Discrezionalità tecnica nelle valutazioni della Commissione giudicatrice: nuovi chiarimenti dal Consiglio di Stato

Pur essendo pacifico che la valutazione delle offerte tecniche nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice rientrano nell’ampi...

04/09/2019

Pur essendo pacifico che la valutazione delle offerte tecniche nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo, è ugualmente certo che le stesse sono sindacabili da parte del giudice amministrativo nei limiti del travisamento dei fatti, palese illogicità o manifesta irragionevolezza.

Lo ha confermato la Terza Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 6058 del 2 settembre 2019 con la quale ha respinto il ricorso presentato per la riforma di una decisione di primo grado in merito all'operato della Commissione giudicatrice.

Come più volte sostenuto dai giudici di Palazzo Spada (leggi articolo), il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio della propria attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo. Le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica.

Ne deriva che per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto, ciò che nel caso di specie non è accaduto, in quanto non sono emersi travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dal seggio di gara.

È, dunque, vero che il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica possa - e debba - investire l’eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, erronea valutazione dei presupposti e contraddittorietà, ma nel caso in esame il giudice di primo grado non è venuto meno al doveroso esercizio di tale sindacato allorquando ha osservato, seppure in forma eccessivamente stringata, che «non si rilevano […] errori manifesti o profili di macroscopica irragionevolezza tali da inficiare l’attendibilità della valutazione», conformemente all’orientamento interpretativo di cui si è detto.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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