Durc: dal Ministero chiarimenti sulla validità temporale del documento unico di regolarità contributiva
La Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato la circolare n. 35/2010, con la quale ha forn...
La Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato la circolare n.
35/2010, con la quale ha fornito alcuni importanti chiarimenti in
merito alla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici n. 1/2010, ovvero alla validità temporale del Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
In particolare, l'Autorità di Vigilanza, con la determinazione n. 1/2010 (leggi news), aveva stabilito che "anche in un'ottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, nel settore degli appalti pubblici, alla certificazione vada riconosciuta una validità trimestrale al pari di quanto disposto dall'articolo 39-septies del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51) con espresso riferimento al solo settore dei lavori nei cantieri edili (TAR Puglia, Lecce SEZ. III - sentenza 16 ottobre 2009 n. 2304)".
Sulla base di quanto affermato dall'Autorità di vigilanza, il Ministero del lavoro ha fornito i seguenti chiarimenti:
Il Ministero del Lavoro ha, infine, precisato che:
In particolare, l'Autorità di Vigilanza, con la determinazione n. 1/2010 (leggi news), aveva stabilito che "anche in un'ottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, nel settore degli appalti pubblici, alla certificazione vada riconosciuta una validità trimestrale al pari di quanto disposto dall'articolo 39-septies del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51) con espresso riferimento al solo settore dei lavori nei cantieri edili (TAR Puglia, Lecce SEZ. III - sentenza 16 ottobre 2009 n. 2304)".
Sulla base di quanto affermato dall'Autorità di vigilanza, il Ministero del lavoro ha fornito i seguenti chiarimenti:
- nell'ambito delle procedure di selezione del contraente, deve essere acquisito un DURC per ciascuna procedura; tale DURC attesta che la ditta è in regola alla data di rilascio del documento ed ha validità trimestrale;
- il DURC emesso ai fini del controllo delle autocertificazioni presentate ai sensi del DPR 445/2000, ha validità trimestrale;
- per le fasi di stato di avanzamento lavori o di stato finale/regolare esecuzione, fermo restando l'obbligo di richiedere un nuovo DURC per ciascun SAL o stato finale riferiti ad ogni singolo contratto, il DURC ha validità trimestrale ai fini del pagamento per il quale è stato acquisito; analogamente, in sede di liquidazione di fatture relative a contratti pubblici per servizi e forniture, il DURC ha validità trimestrale ai fini del pagamento;
- il DURC deve essere richiesto anche nel caso di appalti relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett b), D.Lgs. n. 163/2006 ed ha validità validità trimestrale con riferimento allo specifico contratto; per ragioni di semplificazione e speditezza, nella sola ipotesi di acquisizioni in economia di beni e serzici per i quali è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, il DURC ha validità trimestrale in relazione all'oggetto e non allo specifico contratto.
Il Ministero del Lavoro ha, infine, precisato che:
- la validità trimestrale va estesa anche ai documenti rilasciati ai fini dell'attestazione SOA e dell'iscrizione all'albo fornitori; diversamente, per specifico dettato normativo, il DURC rilascio per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validità mensile;
- il DURC rilasciato con riferimento ai lavori privati in edilizia ha, anch'esso, validità trimestrale e può essere utilizzato, per l'intero periodo di validità, ai fini dell'inizio di più lavori.
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A cura di Ilenia
Cicirello
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