Detrazioni fiscali e Bonus facciate: online la piattaforma 2020 per l'invio della documentazione all'ENEA
Dall'Enea la piattaforma 2020 per l'invio della documentazione relativa agli interventi di efficienza energetica relativa al bonus facciate
Tutto pronto per l'invio all'Enea della scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati per la fruizione della detrazione fiscale del 90%, prevista dalla Legge di Bilancio per il 2020, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali e inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
L'Enea ha, infatti, messo online la piattaforma 2020 per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di efficienza energetica che possono beneficiare dei cosiddetti "ecobonus" e/o "bonus casa" con fine lavori nel 2020. La nuova piattaforma, raggiungibile dalla home page del portale enea.it, dovrà essere utilizzata per tutti gli interventi conclusi tra il 1 gennaio 2020 e 25 marzo 2020, il termine di 90 giorni decorre dal 25 marzo 2020. Per cui, per tutti gli interventi conclusi tra l'1 gennaio e il 25 marzo 2020, si avrà tempo fino al 23 giugno per l'invio della documentazione.
Bonus facciate: cos'è
Ricordiamo che la nuova detrazione fiscale è stata prevista per il 2020 dall'articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (c.d. Legge di bilancio 2020) e prevede un bonus fiscale del 90% dall’imposta lorda (Irpef o Ires) delle spese documentate e sostenute nell’anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali e inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Ha anche stabilito che gli immobili che possono usufruire della detrazione fiscale sono quelli ubicati nelle zone A o B (DM n. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Possono accedere alla detrazione fiscale gli immobili ubicati nella:
- Zona A - comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
- Zona B - include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Sono esclusi dal bonus facciate tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nella:
- Zona C - include le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino non edificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità previsti alla lettera B)
- Zona D - comprende le parti del territorio destinate ai nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati.
- Zona E - sono le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richiede insediamenti da considerare come zone C.
- Zona F - include le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.
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Bonus facciate 2020: gli interventi agevolabili
Come detto, gli interventi agevolabili sono quelli finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna, ovvero:
- interventi di pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
- interventi su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
- interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
La guida messa a punto dall'Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono fruire della detrazione fiscale del 90% anche altri interventi per il decoro urbano effettuati su:
- grondaie
- pluviali
- parapetti
- cornicioni
Posso fruire del bonus facciate anche gli interventi su superfici confinanti con:
- chiostrine
- cavedi
- cortili
- spazi interni
- smaltimento materiale
- cornicioni
ma solo se visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Bonus facciate: quali sono le spese ammissibili
Le spese ammissibili al bonus facciate sono quelle relative:
- all'acquisto materiali
- alla progettazione e altre prestazioni professionali connesse (per esempio, perizie e sopralluoghi e rilascio dell’attestazione di prestazione energetica)
- all'installazione di ponteggi
- allo smaltimento del materiale
- l'Iva
- l'imposta di bollo
- i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi
- la tassa per l’occupazione del suolo pubblico
Bonus facciate: come fare i pagamenti
Le persone fisiche non titolari di reddito di impresa devono obbligatoriamente pagare le spese che vogliono portare in detrazione mediante bonifico bancario postale o tramite conto aperto presso un istituto di pagamento.
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Bonus facciate 2020: i documenti da conservare
I documenti da conservare sono:
- le fatture
- le ricevuta del bonifico
- le abilitazioni amministrative richieste o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicazione della data di inizio lavori
- la domanda di accatastamento, per immobili non censiti
- le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti
- la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale, per gli interventi condominiali
- il consenso ai lavori, per gli interventi fatti da chi detiene l’immobile
Per interventi di efficienza energetica è necessario conservare anche:
- l'asseverazione di un tecnico abilitato
- l'attestato di prestazione energetica (APE)
In allegato la guida dell'Agenzia delle Entrate con tutto il dettaglio della detrazione fiscale bonus facciate.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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