Direttore dei lavori e appalti pubblici: la responsabilità dei documenti contabili
Analisi delle responsabilità del direttore dei lavori sulla tenuta dei documenti contabili in un appalto pubblico ai sensi del Codice dei contratti
Il Direttore dei lavori è responsabile della tenuta dei documenti contabili dell'appalto pubblico. Ciò si evince dalla lettura combinata dell'art. 101, comma 3, d. lgs. 50/2016, prima, secondo cui "Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto" e dell'art. 13, comma 1, d.M. 49/2018, poi, a mente del quale "Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa".
Si intendono tali anche gli atti redatti dagli assistenti incaricati dal direttore dei lavori che vengono da questi fatti propri dopo averli confermati o rettificati o sottoscritti.
A differenza dell'appalto privato, i documenti contabili dell'appalto pubblico (giornale dei lavori, libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste, liste settimanali, registro di contabilità, stato di avanzamento lavori (SAL), il conto finale) sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, fanno fede fino a querela di falso, in quanto attestano fatti in vista del conto finale e dunque della regolazione del credito dell'appaltatore nei confronti dell'amministrazione.
Servono ad accertare e registrare tutti i fatti che producono spesa e la loro tenuta è soggetta all’art. 2219 c.c. (compilazione precisa e tempestiva da eseguire contemporaneamente all’accadere degli eventi, senza spazi in bianco, senza interlinee, senza trasporti in margine, senza abrasioni, le modifiche devono essere interlineate cosi da essere leggibili).
Il direttore dei lavori è tenuto al rispetto del principio della contestualità del rilevamento il che, in altri termini, significa che deve provvedere all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa rilasciare prontamente - i SAL entro il termine fissato nella lex specialis e nel contratto, ai fini della emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP; - controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate.
La non regolare tenuta dei documenti contabili espone il direttore dei lavori a responsabilità anche amministrative e penali.
Può infatti costituire una grave inadempienza in capo al direttore dei lavori l'aver affidato la tenuta del giornale dei lavori al responsabile di cantiere nominato dall’esecutore ossia il soggetto che avrebbe dovuto essere oggetto di controllo.
Come affermato dalla più recente giurisprudenza di merito, la "storia" dell'opera - tipicamente contenuta nel giornale dei lavori - riveste un ruolo fondamentale per il controllo amministrativo contabile, di qui la natura di atto pubblico riconosciuta dalla legge (anche se tenuto da un assistente di cantiere, il DL deve sempre verificare).
Una condotta gravemente colposa che può essere attribuita al direttore dei lavori riguarda poi il controllo della conformità dei lavori svolti a quelli oggetto di appalto.
Si faccia l'esempio del direttore dei lavori che ha rappresentato la falsa necessità di una perizia di variante o ha retrodatato l'ordine di sospensione dei lavori o ha consentito la prosecuzione degli stessi con la realizzazione di opere che avrebbero dovuto fare parte di un progetto di variante, che non solo non era stata ancora approvata, ma che, non era stata neppure redatta compiutamente, con la consapevolezza che l'importo dei lavori della perizia superava il "quinto d'obbligo".
Trattandosi di atti pubblici, tali condotte sono perseguibili non solo penalmente (per falso ideologico ex art. 479 c.p. allorquando il direttore dei lavori, in qualità di pubblico ufficiale, attesta falsamente nei documenti contabili fatti non corrispondenti al vero) ma possono dare origine anche a responsabilità amministrativa per danni ingiusti cagionati all'amministrazione.
(Corte App., L’Aquila, 18/07/2019, n. 1288 - Cass. pen., Sez. V, 24/10/2002, n. 38846 - Corte Conti, Sez. II, 7/11/2002, n. 338)
A cura di Avv. Rosamaria Berloco
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