Deroghe alle norme di prevenzioni incendi
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno, con lettera circolare prot. 0008269 del 20 maggio 2010, inviata ai direttori regionali ed in...
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero
dell'Interno, con lettera circolare prot. 0008269 del 20 maggio
2010, inviata ai direttori regionali ed interregionali e ai
comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco individua gli
indirizzi sui criteri di ammissibilità delle deroghe alle norme
di prevenzione incendi.
Nella lettera circolare viene precisato che "la problematica dell'individuazione delle misure di sicurezza che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo nell'ambito del procedimento di deroga di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, si può ritenere definitivamente risolta, anche alla luce dei contenuti del decreto ministeriale 9 maggio 2007 e delle successive direttive attuative, che introduce l'ingegneria della sicurezza antincendio.".
In riferimento a quanto previsto alle lettere c) e d) del comma 1, dell'articolo 5 del D.M. 4 maggio 1998 un'attività può essere trattata secondo le procedure di deroga nei casi in cui l'impossibilità di poter ottemperare alle disposizioni normative derivi o da una caratteristica dell'attività o da un vincolo esistente.
Il chiarimento del Dipartimento arriva sulle caratteristiche dell'attività con la precisazione che devono essere prese debitamente in considerazione e valutate quelle:
Nella lettera circolare viene precisato che "la problematica dell'individuazione delle misure di sicurezza che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo nell'ambito del procedimento di deroga di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, si può ritenere definitivamente risolta, anche alla luce dei contenuti del decreto ministeriale 9 maggio 2007 e delle successive direttive attuative, che introduce l'ingegneria della sicurezza antincendio.".
In riferimento a quanto previsto alle lettere c) e d) del comma 1, dell'articolo 5 del D.M. 4 maggio 1998 un'attività può essere trattata secondo le procedure di deroga nei casi in cui l'impossibilità di poter ottemperare alle disposizioni normative derivi o da una caratteristica dell'attività o da un vincolo esistente.
Il chiarimento del Dipartimento arriva sulle caratteristiche dell'attività con la precisazione che devono essere prese debitamente in considerazione e valutate quelle:
- di ricerca di soluzioni architettoniche innovative;
- di ricerca e sperimentazione di materiali;
- di nuove tecnologie costruttive;
- legate a problematiche locali;
- economiche, ecc.
A cura di Paolo
Oreto
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