ENTRATE IN VIGORE LE MODIFCHE
Sono entrate in vigore, venerdì 12 maggio, i due Decreti Legislativi n. 156 e n. 157 recanti le modifiche al DLGS n. 42/2004 (Codice urbani). I due Decreti ...
Sono entrate in vigore, venerdì 12 maggio, i due Decreti
Legislativi n. 156 e n. 157 recanti le modifiche al DLGS n. 42/2004
(Codice urbani).
I due Decreti Legislativi sono datati 24 marzo 2006 e sono stati pubblicati sul supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta ufficiale n. 97 del 27 aprile.
I provvedimenti sono stati predisposti in attuazione dell’art. 10, comma 4, della Legge n. 137/2002 che delegava il Governo ad apportare modifiche al Codice dei beni culturali entro due anni dalla sua entrata in vigore, vale a dire entro il 1° maggio 2006.
Ricordiamo le più importanti novità.
Interesse culturale di immobili
Viene modificato il procedimento per la verifica dell’interesse culturale dei beni pubblici (o di persone giuridiche private senza scopo di lucro) realizzati da oltre cinquanta anni e sottoposti, quindi, dal Codice a misure di tutela in via cautelare fino all’emanazione del provvedimento di vincolo.
In particolare, viene soppressa la norma che, in caso di mancata pronuncia da parte dell’amministrazione competente nel termine di legge, prevedeva un’ipotesi di silenzio-assenso e, quindi, la non sussistenza dell’interesse culturale del bene con la conseguente possibilità di sdemanializzarlo ed alienarlo liberamente.
Mutamenti di destinazione d’uso
Viene introdotta una procedura per il controllo preventivo della compatibilità dell’uso del bene vincolato con il suo carattere storico-artistico, attraverso l’obbligo di comunicazione dei mutamenti di destinazione d’uso alla soprintendenza.
Nulla osta Soprintendenza
Viene eliminato il silenzio assenso nel procedimento di rilascio del nulla osta, trascorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda senza che la soprintendenza si sia pronunciata.
Se i lavori non iniziano entro 5 anni dal rilascio del nulla osta, il soprintendente può dettare prescrizioni, ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.
Diritto di prelazione
Il diritto di prelazione attribuito al Ministero dei beni culturali, alla regione e agli altri enti territoriali interessati in caso di alienazione a titolo oneroso (vendita, permuta, ecc.) di un bene vincolato, viene esteso anche alle ipotesi di conferimento in società.
Vengono, poi, modificati i termini del procedimento di esercizio della prelazione, che ha inizio con la denuncia dell’atto di cessione al soprintendente del luogo dove si trova il bene e si conclude entro sessanta giorni dalla ricezione della denuncia stessa. Valorizzazione dei beni paesaggistici
Si stabilisce espressamente che la funzione di valorizzazione dei beni paesaggistici comprende anche il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree vincolati che risultano compromessi o degradati, nonchè la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti e integrati.
Procedimento di vincolo paesaggistico
Al fine di determinare meglio i termini, coordinare e chiarire alcune disposizioni, viene riscritto il procedimento amministrativo regionale che porta alla imposizione del vincolo paesaggistico, che può essere così riassunto:
Senza alterare il principio per cui il piano paesaggistico ha ad oggetto l’intero territorio regionale ma detta prescrizioni conformative solo per le aree e gli immobili vincolati, si specifica che fra gli obiettivi del piano vi devono essere:
Di notevole importanza è la nuova procedura di sanatoria per l’autorizzazione paesaggistica successiva alla realizzazione che può essere attivata, con il pagamento di una sanzione pecuniaria:
Se il responso è positivo, il trasgressore deve pagare una somma "equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione".
Se, invece, la domanda viene respinta scatta l’obbligo di "rimissione in pristino a proprie spese".
Condono ambientale
Il nuovo comma 3 ter dell’art. 182 disciplina ulteriormente la sanatoria straordinaria. In particolare, viene chiarito che:
I due Decreti Legislativi sono datati 24 marzo 2006 e sono stati pubblicati sul supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta ufficiale n. 97 del 27 aprile.
I provvedimenti sono stati predisposti in attuazione dell’art. 10, comma 4, della Legge n. 137/2002 che delegava il Governo ad apportare modifiche al Codice dei beni culturali entro due anni dalla sua entrata in vigore, vale a dire entro il 1° maggio 2006.
Ricordiamo le più importanti novità.
Interesse culturale di immobili
Viene modificato il procedimento per la verifica dell’interesse culturale dei beni pubblici (o di persone giuridiche private senza scopo di lucro) realizzati da oltre cinquanta anni e sottoposti, quindi, dal Codice a misure di tutela in via cautelare fino all’emanazione del provvedimento di vincolo.
In particolare, viene soppressa la norma che, in caso di mancata pronuncia da parte dell’amministrazione competente nel termine di legge, prevedeva un’ipotesi di silenzio-assenso e, quindi, la non sussistenza dell’interesse culturale del bene con la conseguente possibilità di sdemanializzarlo ed alienarlo liberamente.
Mutamenti di destinazione d’uso
Viene introdotta una procedura per il controllo preventivo della compatibilità dell’uso del bene vincolato con il suo carattere storico-artistico, attraverso l’obbligo di comunicazione dei mutamenti di destinazione d’uso alla soprintendenza.
Nulla osta Soprintendenza
Viene eliminato il silenzio assenso nel procedimento di rilascio del nulla osta, trascorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda senza che la soprintendenza si sia pronunciata.
Se i lavori non iniziano entro 5 anni dal rilascio del nulla osta, il soprintendente può dettare prescrizioni, ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.
Diritto di prelazione
Il diritto di prelazione attribuito al Ministero dei beni culturali, alla regione e agli altri enti territoriali interessati in caso di alienazione a titolo oneroso (vendita, permuta, ecc.) di un bene vincolato, viene esteso anche alle ipotesi di conferimento in società.
Vengono, poi, modificati i termini del procedimento di esercizio della prelazione, che ha inizio con la denuncia dell’atto di cessione al soprintendente del luogo dove si trova il bene e si conclude entro sessanta giorni dalla ricezione della denuncia stessa. Valorizzazione dei beni paesaggistici
Si stabilisce espressamente che la funzione di valorizzazione dei beni paesaggistici comprende anche il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree vincolati che risultano compromessi o degradati, nonchè la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti e integrati.
Procedimento di vincolo paesaggistico
Al fine di determinare meglio i termini, coordinare e chiarire alcune disposizioni, viene riscritto il procedimento amministrativo regionale che porta alla imposizione del vincolo paesaggistico, che può essere così riassunto:
- presentazione all’apposita Commissione regionale di una richiesta di valutazione dell`interesse paesaggistico dell’immobile da parte del direttore regionale, regione o degli altri enti pubblici territoriali interessati;
- la Commissione regionale entro il termine di 60 giorni dalla richiesta formula la proposta di vincolo;
- pubblicazione della proposta di vincolo sull’albo pretorio per 90 giorni e deposito presso gli uffici dei comuni interessati;
- presentazione alla regione di osservazioni e documenti da parte dei soggetti pubblici e privati interessati entro 30 giorni successivi alla fine della pubblicazione;
- emanazione da parte della Regione del provvedimento di imposizione del vincolo entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per le osservazioni;
- pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino Ufficiale della Regione, notifica al proprietario qualora riguardi singoli immobili di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) e trascrizione nei registri immobiliari a cura della regione.
Senza alterare il principio per cui il piano paesaggistico ha ad oggetto l’intero territorio regionale ma detta prescrizioni conformative solo per le aree e gli immobili vincolati, si specifica che fra gli obiettivi del piano vi devono essere:
- il mantenimento delle caratteristiche e degli elementi costitutivi dei beni vincolati, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi;
- l’individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con il valore paesaggistico della zona e con il principio del minor consumo del territorio;
- il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree che risultano compromessi o degradati;
- l’individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione al principio dello sviluppo sostenibile.
Di notevole importanza è la nuova procedura di sanatoria per l’autorizzazione paesaggistica successiva alla realizzazione che può essere attivata, con il pagamento di una sanzione pecuniaria:
- per i lavori che non hanno creato nuove superfici o volumi utili;
- per l’utilizzazione di materiali diversi da quelli autorizzati;
- per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Se il responso è positivo, il trasgressore deve pagare una somma "equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione".
Se, invece, la domanda viene respinta scatta l’obbligo di "rimissione in pristino a proprie spese".
Condono ambientale
Il nuovo comma 3 ter dell’art. 182 disciplina ulteriormente la sanatoria straordinaria. In particolare, viene chiarito che:
- le domande presentate entro il 31 gennaio 2005, se accolte, permetteranno di estinguere sia il reato penale che l’illecito amministrativo;
- il parere sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio che la soprintendenza deve rilasciare all’amministrazione è vincolante e quindi non può essere disatteso;
- il procedimento deve essere comunque concluso con provvedimento espresso motivato, sebbene continui a non essere indicato un termine finale;
- resta ferma la quantificazione della sanzione pecuniaria prevista dalla Legge 308/2004, determinata previa perizia di stima, equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, a cui peraltro deve aggiungersi una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata dall`amministrazione tra un minimo di Euro 3.000 e un massimo di Euro 50.000.
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