Detrazioni 55%: entro il 31 marzo 2013 la comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Il Decreto-Legge n. 83/2012 (convertito dalla legge n. 134/2012) ha prorogato al 30 giugno 2013 la detrazione fiscale del 55% relativa agli interventi di riq...

12/03/2013
Il Decreto-Legge n. 83/2012 (convertito dalla legge n. 134/2012) ha prorogato al 30 giugno 2013 la detrazione fiscale del 55% relativa agli interventi di riqualificazione energetica e ha sostituito tale agevolazione dall'1 luglio 2013 con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazione edilizia che, dal 2012, non ha più scadenza.

Le disposizioni che regolano la materia dei benefici fiscali per il risparmio energetico sono state più volte modificate e, di conseguenza, negli ultimi anni sono cambiate anche le procedure da seguire per poterne usufruire. In particolare, per quanto concerne i lavori a cavallo di due periodi di imposta, è previsto l'obbligo di inviare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate (prevista con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 6 maggio 2009). Tale comunicazione, che non sostituisce quella da inviare all'Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori, può essere inviata:
  • in via telematica, con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d'imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi di imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati;
  • per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi di imposta, inviando un modello per ciascun periodo d'imposta.

Tale comunicazione non va inviata:
  • se i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel medesimo periodo di imposta;
  • se nel periodo d'imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese.

Per i lavori effettuati tra il 2012 e il 2013 c'è tempo fino al 31 marzo 2013 per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Il mancato invio della comunicazione comporta una sanzione amministrativa dell'importo compreso tra i 258 e i 2.065 euro che non può essere sanata attraverso la remissione in bonis che non vale per omissioni o irregolarità che non comportano la perdita del beneficio.

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