Doppia chance al professionista per i contributi sospesi post sisma
Il lavoratore autonomo, se preferisce, può dedurre i contributi previdenziali e assistenziali sospesi a causa di una calamità pubblica, nel periodo d'imposta...
Il lavoratore autonomo, se preferisce, può dedurre i contributi
previdenziali e assistenziali sospesi a causa di una calamità
pubblica, nel periodo d'imposta in cui effettivamente li versa, non
è obbligato ad applicare il criterio di competenza.
Così risponde l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 18 febbraio, a un'Associazione, nell'ambito di una consulenza giuridica.
Il quesito prende le mosse dalla disposizione normativa che, per favorire i lavoratori residenti in zone colpite da eventi come terremoti e alluvioni, consente loro di dedurre i contributi "rinviati" non nel periodo in cui vengono effettivamente versati, ma in quello in cui, ordinariamente, il pagamento sarebbe dovuto avvenire. Si tratta dell'articolo 36, comma 32, del decreto legge 223/2006.
La deduzione, in questo modo, segue il principio di competenza e non quello di cassa: l'erario riconosce lo "sconto" fiscale prima che l'onere sia effettivamente sostenuto.
Il problema è attualissimo, perché legato alla fine della sospensione dei versamenti in Abruzzo concessa dopo il terremoto del 6 aprile 2009. Lo stop ai pagamenti tributari e contributivi - ricorda la risoluzione - è terminato lo scorso dicembre (rispettivamente il 20 e il 15 dicembre) per i residenti nella zona del "cratere", per i quali la riscossione (senza sanzioni e interessi, in centoventi rate mensili di pari importo) è ripartita il 1° gennaio di quest'anno. Il decreto legge 225/2010 ("milleproroghe") ha poi disposto la sospensione delle rate in scadenza tra gennaio e giugno 2011, affidando a un successivo Dpcm la disciplina della ripresa dei pagamenti.
I contribuenti dei comuni "fuori cratere", invece, hanno beneficiato della sospensione fino al 30 novembre 2009 e i pagamenti sono ricominciati (senza sanzioni e interessi, in sessanta rate mensili) a giugno 2010.
Tornando al caso in esame, la ratio dell'articolo 36, comma 32, del Dl 223/2006 - sottolinea l'Agenzia delle Entrate - è favorire i cittadini in un periodo economicamente difficile; quindi, se la deroga al criterio generale di cassa anziché sostenere il contribuente dovesse risultargli più onerosa, il fisco non ha nulla da obiettare se viene seguito il percorso "ordinario", cioè la deduzione per cassa.
Infatti, la disposizione contenuta nel Dl 223, pensata principalmente per i lavoratori dipendenti ma valida anche per i professionisti, potrebbe non risultare conveniente per questi ultimi. I lavoratori autonomi, nell'anno di sospensione, proprio a causa dell'evento calamitoso, potrebbero aver prodotto un reddito particolarmente basso e insufficiente per beneficiare "a pieno" della deduzione spettante, realizzando addirittura delle perdite, che le norme tributarie (articolo 8 del Tuir) non consentono di riportare negli anni successivi. Con la conseguenza di non poter sfruttare lo "sconto" fiscale previsto per i contributi.
La fruizione anticipata della deduzione, perciò, potrebbe comportare un danno, contrastando con il principio ispiratore della norma. Per questo, l'Agenzia delle Entrate, concordando con quanto prospettato dall'ordine professionale richiedente, afferma che la deroga al principio di cassa, introdotta "per garantire una maggiore disponibilità finanziaria al contribuente", non è obbligatoria: al professionista la scelta.
Fonte: FiscoOggi
Così risponde l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 18 febbraio, a un'Associazione, nell'ambito di una consulenza giuridica.
Il quesito prende le mosse dalla disposizione normativa che, per favorire i lavoratori residenti in zone colpite da eventi come terremoti e alluvioni, consente loro di dedurre i contributi "rinviati" non nel periodo in cui vengono effettivamente versati, ma in quello in cui, ordinariamente, il pagamento sarebbe dovuto avvenire. Si tratta dell'articolo 36, comma 32, del decreto legge 223/2006.
La deduzione, in questo modo, segue il principio di competenza e non quello di cassa: l'erario riconosce lo "sconto" fiscale prima che l'onere sia effettivamente sostenuto.
Il problema è attualissimo, perché legato alla fine della sospensione dei versamenti in Abruzzo concessa dopo il terremoto del 6 aprile 2009. Lo stop ai pagamenti tributari e contributivi - ricorda la risoluzione - è terminato lo scorso dicembre (rispettivamente il 20 e il 15 dicembre) per i residenti nella zona del "cratere", per i quali la riscossione (senza sanzioni e interessi, in centoventi rate mensili di pari importo) è ripartita il 1° gennaio di quest'anno. Il decreto legge 225/2010 ("milleproroghe") ha poi disposto la sospensione delle rate in scadenza tra gennaio e giugno 2011, affidando a un successivo Dpcm la disciplina della ripresa dei pagamenti.
I contribuenti dei comuni "fuori cratere", invece, hanno beneficiato della sospensione fino al 30 novembre 2009 e i pagamenti sono ricominciati (senza sanzioni e interessi, in sessanta rate mensili) a giugno 2010.
Tornando al caso in esame, la ratio dell'articolo 36, comma 32, del Dl 223/2006 - sottolinea l'Agenzia delle Entrate - è favorire i cittadini in un periodo economicamente difficile; quindi, se la deroga al criterio generale di cassa anziché sostenere il contribuente dovesse risultargli più onerosa, il fisco non ha nulla da obiettare se viene seguito il percorso "ordinario", cioè la deduzione per cassa.
Infatti, la disposizione contenuta nel Dl 223, pensata principalmente per i lavoratori dipendenti ma valida anche per i professionisti, potrebbe non risultare conveniente per questi ultimi. I lavoratori autonomi, nell'anno di sospensione, proprio a causa dell'evento calamitoso, potrebbero aver prodotto un reddito particolarmente basso e insufficiente per beneficiare "a pieno" della deduzione spettante, realizzando addirittura delle perdite, che le norme tributarie (articolo 8 del Tuir) non consentono di riportare negli anni successivi. Con la conseguenza di non poter sfruttare lo "sconto" fiscale previsto per i contributi.
La fruizione anticipata della deduzione, perciò, potrebbe comportare un danno, contrastando con il principio ispiratore della norma. Per questo, l'Agenzia delle Entrate, concordando con quanto prospettato dall'ordine professionale richiedente, afferma che la deroga al principio di cassa, introdotta "per garantire una maggiore disponibilità finanziaria al contribuente", non è obbligatoria: al professionista la scelta.
Fonte: FiscoOggi
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