma sui migliori 3/5 anni del quinquennio/decennio fino al 31 dicembre 2013;
  • l'estensione da tre a cinque anni della norma che consente alle società di ingegneria di nuova costituzione di documentare i requisiti con riferimento ai soci, ai direttori tecnici e ai dipendenti (articolo 253, comma 15);
  • la possibilità di utilizzare, sempre fino a fine 2013, in caso di ricorso al prezzo più basso negli appalti di servizi e forniture, l'esclusione automatica delle offerta anomale fino alla soglia di applicazione della normativa comunitaria (193.000);

Riassumiamo, qui di seguito, le novità più importanti contenute nei 12 articoli:
  • l'articolo 1 rubricato "Credito d'imposta per la ricerca scientifica" istituisce, in via sperimentale, per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in università ovvero enti pubblici di ricerca;
  • l'articolo 2 prevede la concessione di un credito d'imposta per ogni nuovo lavoratore assunto stabilmente nel Mezzogiorno del Paese (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia). In particolare, sono beneficiari dell’agevolazione fiscale tutti i datori di lavoro che nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rispetto alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti; lagevolazione riguarda anche le assunzioni di lavoratori effettuate nel settore agricolo;
  • l'articolo 3 reca disposizioni in materia di reti d'impresa, "zone a burocrazia zero", distretti turistico-alberghieri e nautica da diporto;
  • l'articolo 4 rubricato "Costruzione delle opere pubbliche" modifica in più parti la vigente normativa in materia di contratti pubblici ed, in particolare il Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006;
  • l'articolo 5 introduce liberalizzazioni e semplificazioni in materia di edilizia privata con alcune modifiche al Testo unico di cui al D.P.R. n. 380/2001, introducendo il silenzio-assenso nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire, in luogo del silenzio-rifiuto attualmente previsto, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali. Viene specificato meglio l'ambito di applicazione della SCIA introducendo un comma aggiuntivo all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, al fine di chiarire i dubbi interpretativi emersi in sede di prima applicazione dell'istituto. La disposizione precisa che la SCIA si estende anche alla materia edilizia, con esclusione dei casi di super DIA, compresi gli interventi edilizi in zona sottoposta a vincolo.
  • l'articolo 6 detta numerose disposizioni volte a ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti sulle piccole e medie imprese;
  • nell'articolo 7, rubricato come "Semplificazione fiscale" vengono dettate nuove disposizioni che mirano a tutelare il regolare esercizio dell'attività di impresa delle microimprese e delle piccole e medie imprese, imponendo alle pubbliche amministrazioni di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo nei riguardi di esse e assicurando una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti;
  • l'articolo 8 detta disposizioni destinate a favorire la crescita e la stabilità delle piccole e medie imprese per fronteggiare l'attuale fase di crisi economica;
  • con l'articolo 9 rubricato come "Scuola e merito" il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a stipulare appositi contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;
  • l'articolo 10 contine alcune novità relative ai servisi per i cittadini ed, in particolare, la semplificazione del procedimento di rilascio dei documenti di identificazione dei cittadini mediante l'introduzione della carta d'identità elettronica (CIE), con durata triennale per i minori e decennale per i maggiorenni;
  • per ultimo gli articoli 11 e 12 dettano disposizioni finanziarie ed indicazioni sull'entrata in vigore.

Certi di fare cosa gradita, alleghiamo alla notizia:
  • il testo del decreto-legge
  • il testo della legge di conversione approvata ieri dal Senato;
  • il testo a fronte delle modifiche relative al Codice dei contratti;
  • il testo completo del codice dei contratti con le modifiche introdotte dal decreto sviluppo e dalla legge di conversione.

A cura di Paolo Oreto
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