Depositi di Gas naturale e di biogas: Sulla Gazzetta la nuova regola tecnica
Sulla Gazzetta ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2016 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 3 febbraio 2016 recante “Approvazione della rego...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2016 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 3 febbraio 2016 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8”.
Il decreto che entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi il 12 aprile 2016 è composto da 6 articoli ed allo stesso è allegata la nuova Regola tecnica.
Nell’articolo 2 del decreto viene precisato che, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, i depositi oggetto della nuova regola tecnica devono essere realizzati e gestiti in modo da:
- a) minimizzare le cause di incendio;
- b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali;
- d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
- e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Nell’articolo 4 viene, poi, precisato che le nuove disposizioni si applicano ai depositi di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o ampliamento successivi alla data di pubblicazione del decreto, limitatamente alle parti interessate dall'intervento. Gli interventi di modifica effettuati su strutture esistenti, non possono, in ogni caso, diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.
Le nuove disposizioni non si applicano ai depositi per i quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di costruzione, ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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