Detrazioni 36 e 55%: in caso di ampliamento non spetta alcuna detrazione
Gli ampliamenti di edifici, previsti dal Piano Casa, approvato dal DL n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, in deroga ai piani regolatori locali, non ...
Gli ampliamenti di edifici, previsti dal Piano Casa, approvato dal
DL n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, in deroga ai piani
regolatori locali, non godono delle beneficio delle detrazioni
fiscali del 36 e 55 per cento.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 4/E del 4 gennaio 2011, in risposta ad un quesito posto in riferimento alla possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali del 36 e 55 per cento, previste, rispettivamente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia (legge n. 449 del 1997, art. 1) e di riqualificazione energetica (legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 344 e seguenti), realizzati sul patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ampliamento previsti dal Piano Casa (art. 11 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con legge n. 133 del 2008).
L'Agenzia ha ricordato la finalità del Piano casa, ovvero quello di consentire di effettuare ampliamenti o ricostruzioni di edifici sulla base di leggi regionali, in deroga ai piani regolatori locali. In particolare, è previsto che i Comuni concedano permessi per ampliare edifici abitativi esistenti fino al 20 per cento del loro volume o della superficie coperta. Inoltre, è prevista la possibilità di abbattere e ricostruire, anche in zona differente, edifici antecedenti al 1989 che abbiano bisogno di essere adeguati agli standard qualitativi, energetici e di sicurezza, purché non soggetti a particolari vincoli. In tal caso, la ricostruzione potrà essere autorizzata con un aumento dei volumi del 30 per cento, elevabile sino al 35, se la stessa avviene con tecniche di bioedilizia o che prevedano l'installazione di impianti ad energie rinnovabili.
Ciò premesso, l'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico dell'edilizia) riconduce fra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quelli preesistenti, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; inoltre, definisce interventi di "nuova costruzione" quelli riguardanti la realizzazione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente.
Per tale motivo, nell'ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell'edificio preesistente; conseguentemente, nell'ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l'intervento si considera, nel suo complesso, una "nuova costruzione". Qualora, invece, la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione".
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 4/E del 4 gennaio 2011, in risposta ad un quesito posto in riferimento alla possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali del 36 e 55 per cento, previste, rispettivamente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia (legge n. 449 del 1997, art. 1) e di riqualificazione energetica (legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 344 e seguenti), realizzati sul patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ampliamento previsti dal Piano Casa (art. 11 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con legge n. 133 del 2008).
L'Agenzia ha ricordato la finalità del Piano casa, ovvero quello di consentire di effettuare ampliamenti o ricostruzioni di edifici sulla base di leggi regionali, in deroga ai piani regolatori locali. In particolare, è previsto che i Comuni concedano permessi per ampliare edifici abitativi esistenti fino al 20 per cento del loro volume o della superficie coperta. Inoltre, è prevista la possibilità di abbattere e ricostruire, anche in zona differente, edifici antecedenti al 1989 che abbiano bisogno di essere adeguati agli standard qualitativi, energetici e di sicurezza, purché non soggetti a particolari vincoli. In tal caso, la ricostruzione potrà essere autorizzata con un aumento dei volumi del 30 per cento, elevabile sino al 35, se la stessa avviene con tecniche di bioedilizia o che prevedano l'installazione di impianti ad energie rinnovabili.
Ciò premesso, l'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico dell'edilizia) riconduce fra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quelli preesistenti, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; inoltre, definisce interventi di "nuova costruzione" quelli riguardanti la realizzazione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente.
Per tale motivo, nell'ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell'edificio preesistente; conseguentemente, nell'ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l'intervento si considera, nel suo complesso, una "nuova costruzione". Qualora, invece, la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione".
A cura di Ilenia
Cicirello
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