Detrazioni 36 e 55%, ritenuta del 4%: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
La manovra correttiva di luglio (art. 23, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98), al fine di minimizzare gli adempimenti in occasione di pagamenti ef...
La manovra correttiva di luglio (art. 23, comma 8 del decreto-legge
6 luglio 2011, n.98), al fine di minimizzare gli adempimenti in
occasione di pagamenti effettuati tramite bonifici disposti dai
contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali
spetta la detrazione d'imposta, ha disposto una riduzione dal 10 al
4% la ritenuta sui bonifici del 36 e del 55%. Al fine di fornire i
primi chiarimenti sulla manovra, l'Agenzia delle Entrate ha
pubblicato la circolare n. 41/E del 5 agosto 2011.
La circolare n. 41/E dell'Agenzia ha ricordato che la ritenuta di acconto del 10% all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, era stata disposta dall'art. 25 comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010. La ritenuta, operativa dall'1 luglio 2010, è effettuata dalle Banche e da Poste Italiane S.p.A. per i bonifici disposti per i pagamenti riguardanti le ristrutturazione edilizie (articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche) e gli interventi di risparmio energetico (articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche).
L'art. 23, comma 8 del decreto-legge n.98/2011 ha ridotto al 4% l'aliquota della ritenuta d'acconto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, Banche e Poste Italiane S.p.A. devono operare all'atto dell'accredito. L'Agenzia ha chiarito che nelle more dell'aggiornamento dei sistemi operativi, se nei primi giorni di decorrenza della nuova disposizione Banche e Poste Italiane S.p.A. continuato ad operare all'atto dell'accredito la ritenuta del 10%, potranno accreditare direttamente al soggetto beneficiario la differenza del 6% trattenuta in eccesso.
L'Agenzia ha chiarito che banche e Poste Italiane sono tenute ad applicare la nuova ritenuta del 4% a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè a partire dal 6 luglio 2011. Si ricorda che il calcolo della ritenuta va effettuato sull'importo del bonifico scorporato dell'Iva (aliquota del 20% anche se in fattura è stata applicata un'aliquota diversa).
La circolare n. 41/E dell'Agenzia ha ricordato che la ritenuta di acconto del 10% all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, era stata disposta dall'art. 25 comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010. La ritenuta, operativa dall'1 luglio 2010, è effettuata dalle Banche e da Poste Italiane S.p.A. per i bonifici disposti per i pagamenti riguardanti le ristrutturazione edilizie (articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche) e gli interventi di risparmio energetico (articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche).
L'art. 23, comma 8 del decreto-legge n.98/2011 ha ridotto al 4% l'aliquota della ritenuta d'acconto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, Banche e Poste Italiane S.p.A. devono operare all'atto dell'accredito. L'Agenzia ha chiarito che nelle more dell'aggiornamento dei sistemi operativi, se nei primi giorni di decorrenza della nuova disposizione Banche e Poste Italiane S.p.A. continuato ad operare all'atto dell'accredito la ritenuta del 10%, potranno accreditare direttamente al soggetto beneficiario la differenza del 6% trattenuta in eccesso.
L'Agenzia ha chiarito che banche e Poste Italiane sono tenute ad applicare la nuova ritenuta del 4% a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè a partire dal 6 luglio 2011. Si ricorda che il calcolo della ritenuta va effettuato sull'importo del bonifico scorporato dell'Iva (aliquota del 20% anche se in fattura è stata applicata un'aliquota diversa).
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A cura di Ilenia
Cicirello
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