Durc: dall'Inail i primi adeguamenti allo Sportello Unico Previdenziale
Dopo la conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98) e a decorrere dal 21 agosto 2013 sono state ...
Dopo la conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69 (legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98) e a decorrere dal 21
agosto 2013 sono state apportate alcune modifiche alla disciplina
del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) con
particolare riferimento ai contratti pubblici.
Con Circolare n. 36, il Ministero del Lavoro ha fornito lo scorso 6 settembre i primi chiarimenti applicativi riguardo le semplificazioni in materia di DURC contenute nell'art. 31 del D.L. n. 69/2013. In particolare, una delle novità più rilevanti riguarda il periodo di validità del DURC che è ora di 120 giorni dall'emissione, per i certificati rilasciati:
Con riguardo ai contratti pubblici, nella circolare ministeriale n. 36/2013 è stato precisato, inoltre, che la validità di 120 giorni dei DURC acquisiti dalle stazioni appaltanti per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa alla sussistenza del requisito di ordine generale previsto dall'art. 38, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 163/20061 decorre dalla data indicata nel certificato di verifica della dichiarazione sostitutiva, anziché dalla data di rilascio. Nella circolare viene, altresì, precisato che la validità di 120 giorni si applica a tutti i certificati. Le nuove disposizioni, infine, hanno stabilito che le stazioni appaltanti pubbliche devono utilizzare il DURC rilasciato per i contratti pubblici in corso di validità e acquisito d'ufficio per la verifica della dichiarazione sostituiva anche per l'aggiudicazione e la stipula del contratto nonché per contratti diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito.
La Circolare prot. 5727 del 20 settembre 2013, INAIL ha fornito le istruzioni operative in merito ai primi adeguamenti effettuati con il rilascio della versione 4.0.1.28 dell'applicativo Sportello unico previdenziale. A tal fine è stato necessario aggiornare le diciture sui certificati riguardanti il periodo di validità.
Di seguito le modifiche effettuate sui certificati, suddivise per richiedente e tipo di richiesta.
1) Appalto pubblico di Lavori - APPALTO/SUBAPPALTO/AFFIDAMENTO
RICHIEDENTE: STAZIONE APPALTANTE/AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
1.1) STIPULA CONTRATTO / CONVENZIONE / CONCESSIONE
1.2) STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL
1.3) LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL
NUOVA DICITURA: "DURC valido 120 giorni dalla data di emissione"
2) Appalto pubblico di Forniture - APPALTO/SUBAPPALTO/AFFIDAMENTO
RICHIEDENTE: STAZIONE APPALTANTE/AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
2.1) STIPULA CONTRATTO / CONVENZIONE / CONCESSIONE
2.2) EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DATA DEL
NUOVA DICITURA: "DURC valido 120 giorni dalla data di emissione"
3) Appalto pubblico di Servizi - APPALTO/SUBAPPALTO/AFFIDAMENTO
RICHIEDENTE: STAZIONE APPALTANTE/AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
3.1) STIPULA CONTRATTO / CONVENZIONE / CONCESSIONE
3.2) EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DATA DEL
NUOVA DICITURA: "DURC valido 120 giorni dalla data di emissione"
4) ALTRA TIPOLOGIA
RICHIEDENTE: STAZIONE APPALTANTE/AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
4.1) VERIFICA AUTODICHIARAZIONE ALLA DATA DEL
NUOVA DICITURA: "DURC valido 120 giorni dalla data indicata per la verifica dell'autodichiarazione"
4.2) PARTECIPAZIONE /AGGIUDICAZIONE APPALTO
NUOVA DICITURA: "DURC valido 120 giorni dalla data di emissione"
4.3) AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI, SOVVENZIONI E AUTORIZZAZIONI
NUOVA DICITURA: "DURC valido 120 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a DIA o a permesso di costruire."
4.4) CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DATA DEL
NUOVA DICITURA: "DURC valido 120 giorni dalla data di emissione"
4.5) LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA
NUOVA DICITURA: "Il presente certificato è valido 120 giorni dalla data di emissione"
5) ALTRA TIPOLOGIA
RICHIEDENTE: AZIENDA/INTERMEDIARIO CON DELEGA
5.1) LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA
NUOVA DICITURA: "Il presente certificato è valido 120 giorni dalla data di emissione"
5.2) ATTESTAZIONE SOA/ISCRIZIONE ALBO FORNITORI
NUOVA DICITURA: "DURC valido 120 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a DIA o a permesso di costruire."
5.3) ALTRI USI CONSENTITI DALLA LEGGE
NUOVA DICITURA: "DURC valido 120 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a DIA o a permesso di costruire."
6) ALTRA TIPOLOGIA
RICHIEDENTE: SOA
6.1) ATTESTAZIONE SOA/ISCRIZIONE ALBO FORNITORI
NUOVA DICITURA: "DURC valido 120 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a DIA o a permesso di costruire."
Si fa riserva di successive notizie in ordine ad ulteriori adeguamenti in corso di approfondimento con INPS e Casse Edili.
Ricordiamo che il Durc è un certificato unico che attesta la regolarità contributiva di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili. In questo modo, le imprese effettuano un'unica richiesta di rilascio della regolarità contributiva a uno degli enti citati, anziché tre (ciascuna per ogni ente) come avveniva in passato.
Con Circolare n. 36, il Ministero del Lavoro ha fornito lo scorso 6 settembre i primi chiarimenti applicativi riguardo le semplificazioni in materia di DURC contenute nell'art. 31 del D.L. n. 69/2013. In particolare, una delle novità più rilevanti riguarda il periodo di validità del DURC che è ora di 120 giorni dall'emissione, per i certificati rilasciati:
- per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 31, comma 5, primo periodo);
- ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale (art. 31, comma 8-ter);
- per i lavori edili tra soggetti privati, fino al 31 dicembre 2014 (art. 31, comma 8- sexies).
Con riguardo ai contratti pubblici, nella circolare ministeriale n. 36/2013 è stato precisato, inoltre, che la validità di 120 giorni dei DURC acquisiti dalle stazioni appaltanti per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa alla sussistenza del requisito di ordine generale previsto dall'art. 38, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 163/20061 decorre dalla data indicata nel certificato di verifica della dichiarazione sostitutiva, anziché dalla data di rilascio. Nella circolare viene, altresì, precisato che la validità di 120 giorni si applica a tutti i certificati. Le nuove disposizioni, infine, hanno stabilito che le stazioni appaltanti pubbliche devono utilizzare il DURC rilasciato per i contratti pubblici in corso di validità e acquisito d'ufficio per la verifica della dichiarazione sostituiva anche per l'aggiudicazione e la stipula del contratto nonché per contratti diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito.
La Circolare prot. 5727 del 20 settembre 2013, INAIL ha fornito le istruzioni operative in merito ai primi adeguamenti effettuati con il rilascio della versione 4.0.1.28 dell'applicativo Sportello unico previdenziale. A tal fine è stato necessario aggiornare le diciture sui certificati riguardanti il periodo di validità.
Di seguito le modifiche effettuate sui certificati, suddivise per richiedente e tipo di richiesta.
1) Appalto pubblico di Lavori - APPALTO/SUBAPPALTO/AFFIDAMENTO
RICHIEDENTE: STAZIONE APPALTANTE/AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
1.1) STIPULA CONTRATTO / CONVENZIONE / CONCESSIONE
1.2) STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL
1.3) LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL
NUOVA DICITURA: "DURC valido 120 giorni dalla data di emissione"
2) Appalto pubblico di Forniture - APPALTO/SUBAPPALTO/AFFIDAMENTO
RICHIEDENTE: STAZIONE APPALTANTE/AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
2.1) STIPULA CONTRATTO / CONVENZIONE / CONCESSIONE
2.2) EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DATA DEL
NUOVA DICITURA: "DURC valido 120 giorni dalla data di emissione"
3) Appalto pubblico di Servizi - APPALTO/SUBAPPALTO/AFFIDAMENTO
RICHIEDENTE: STAZIONE APPALTANTE/AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
3.1) STIPULA CONTRATTO / CONVENZIONE / CONCESSIONE
3.2) EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DATA DEL
NUOVA DICITURA: "DURC valido 120 giorni dalla data di emissione"
4) ALTRA TIPOLOGIA
RICHIEDENTE: STAZIONE APPALTANTE/AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
4.1) VERIFICA AUTODICHIARAZIONE ALLA DATA DEL
NUOVA DICITURA: "DURC valido 120 giorni dalla data indicata per la verifica dell'autodichiarazione"
4.2) PARTECIPAZIONE /AGGIUDICAZIONE APPALTO
NUOVA DICITURA: "DURC valido 120 giorni dalla data di emissione"
4.3) AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI, SOVVENZIONI E AUTORIZZAZIONI
NUOVA DICITURA: "DURC valido 120 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a DIA o a permesso di costruire."
4.4) CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DATA DEL
NUOVA DICITURA: "DURC valido 120 giorni dalla data di emissione"
4.5) LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA
NUOVA DICITURA: "Il presente certificato è valido 120 giorni dalla data di emissione"
5) ALTRA TIPOLOGIA
RICHIEDENTE: AZIENDA/INTERMEDIARIO CON DELEGA
5.1) LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA
NUOVA DICITURA: "Il presente certificato è valido 120 giorni dalla data di emissione"
5.2) ATTESTAZIONE SOA/ISCRIZIONE ALBO FORNITORI
NUOVA DICITURA: "DURC valido 120 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a DIA o a permesso di costruire."
5.3) ALTRI USI CONSENTITI DALLA LEGGE
NUOVA DICITURA: "DURC valido 120 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a DIA o a permesso di costruire."
6) ALTRA TIPOLOGIA
RICHIEDENTE: SOA
6.1) ATTESTAZIONE SOA/ISCRIZIONE ALBO FORNITORI
NUOVA DICITURA: "DURC valido 120 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a DIA o a permesso di costruire."
Si fa riserva di successive notizie in ordine ad ulteriori adeguamenti in corso di approfondimento con INPS e Casse Edili.
Ricordiamo che il Durc è un certificato unico che attesta la regolarità contributiva di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili. In questo modo, le imprese effettuano un'unica richiesta di rilascio della regolarità contributiva a uno degli enti citati, anziché tre (ciascuna per ogni ente) come avveniva in passato.
A cura di Gabriele
Bivona
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