Documentazione Antimafia: in Gazzetta il Regolamento sul funzionamento della Banca dati nazionale unica
Come previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2015 il Decreto del Presidente...
Come previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio
2015 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
ottobre 2014, n. 193 recante "Regolamento recante
disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso,
consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8
della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale
unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi
dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159".
Il regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di cui al Libro II, Capo V del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del rilascio della documentazione antimafia. A tal fine individua le modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni, effettuate sulla Banca dati, di consultazione e accesso da parte dei soggetti incaricati. Il regolamento stabilisce, infine, le modalità di collegamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia con il Centro elaborazione dati (CED), nonché con altre banche dati detenute da soggetti pubblici contenenti dati necessari per il rilascio della documentazione antimafia.
Il DPC è costituito da 6 Capi, 2 Sezioni, 31 articoli e 5 allegati:
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Definizioni
Capo II - Dati contenuti nella banca dati nazionale e finalità del loro trattamento
Art. 3 - Finalità dei trattamenti
Art. 4 - Contenuto della Banca dati nazionale
Art. 5 - Periodo di conservazione dei dati contenuti nella Banca dati nazionale
Art. 6 - Dati contenuti in altre banche dati
Capo III - Organizzazione e struttura della Banca Dati Nazionale
Art. 7 - Titolare del trattamento dei dati contenuti nella Banca dati nazionale
Art. 8 - Organizzazione per la gestione della Banca dati nazionale e Sezione centrale
Art. 9 - Sezioni provinciali della Banca dati nazionale
Art. 10 - Struttura del sistema informativo della Banca dati nazionale
Art. 11 - Clausola di invarianza finanziaria
Art. 12 - Oneri informativi introdotti
Art. 13 - Immissione preliminare di dati nella Banca dati nazionale
Sezione I - Soggetti legittimati all'accesso, consultazione, immissione e aggiornamento
Art. 14 - Aggiornamento della Banca dati nazionale a seguito di richiesta dell'impresa
Art. 15 - Controllo sulle operazioni di accesso e di immissione e aggiornamento della Banca dati nazionale
Art. 16 - Aggiornamento della Banca dati nazionale
Art. 17 - Rilascio dell'informazione antimafia
Sezione II - Caratteristiche e rilascio delle credenziali di autenticazione
Art. 18 - Rilascio della comunicazione antimafia
Art. 19 - Adempimenti preliminari
Art. 20 - Regole di comportamento
Art. 21 - Validità delle credenziali di autenticazione
Art. 22 - Assegnazione delle credenziali di autenticazione per finalità di consultazione
Capo V - Rilascio della documentazione antimafia attraverso la Banca Dati Nazionale
Art. 23 - Assegnazione delle credenziali di autenticazione per finalità di accesso o di immissione e aggiornamento dei dati
Art. 24 - Caratteristiche delle credenziali di autenticazione
Art. 25 - Soggetti legittimati alla consultazione della Banca dati nazionale
Art. 26 - Soggetti legittimati all'immisione e all'aggiornamento dei dati contenuti nella Banca dati nazionale
Art. 27 - Soggetti legittimati all'accesso alla Banca dati nazionale
Art. 28 - Interrogazioni della Banca dati nazionale
Capo VI - Norme finali e transitorie
Art. 29 - Collegamenti con i soggetti legittimati a svolgere operazioni di accesso, immissione e aggiornamento, nonché di consultazione
Art. 30 - Collegamenti della Banca dati nazionale con altri sistemi informativi
Art. 31 - Collegamenti della Banca dati nazionale al CED
La Banca dati nazionale unica contiene i seguenti dati riguardanti le informazioni e le comunicazioni antimafia, liberatorie e interdittive, rilasciate:
La Banca dati nazionale contiene anche:
Rilascio della documentazione antimafia attraverso la banca dati nazionale
Per il conseguimento della documentazione antimafia, i soggetti di cui all'articolo 97 del Codice antimafia acquisiscono dall'impresa le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestanti i dati previsti dall'articolo 85 del medesimo Codice antimafia, nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa.
L'operatore, dopo essersi collegato con la Banca dati nazionale ed aver positivamente superato la procedura di verifica delle credenziali di autenticazione, immette nella stessa Banca dati i dati di cui richiesti, l'indicazione della tipologia di documentazione antimafia richiesta nonché, ove previsto da disposizioni di legge o altri provvedimenti attuativi di esse, la Prefettura-UTG designata. Le modalità per lo svolgimento di tale operazione sono indicate nell'Allegato 3 al regolamento.
Qualora i dati siano incompleti o errati il sistema informativo della Banca dati nazionale sospende la procedura di rilascio della documentazione antimafia e notifica, per via telematica, all'operatore un messaggio recante la dicitura "inserimento dei dati erroneo o incompleto, procedura di rilascio sospesa". La procedura sospesa è riavviata dall'operatore secondo le modalità stabilite nel citato Allegato 3.
Qualora la procedura di controllo delle credenziali di autenticazione non venga superata positivamente, la Banca dati nazionale notifica un messaggio di "procedura di autenticazione fallita" alla sezione provinciale della Prefettura-UTG competente ai sensi degli articoli 87 e 90 del Codice antimafia, che provvede ad effettuare le opportune verifiche, richiedendo, se necessario, elementi di informazione, anche di natura tecnica, al soggetto alle cui dipendenze opera l'operatore che ha effettuato il tentativo di consultazione.
Oneri informativi introdotti a carico di cittadini e imprese
Richiesta di attivazione del collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:
La richiesta di attivazione del collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia costituisce un onere informativo di nuova introduzione. La richiesta può essere presentata solo dalle imprese concessionarie di opere pubbliche o contraenti generali ai sensi dell'articolo 176, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'accoglimento della domanda consente alle predette imprese di conseguire, salvo che non emergano controindicazioni, il rilascio automatico della documentazione antimafia nei confronti degli operatori economici con i quali hanno concluso contratti e subcontratti per l'esecuzione dell'opera di cui sono affidatarie.
L'impresa contraente generale o concessionaria di opera pubblica inoltra la richiesta alla Prefettura competente per il luogo della propria sede legale, indicando:
- le generalità dei propri dipendenti che eseguiranno le operazioni di collegamento e consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia;
- gli appalti per la cui esecuzione l'impresa riveste il ruolo di contraente generale o di concessionario di opere pubbliche.
A seguito dell'accoglimento della richiesta la Prefettura rilascia ai dipendenti indicati, previa loro identificazione, le credenziali di autenticazione per la consultazione della citata Banca dati.
Comunicazione dei dipendenti in possesso delle credenziali di autenticazione trasferiti ad altro incarico, cessati o sospesi dal rapporto di lavoro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:
Le imprese contraenti generali ai sensi dell'art. 176, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero concessionarie di opere pubbliche sono tenute al nuovo onere di comunicare alle Prefetture competenti per il loro luogo di sede legale i nominativi dei dipendenti, in possesso delle credenziali di autenticazione per la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, che:
- siano stati trasferiti ad altri incarichi;
- siano stati sospesi o abbiano cessato dal rapporto di lavoro.
La comunicazione consente alla Prefettura di disattivare le credenziali di autenticazione, evitando accessi illegali alla predetta Banca dati.
Comunicazione dello smarrimento e del furto delle credenziali di autenticazione per la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
La comunicazione dello smarrimento o del furto delle credenziali di autenticazione costituisce un nuovo onere informativo. La comunicazione è effettuata dai dipendenti delle imprese contraenti generali ai sensi dell'articolo 176, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e concessionarie di opere pubbliche; essa deve essere indirizzata al Ministero dell'interno - Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile, per le risorse strumentali e finanziarie - Sezione centrale della Banca dati della documentazione antimafia.
Comunicazione dei dati relativi all'impresa e alla sua compagine amministrativa, gestionale e proprietaria indispensabili al rilascio della documentazione antimafia.
A seguito della decertificazione dell'azione amministrativa (articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183), le pubbliche amministrazioni, al fine di richiedere la documentazione antimafia, acquisiscono direttamente dalle imprese i dati anagrafici dei soggetti che al loro interno sono titolari degli incarichi amministrativi e gestionali ovvero degli assetti proprietari indicati dall'articolo 85, commi dall'1 al 2-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Tale onere informativo viene modificato dall'art. 23, comma 1, prevedendo che i predetti dati devono comprendere anche il codice fiscale e la partita IVA dell'impresa, in modo da consentire di identificarla univocamente all'atto della consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Inoltre, viene precisato che l'acquisizione di tali dati avviene attraverso le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di cui al Libro II, Capo V del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del rilascio della documentazione antimafia. A tal fine individua le modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni, effettuate sulla Banca dati, di consultazione e accesso da parte dei soggetti incaricati. Il regolamento stabilisce, infine, le modalità di collegamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia con il Centro elaborazione dati (CED), nonché con altre banche dati detenute da soggetti pubblici contenenti dati necessari per il rilascio della documentazione antimafia.
Il DPC è costituito da 6 Capi, 2 Sezioni, 31 articoli e 5 allegati:
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Definizioni
Capo II - Dati contenuti nella banca dati nazionale e finalità del loro trattamento
Art. 3 - Finalità dei trattamenti
Art. 4 - Contenuto della Banca dati nazionale
Art. 5 - Periodo di conservazione dei dati contenuti nella Banca dati nazionale
Art. 6 - Dati contenuti in altre banche dati
Capo III - Organizzazione e struttura della Banca Dati Nazionale
Art. 7 - Titolare del trattamento dei dati contenuti nella Banca dati nazionale
Art. 8 - Organizzazione per la gestione della Banca dati nazionale e Sezione centrale
Art. 9 - Sezioni provinciali della Banca dati nazionale
Art. 10 - Struttura del sistema informativo della Banca dati nazionale
Art. 11 - Clausola di invarianza finanziaria
Art. 12 - Oneri informativi introdotti
Art. 13 - Immissione preliminare di dati nella Banca dati nazionale
Sezione I - Soggetti legittimati all'accesso, consultazione, immissione e aggiornamento
Art. 14 - Aggiornamento della Banca dati nazionale a seguito di richiesta dell'impresa
Art. 15 - Controllo sulle operazioni di accesso e di immissione e aggiornamento della Banca dati nazionale
Art. 16 - Aggiornamento della Banca dati nazionale
Art. 17 - Rilascio dell'informazione antimafia
Sezione II - Caratteristiche e rilascio delle credenziali di autenticazione
Art. 18 - Rilascio della comunicazione antimafia
Art. 19 - Adempimenti preliminari
Art. 20 - Regole di comportamento
Art. 21 - Validità delle credenziali di autenticazione
Art. 22 - Assegnazione delle credenziali di autenticazione per finalità di consultazione
Capo V - Rilascio della documentazione antimafia attraverso la Banca Dati Nazionale
Art. 23 - Assegnazione delle credenziali di autenticazione per finalità di accesso o di immissione e aggiornamento dei dati
Art. 24 - Caratteristiche delle credenziali di autenticazione
Art. 25 - Soggetti legittimati alla consultazione della Banca dati nazionale
Art. 26 - Soggetti legittimati all'immisione e all'aggiornamento dei dati contenuti nella Banca dati nazionale
Art. 27 - Soggetti legittimati all'accesso alla Banca dati nazionale
Art. 28 - Interrogazioni della Banca dati nazionale
Capo VI - Norme finali e transitorie
Art. 29 - Collegamenti con i soggetti legittimati a svolgere operazioni di accesso, immissione e aggiornamento, nonché di consultazione
Art. 30 - Collegamenti della Banca dati nazionale con altri sistemi informativi
Art. 31 - Collegamenti della Banca dati nazionale al CED
La Banca dati nazionale unica contiene i seguenti dati riguardanti le informazioni e le comunicazioni antimafia, liberatorie e interdittive, rilasciate:
- a) il numero di codice fiscale e di partita IVA, la ragione sociale e la sede legale di ciascuna impresa interessata;
- b) la data di rilascio di ciascun provvedimento e la Prefettura-UTG competente o designata che lo ha rilasciato;
- c) l'indicazione della tipologia e della natura della documentazione antimafia rilasciata;
- d) per le informazioni antimafia interdittive, l'indicazione se il provvedimento è stato adottato ai sensi dell'articolo 67 del Codice antimafia ovvero a seguito dell'accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi degli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice antimafia.
La Banca dati nazionale contiene anche:
- a) l'indicazione della sussistenza di comunicazioni emesse nei confronti dell'impresa ai sensi dell'articolo 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726;
- b) l'indicazione della sussistenza di comunicazioni indirizzate dall'Autorità giudiziaria alle Prefetture concernenti le situazioni di cui all'articolo 84, comma 4, lettera c), del Codice antimafia;
- c) l'indicazione della sussistenza di violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- d) l'indicazione della sussistenza di violazioni, accertate dalle Prefetture, del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e) l'indicazione degli accertamenti in corso disposti dalle Prefetture ai sensi dell'articolo 84, comma 4, lettere d) ed e), ovvero dell'articolo 91, comma 6, del Codice antimafia.
Rilascio della documentazione antimafia attraverso la banca dati nazionale
Per il conseguimento della documentazione antimafia, i soggetti di cui all'articolo 97 del Codice antimafia acquisiscono dall'impresa le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestanti i dati previsti dall'articolo 85 del medesimo Codice antimafia, nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa.
L'operatore, dopo essersi collegato con la Banca dati nazionale ed aver positivamente superato la procedura di verifica delle credenziali di autenticazione, immette nella stessa Banca dati i dati di cui richiesti, l'indicazione della tipologia di documentazione antimafia richiesta nonché, ove previsto da disposizioni di legge o altri provvedimenti attuativi di esse, la Prefettura-UTG designata. Le modalità per lo svolgimento di tale operazione sono indicate nell'Allegato 3 al regolamento.
Qualora i dati siano incompleti o errati il sistema informativo della Banca dati nazionale sospende la procedura di rilascio della documentazione antimafia e notifica, per via telematica, all'operatore un messaggio recante la dicitura "inserimento dei dati erroneo o incompleto, procedura di rilascio sospesa". La procedura sospesa è riavviata dall'operatore secondo le modalità stabilite nel citato Allegato 3.
Qualora la procedura di controllo delle credenziali di autenticazione non venga superata positivamente, la Banca dati nazionale notifica un messaggio di "procedura di autenticazione fallita" alla sezione provinciale della Prefettura-UTG competente ai sensi degli articoli 87 e 90 del Codice antimafia, che provvede ad effettuare le opportune verifiche, richiedendo, se necessario, elementi di informazione, anche di natura tecnica, al soggetto alle cui dipendenze opera l'operatore che ha effettuato il tentativo di consultazione.
Oneri informativi introdotti a carico di cittadini e imprese
Richiesta di attivazione del collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:
La richiesta di attivazione del collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia costituisce un onere informativo di nuova introduzione. La richiesta può essere presentata solo dalle imprese concessionarie di opere pubbliche o contraenti generali ai sensi dell'articolo 176, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'accoglimento della domanda consente alle predette imprese di conseguire, salvo che non emergano controindicazioni, il rilascio automatico della documentazione antimafia nei confronti degli operatori economici con i quali hanno concluso contratti e subcontratti per l'esecuzione dell'opera di cui sono affidatarie.
L'impresa contraente generale o concessionaria di opera pubblica inoltra la richiesta alla Prefettura competente per il luogo della propria sede legale, indicando:
- le generalità dei propri dipendenti che eseguiranno le operazioni di collegamento e consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia;
- gli appalti per la cui esecuzione l'impresa riveste il ruolo di contraente generale o di concessionario di opere pubbliche.
A seguito dell'accoglimento della richiesta la Prefettura rilascia ai dipendenti indicati, previa loro identificazione, le credenziali di autenticazione per la consultazione della citata Banca dati.
Comunicazione dei dipendenti in possesso delle credenziali di autenticazione trasferiti ad altro incarico, cessati o sospesi dal rapporto di lavoro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:
Le imprese contraenti generali ai sensi dell'art. 176, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero concessionarie di opere pubbliche sono tenute al nuovo onere di comunicare alle Prefetture competenti per il loro luogo di sede legale i nominativi dei dipendenti, in possesso delle credenziali di autenticazione per la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, che:
- siano stati trasferiti ad altri incarichi;
- siano stati sospesi o abbiano cessato dal rapporto di lavoro.
La comunicazione consente alla Prefettura di disattivare le credenziali di autenticazione, evitando accessi illegali alla predetta Banca dati.
Comunicazione dello smarrimento e del furto delle credenziali di autenticazione per la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
La comunicazione dello smarrimento o del furto delle credenziali di autenticazione costituisce un nuovo onere informativo. La comunicazione è effettuata dai dipendenti delle imprese contraenti generali ai sensi dell'articolo 176, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e concessionarie di opere pubbliche; essa deve essere indirizzata al Ministero dell'interno - Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile, per le risorse strumentali e finanziarie - Sezione centrale della Banca dati della documentazione antimafia.
Comunicazione dei dati relativi all'impresa e alla sua compagine amministrativa, gestionale e proprietaria indispensabili al rilascio della documentazione antimafia.
A seguito della decertificazione dell'azione amministrativa (articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183), le pubbliche amministrazioni, al fine di richiedere la documentazione antimafia, acquisiscono direttamente dalle imprese i dati anagrafici dei soggetti che al loro interno sono titolari degli incarichi amministrativi e gestionali ovvero degli assetti proprietari indicati dall'articolo 85, commi dall'1 al 2-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Tale onere informativo viene modificato dall'art. 23, comma 1, prevedendo che i predetti dati devono comprendere anche il codice fiscale e la partita IVA dell'impresa, in modo da consentire di identificarla univocamente all'atto della consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Inoltre, viene precisato che l'acquisizione di tali dati avviene attraverso le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
A cura di Ilenia
Cicirello
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