Direttore dei lavori e responsabilità: gli obblighi durante la realizzazione dell'opera
La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulle responsabilità del direttore dei lavori e sull'obbligo di vigilanza durante la realizzazione dell'opera
In tempi di superbonus 110%, una delle figure più richieste dal mercato è quella del general contractor. Stiamo parlando di quella figura che "chiavi in mano" coordina tutte le fasi realizzative dell'opera e coordina tutte le figure professionali che sono presenti all'interno di un cantiere: dal progettista, passando per il direttore dei lavori e le imprese, fino ad arrivare al coordinatore della sicurezza e al collaudatore.
General contractor: vantaggi e svantaggi
Proprio quando si parla di detrazioni fiscali come quelle del 110% previste dal Decreto Rilancio, soprattutto in funzione dello sconto in fattura, alternativo alla fruizione diretta della detrazione, oggi il General Contractor è una figura chiave perché sgrava alla committenza molte problematiche.
Benché chi scrive è certamente a favore di una netta separazione dei ruoli (il progettista progetta, il direttore dei lavori controlla, il coordinatore si occupa della sicurezza e l'impresa esegue i lavori), è indubbio che quando le lavorazioni risultano complesse, avere a che fare con un singolo soggetto che deve solo garantirti il risultato finale è certamente la soluzione più "sbrigativa".
Soprattutto progettazione ed esecuzione dei lavori risultano spesso fonte di contrasto tra chi deve progettare un'opera e chi deve realizzarla. E su questo una figura determinante è quella del direttore dei lavori. Figura sulla quale è spesso indispensabile una terzietà rispetto all'impresa che realizza i lavori.
Le responsabilità del direttore dei lavori
Terzietà a parte, quello del direttore dei lavori è un ruolo importante non esente da obblighi e responsabilità. Sulla base di in contratto professionale con il committente, il direttore dei lavori deve, infatti, verificare che la realizzazione dell'opera sia conforme a quella prevista in fase progettuale.
Su questo argomento è intervenuta spesso la giurisprudenza a fare chiarezza. Da segnalare l'ultima sentenza della Corte di Cassazione (n. 5799 del 15 febbraio 2021) che ci consente di approfondire la tematica relativa alle responsabilità.
La richiesta di annullamento della sentenza
Nel caso oggetto della nuova sentenza della Corte di Cassazione, sui tavoli dei giudici finisce una decisione di condanna del direttore di lavori relativamente al crollo di un controsoffitto in una piscina comunale. Secondo le accuse avevano utilizzato materiali non idonei a realizzare la struttura e il direttore non aveva verificato l'errato utilizzo dei materiali e bloccato i lavori. Secondo il direttore dei lavori, condannato in primo e secondo grado, la sentenza va annullata.
Ruoli e responsabilità del direttore dei lavori
La Corte di Cassazione chiarisce alcuni ruoli determinanti per il direttore dei lavori. Deve avere particolari competenze tecniche ed utilizzare le proprie conoscenze per assicurare, rispetto all'opera che si sta realizzando, il risultato che il committente si aspetta di conseguire. Tra gli obblighi del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia nella progressiva realizzazione dell'opera che del progetto, sia delle modalità di esecuzione, le regole della tecnica e i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.
Non è esente di responsabilità, dunque, il direttore dei lavori che omette di controllare la realizzazione delle opere. Non deve garantire la sua presenza quotidiana in cantiere, ma questo non vuol dire che non deve controllare periodicamente quanto già costruito. Insomma, dicono i giudici, il direttore dei lavori "ha un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate".
Il crollo del controsoffitto
Per i giudici nessun dubbio: il direttore dei lavori ha la responsabilità del crollo del controsoffitto della piscina comunale "dovendo esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni di ordine tecnico". Anche nelle vecchie sentenze i giudici avevano individuato nel crollo del controsoffitto, attraverso le perizie, il non corretto ancoraggio alla muratura dei cavetti di acciaio che sostenevano i pannelli del controsoffitto e che il direttore dei lavori non aveva controllato e vigilato adeguatamente sul corretto montaggio del controsoffitto stesso. Il crollo, così come rilevato dalle perizie, fu causato dall'errato montaggio dei cavetti di acciaio e che la struttura portante non era stata realizzata "a regola d'arte".
Controsoffitto: elemento strutturale non strutturale
Su questo punto, i giudici sono d'accordo nell'affermare che è vero che il controsoffitto non costituisce un elemento strutturale in senso stretto, ma non può definirsi elemento puramente ornamentale, in quanto ha funzioni di isolamento termico, acustico, ecc e, trattandosi della copertura di un impianto pubblico frequentato da numerose persone, "certamente deve avere caratteristiche di stabilità e sicurezza particolarmente rigorose". Il progettista, secondo i giudici, trattandosi di una ristrutturazione e non di una nuova costruzione, avrebbe dovuto dedicare particolare cura al raccordo tra ciò che era nuovo (quindi il controsoffitto) e ciò che era preesistente (quindi le travi). La scelta dei pannelli, su cui ci fu una discussione, quindi era determinante. Ma il direttore dei lavori, secondo i giudici, avrebbe dovuto avere maggiore cura e attenzione nella corretta posa dei pannelli da lui poi voluti e richiesti. Cosa che, secondo la Corte di Cassazione, non è avvenuta.
L'omesso controllo
Dando una lettura alla perizia, per i giudici è "sconcertante" che il direttore dei lavori non abbia esercitato la sua funzione di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere, senza nemmeno porre problemi "che apparivano di evidente apprezzamento, come la mancanza di trave ad Y a cui ancorare la prima fila dei cavetti di acciaio".
Bene hanno fatto, secondo la Corte di Cassazione, i giudici nelle precedenti sentenze a condannare il direttore dei lavori per "negligenza, imprudenza e imperizia" ed appare violato "l'onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori". Poi una importante precisazione: non esiste, dice la corte di Cassazione un principio legittimo di affidamento, da parte del direttore dei lavori, all'altrui corretto agire, perché, si legge nella sentenza "l'importanza del bene giuridico tutelato dalla norma impone la concreta verifica circa la corretta esecuzione dei lavori". Per questo il ricorso è stato respinto.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Cassazione 15 febbraio 2021, n. 5799IL NOTIZIOMETRO