Durc: il punto della situazione in una nuova circolare INPS
L'Inps ha, recentemente, emanato la circolare n. 98 del 18 luglio avente ad oggetto "ulteriori disposizioni organizzative ed operative per l'applicazione del...
L'Inps ha, recentemente, emanato la circolare n. 98 del
18 luglio avente ad oggetto "ulteriori disposizioni
organizzative ed operative per l'applicazione dell'articolo n. 15
della Legge 12 novembre 2011, n. 183".
Al paragrafo 4 della circolare sopra indicata, l'Istituto fa il punto della situazione in merito al Documento di regolarità contributiva (DURC) ed in particolare si sofferma sull'applicazione al Durc delle disposizioni previste, in materia di certificazione, dall'articolo 40 comma 2 del Dpr n. 445/2000 introdotto dall'articolo 15 della legge n.183/2011.
Il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla Legge 4 aprile 2012, n.35, con l'articolo 14, comma 6-bis ha stabilito che “nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il Documento Unico di regolarità contributiva con le modalità di cui all'articolo 43 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni”.
Nell'ambito citato, dunque, il DURC non potrà essere consegnato dal privato all'Amministrazione, ma sarà la stessa Amministrazione a doverlo richiedere agli Enti preposti al suo rilascio.
Nei rapporti tra privati restano, invece, valide le disposizioni dettate dall'articolo n. 90 comma 9 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e, pertanto, in questi specifici casi, il privato potrà richiedere alla Pubblica Amministrazione il rilascio del DURC che dovrà, a pena di nullità, contenere la seguente dicitura: "Il presente Certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
In ordine alla natura del DURC, infatti, il Ministero per la Pubblica amministrazione e semplificazione nella Circolare n. 6/2012 ne ha individuato, in modo chiaro ed univoco, il carattere certificativo in quanto lo stesso ricomprende tutte le caratteristiche previste dall'articolo 1, comma 1, lett. f) del DPR n. 445/2000.
Per quanto concerne l’acquisizione d'ufficio in materia di lavori pubblici, nella circolare in argomento, viene precisato che l'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva così come espressamente previsto dall'articolo 6 comma 3 del DPR n.207/2010, deve avvenire in tempi rapidi, sia nella fase di gara che in quella successiva, al fine di evitare ritardi nei pagamenti che possano far scattare responsabilità erariale a carico del dipendente pubblico incaricato di richiedere il DURC.
Occorre, anche, ricordare che, secondo quanto chiarito dalla nota congiunta INPS/INAIL del 26 gennaio 2012, le imprese interessate possono verificare l'inoltro della richiesta di DURC da parte delle Pubbliche amministrazioni mediante una funzione di consultazione disponibile sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it
In riferimento, per ultimo, alla madalità di effettuazione della richiesta del DURC, Il Ministero per la Pubblica amministrazione e semplificazione con la citata Circolare n.6/2012 ha ribadito la necessità di utilizzare, salvo motivati casi eccezionali, il servizio on line disponibile nell'applicativo sportello unico previdenziale ed ha invitato gli Istituti Previdenziali ad utilizzare in fase di output lo strumento della PEC, in quanto l'utilizzo di tale modalità determina indubbi risparmi di risorse economiche ed amministrative oltre ad una riduzione dei tempi di chiusura del procedimento di acquisizione d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Al paragrafo 4 della circolare sopra indicata, l'Istituto fa il punto della situazione in merito al Documento di regolarità contributiva (DURC) ed in particolare si sofferma sull'applicazione al Durc delle disposizioni previste, in materia di certificazione, dall'articolo 40 comma 2 del Dpr n. 445/2000 introdotto dall'articolo 15 della legge n.183/2011.
Il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla Legge 4 aprile 2012, n.35, con l'articolo 14, comma 6-bis ha stabilito che “nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il Documento Unico di regolarità contributiva con le modalità di cui all'articolo 43 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni”.
Nell'ambito citato, dunque, il DURC non potrà essere consegnato dal privato all'Amministrazione, ma sarà la stessa Amministrazione a doverlo richiedere agli Enti preposti al suo rilascio.
Nei rapporti tra privati restano, invece, valide le disposizioni dettate dall'articolo n. 90 comma 9 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e, pertanto, in questi specifici casi, il privato potrà richiedere alla Pubblica Amministrazione il rilascio del DURC che dovrà, a pena di nullità, contenere la seguente dicitura: "Il presente Certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
In ordine alla natura del DURC, infatti, il Ministero per la Pubblica amministrazione e semplificazione nella Circolare n. 6/2012 ne ha individuato, in modo chiaro ed univoco, il carattere certificativo in quanto lo stesso ricomprende tutte le caratteristiche previste dall'articolo 1, comma 1, lett. f) del DPR n. 445/2000.
Per quanto concerne l’acquisizione d'ufficio in materia di lavori pubblici, nella circolare in argomento, viene precisato che l'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva così come espressamente previsto dall'articolo 6 comma 3 del DPR n.207/2010, deve avvenire in tempi rapidi, sia nella fase di gara che in quella successiva, al fine di evitare ritardi nei pagamenti che possano far scattare responsabilità erariale a carico del dipendente pubblico incaricato di richiedere il DURC.
Occorre, anche, ricordare che, secondo quanto chiarito dalla nota congiunta INPS/INAIL del 26 gennaio 2012, le imprese interessate possono verificare l'inoltro della richiesta di DURC da parte delle Pubbliche amministrazioni mediante una funzione di consultazione disponibile sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it
In riferimento, per ultimo, alla madalità di effettuazione della richiesta del DURC, Il Ministero per la Pubblica amministrazione e semplificazione con la citata Circolare n.6/2012 ha ribadito la necessità di utilizzare, salvo motivati casi eccezionali, il servizio on line disponibile nell'applicativo sportello unico previdenziale ed ha invitato gli Istituti Previdenziali ad utilizzare in fase di output lo strumento della PEC, in quanto l'utilizzo di tale modalità determina indubbi risparmi di risorse economiche ed amministrative oltre ad una riduzione dei tempi di chiusura del procedimento di acquisizione d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
A cura di Gabriele
Bivona
© Riproduzione riservata
Documenti Allegati
CircolareLink Correlati
Focus DurcIL NOTIZIOMETRO