Detrazioni 36 e 55%, da Finco la proposta di cumulabilità con il Piano Casa
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 4/E del 4 gennaio 2011, ha recentemente chiarito che gli ampliamenti di edifici, previsti dal Piano Casa, non ...
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 4/E del 4
gennaio 2011, ha recentemente chiarito che gli
ampliamenti di edifici, previsti dal Piano Casa,
non godono delle beneficio delle detrazioni fiscali del 36
e 55 per cento (leggi news).
Secondo il parere dell'Agenzia, dunque, nell'ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell'edificio preesistente; conseguentemente, nell'ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l'intervento si considera, nel suo complesso, una "nuova costruzione". Qualora, invece, la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione".
Come sottolineato da una recente nota della Federazione Industrie Prodotti Impianti e Servizi per le Costruzioni (F.IN.CO), tale risoluzione vede l'Agenzia delle Entrate interpretare in senso corretto ma restrittivo quanto posto dal legislatore ad incentivazione dell'efficienza energetica del patrimonio abitativo nazionale con il cosiddetto Piano Casa 2, discendente dall'accordo Stato-Regioni del marzo 2009.
Finco fa notare, inoltre, la confusione mostrata dall'Agenzia delle Entrate nel corso della risoluzione che fa riferimento, sia inizialmente che nel corso del parere medesimo, al DL n. 112/2008 recante il cosiddetto Piano Casa 1, cioè quello relativo all'housing-sociale, che non ha a che vedere con i premi volumetrici in questione.
A parte gli errori normativi dell'Agenzia, Finco afferma che né nel Piano Casa 2, né nel testo della norma che disciplina la detrazione fiscale del 55%, si fa riferimento a particolari limiti come illustrato dalla Risoluzione dell'Agenzia. Finco afferma, altresì, che si sarebbe potuto utilizzare nel caso degli ampliamenti, il criterio della "prevalenza": se un immobile è all'80% preesistente lo si potrebbe considerare nel suo complesso come tale, anche dopo un ampliamento del 20%. Finco aveva già sottolineato l'opportunità di rendere applicabile la cumulabilità della agevolazione del 55% anche ai casi di abbattimento e ricostruzione con premio volumetrico anche in presenza di sagoma diversa (e del resto sono casi isolati quelli in cui un manufatto si demolisce per venire ricostruito esattamente con la stessa forma e volumetria preesistente; infatti di tali interventi non si capirebbe, salvo eccezioni, la motivazione e comunque non avrebbe molto senso mobilitare ingenti capitali per eseguirli).
Finco ha, infine, confermato il proprio pensiero secondo il quale il Piano Casa non sia mai realmente partito in quanto il bonus volumetrico previsto non rappresenta uno stimolo al mercato sufficiente a compensare i costi di abbattimento, smaltimento e quelli generali. La possibilità di abbinare la detrazione del 55% potrebbe (avrebbe potuto) costituire un incentivo in più, non forse decisivo, ma neanche marginale, senza elevare, misura sicuramente più opportuna ma anche più gravosa per l'Erario, il tenore della percentuale del bonus stesso.
Secondo il parere dell'Agenzia, dunque, nell'ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell'edificio preesistente; conseguentemente, nell'ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l'intervento si considera, nel suo complesso, una "nuova costruzione". Qualora, invece, la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione".
Come sottolineato da una recente nota della Federazione Industrie Prodotti Impianti e Servizi per le Costruzioni (F.IN.CO), tale risoluzione vede l'Agenzia delle Entrate interpretare in senso corretto ma restrittivo quanto posto dal legislatore ad incentivazione dell'efficienza energetica del patrimonio abitativo nazionale con il cosiddetto Piano Casa 2, discendente dall'accordo Stato-Regioni del marzo 2009.
Finco fa notare, inoltre, la confusione mostrata dall'Agenzia delle Entrate nel corso della risoluzione che fa riferimento, sia inizialmente che nel corso del parere medesimo, al DL n. 112/2008 recante il cosiddetto Piano Casa 1, cioè quello relativo all'housing-sociale, che non ha a che vedere con i premi volumetrici in questione.
A parte gli errori normativi dell'Agenzia, Finco afferma che né nel Piano Casa 2, né nel testo della norma che disciplina la detrazione fiscale del 55%, si fa riferimento a particolari limiti come illustrato dalla Risoluzione dell'Agenzia. Finco afferma, altresì, che si sarebbe potuto utilizzare nel caso degli ampliamenti, il criterio della "prevalenza": se un immobile è all'80% preesistente lo si potrebbe considerare nel suo complesso come tale, anche dopo un ampliamento del 20%. Finco aveva già sottolineato l'opportunità di rendere applicabile la cumulabilità della agevolazione del 55% anche ai casi di abbattimento e ricostruzione con premio volumetrico anche in presenza di sagoma diversa (e del resto sono casi isolati quelli in cui un manufatto si demolisce per venire ricostruito esattamente con la stessa forma e volumetria preesistente; infatti di tali interventi non si capirebbe, salvo eccezioni, la motivazione e comunque non avrebbe molto senso mobilitare ingenti capitali per eseguirli).
Finco ha, infine, confermato il proprio pensiero secondo il quale il Piano Casa non sia mai realmente partito in quanto il bonus volumetrico previsto non rappresenta uno stimolo al mercato sufficiente a compensare i costi di abbattimento, smaltimento e quelli generali. La possibilità di abbinare la detrazione del 55% potrebbe (avrebbe potuto) costituire un incentivo in più, non forse decisivo, ma neanche marginale, senza elevare, misura sicuramente più opportuna ma anche più gravosa per l'Erario, il tenore della percentuale del bonus stesso.
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A cura di Ilenia
Cicirello
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