Detassazione investimenti in nuovi macchinari non cumulabile con le detrazioni fiscali del 55%

La detassazione degli investimenti in macchinari, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge...

03/11/2009
La detassazione degli investimenti in macchinari, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, non è cumulabile con l'agevolazione fiscale per le spese di riqualificazione energetica del 55% previste dall'articolo 1, commi 344 e 345, della legge n. 296 del 2006.

Lo ha chiarito la circolare n. 44/E dell'Agenzia delle Entrate, che lo scorso 27 ottobre è intervenuta in merito all'applicazione della detassazione degli investimenti in macchinari ed apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione, ed alla loro cumulabilità con le altre agevolazioni fiscali previste dalle disposizioni nazionali. In particolare, l'articolo 5 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (Tremonti-ter), consente di escludere dall'imposizione sul reddito d'impresa un importo pari al 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, fatti a decorrere dall'1 luglio 2009 (data di entrata in vigore del decreto) e fino al 30 giugno 2010.

Diversamente dalle precedenti disposizioni previste dal Ministro Tremonti (Tremonti Bis - Articolo 4 della legge n. 383 del 18 ottobre 2001; Tremonti - Articolo 3 del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489), la nuova agevolazione consente la detassazione dal reddito d'impresa del 50% del valore degli investimenti aventi ad oggetto macchinari ed apparecchiature di nuova costruzione compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, effettuati dall'1 luglio al 30 giugno 2010 e prevede alcune peculiarità, fra le quali:
  • l'ambito soggettivo: la detassazione si applica a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato, in relazione alle attività produttive di redditi d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza degli stessi, anche se iniziano l'attività a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (1 luglio 2009);
  • l'ambito oggettivo: la disposizione in esame, a differenza della precedente Tremonti bis che incentivava espressamente gli investimenti in beni strumentali, non specifica la destinazione o la modalità d'impiego dei beni oggetto di investimento all'interno del processo produttivo, intendendo, dunque, agevolare le acquisizioni di beni nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 comunque impiegati all'interno del processo produttivo, ma con esclusione di quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita (con esclusione dei beni autonomamente destinati alla vendita);
  • il meccanismo di applicazione: l'importo dell'investimento agevolabile è determinato sulla base del costo sostenuto senza alcuna rilevanza della media degli investimenti dei cinque periodi di imposta precedenti a quello di effettuazione dell'investimento, e dell'entità dei disinvestimenti.
Per quanto concerne il primo punto, sono ammessi alla detassazione:
  • le persone fisiche esercenti attività commerciale ancorché gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali;
  • le società in nome collettivo e in accomandita semplice;
  • le società di armamento;
  • le società di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciale;
  • le società consortili a rilevanza sia interna che esterna;
  • le società per azioni;
  • le società in accomandita per azioni;
  • le società a responsabilità limitata;
  • le società cooperative e di mutua assicurazione;
  • gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale;
  • gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale, con riferimento all'attività commerciale esercitata.
L'agevolazione si applica anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti e, per l'espressa limitazione al reddito d'impresa, l'agevolazione, a differenza della Tremonti bis, non si applica ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo.

Per quanto riguarda gli investimenti agevolabili, la divisione 28 della tabella ATECO 2007 include la fabbricazione di macchinari ed apparecchiature comprese le rispettive parti meccaniche che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione; apparecchi fissi e mobili o portatili a prescindere dal fatto che siano stati progettati per uso industriale, per l'edilizia e l'ingegneria civile, per uso agricolo o domestico; la fabbricazione di alcune apparecchiature speciali, per trasporto di passeggeri o merci entro strutture delimitate.

Per quanto concerne, infine, il meccanismo di applicazione, l'agevolazione spetta esclusivamente ai fini dell'IRPEF e dell'IRES e non opera ai fini dell'IRAP. Inoltre, l'agevolazione è fruita apportando una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa del periodo di imposta di effettuazione degli investimenti agevolabili.

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