Detrazioni 36% e 55%: gli oneri di urbanizzazione sono esenti dalla ritenuta di acconto del 10%
Gli oneri di urbanizzazione e quelli strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolati sostenuti a favore dei Comuni possono usufruire del...
Gli oneri di urbanizzazione e quelli strettamente collegati alla
realizzazione degli interventi agevolati sostenuti a favore dei
Comuni possono usufruire della detrazione del 36% ma non scontano
la ritenuta d'acconto del 10% prevista dall'art. 25 del Decreto
Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n.
122/2010.
Questo, in sintesi, è quanto afferma l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 3/E del 4 gennaio 2011.
Ricordiamo che secondo quanto previsto dal D.L. n. 78/2010, dall'1 luglio 2010 le banche e Poste S.p.A. operano una ritenuta del 10% a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito dovuta ai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per le spese agevolate con la detrazione del 36% per il recupero edilizio delle abitazioni, o con quella del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici. La ritenuta del 10% deve essere effettuata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per:
Tra le spese che danno diritto alla detrazione del 36% sono compresi anche gli oneri di urbanizzazione e quelli strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolati, sostenuti in favore dei Comuni. Per tali spese, al fine di beneficiare della detrazione d'imposta del 36%, non è richiesta l'effettuazione del pagamento mediante bonifico, trattandosi di versamenti effettuati, con modalità obbligate, nei confronti di pubbliche amministrazioni. Al fine di evitare che i Comuni subiscano la ritenuta sugli oneri di urbanizzazione e su quelli strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolati, i relativi pagamenti possono essere eseguiti con modalità diverse dal bonifico. Qualora il pagamento dei predetti oneri avvenga comunque mediante bonifico, fermo restando il diritto alla detrazione da parte del contribuente, per evitare l'applicazione di ritenute, nella motivazione del bonifico l'ordinante deve indicare il Comune come soggetto beneficiario e la causale del versamento (ad esempio: oneri di urbanizzazione, tosap, etc..); non va, invece, riportato il riferimento agli interventi edilizi e ai provvedimenti legislativi che danno diritto alle detrazioni e non deve essere utilizzato l'apposito modulo, ove predisposto dalla banca o dall'ufficio postale.
In presenza di tali modalità di compilazione la banca dell'ordinante ovvero Poste Spa non codificheranno il versamento come importo soggetto alla ritenuta del 10 per cento. Nel caso in cui i Comuni abbiano comunque subito la predetta ritenuta d'acconto, quest'ultima potrà essere richiesta all'Amministrazione Finanziaria presentando istanza di rimborso secondo le ordinarie modalità.
Questo, in sintesi, è quanto afferma l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 3/E del 4 gennaio 2011.
Ricordiamo che secondo quanto previsto dal D.L. n. 78/2010, dall'1 luglio 2010 le banche e Poste S.p.A. operano una ritenuta del 10% a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito dovuta ai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per le spese agevolate con la detrazione del 36% per il recupero edilizio delle abitazioni, o con quella del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici. La ritenuta del 10% deve essere effettuata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per:
- spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, per le quali è prevista (attualmente fino al 2012) una detrazione di imposta pari al 36 per cento;
- spese per interventi di risparmio energetico, ai sensi dell'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, per le quali è prevista (attualmente fino al 31/12/2011) una detrazione di imposta pari al 55 per cento.
Tra le spese che danno diritto alla detrazione del 36% sono compresi anche gli oneri di urbanizzazione e quelli strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolati, sostenuti in favore dei Comuni. Per tali spese, al fine di beneficiare della detrazione d'imposta del 36%, non è richiesta l'effettuazione del pagamento mediante bonifico, trattandosi di versamenti effettuati, con modalità obbligate, nei confronti di pubbliche amministrazioni. Al fine di evitare che i Comuni subiscano la ritenuta sugli oneri di urbanizzazione e su quelli strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolati, i relativi pagamenti possono essere eseguiti con modalità diverse dal bonifico. Qualora il pagamento dei predetti oneri avvenga comunque mediante bonifico, fermo restando il diritto alla detrazione da parte del contribuente, per evitare l'applicazione di ritenute, nella motivazione del bonifico l'ordinante deve indicare il Comune come soggetto beneficiario e la causale del versamento (ad esempio: oneri di urbanizzazione, tosap, etc..); non va, invece, riportato il riferimento agli interventi edilizi e ai provvedimenti legislativi che danno diritto alle detrazioni e non deve essere utilizzato l'apposito modulo, ove predisposto dalla banca o dall'ufficio postale.
In presenza di tali modalità di compilazione la banca dell'ordinante ovvero Poste Spa non codificheranno il versamento come importo soggetto alla ritenuta del 10 per cento. Nel caso in cui i Comuni abbiano comunque subito la predetta ritenuta d'acconto, quest'ultima potrà essere richiesta all'Amministrazione Finanziaria presentando istanza di rimborso secondo le ordinarie modalità.
A cura di Ilenia
Cicirello
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