ESCLUSO DAI CONTRATTI DI FORNITURA
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto la risoluzione n. 148/E del 28 giugno scorso recante: “Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. In...
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto la risoluzione n.
148/E del 28 giugno scorso recante: “Istanza di interpello -
Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Interpretazione
dell’articolo 17, comma 6 del D.P.R. 633/1972.”
Con la risoluzione in argomento l’Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito di una società che esercita l’attività di “fornitura di armature in acciaio per cemento armato, pre-sagomate o pre assemblate”, in taluni casi anche con la relativa posa in opera, e che ha adottato il codice attività 45.25.0 (“altri lavori speciali di costruzione”), mentre altre imprese del settore avrebbero adottato il diverso codice 28.11.0 (“fabbricazione di strutture metalliche o di parti di strutture”).
La società stipula con i propri clienti contratti di “fornitura con posa”, definiti come “un contratto di vendita con prestazione accessoria di posa”, che si distinguerebbe dal contratto d’opera o di appalto in quanto non prevede “obbligazioni di risultato”.
Viene, altresì, precisato che l’attività di posa in opera può essere eseguita, oltre che dal personale “regolarmente assunto” dipendente dalla società, anche da “ditte terze specializzate, che trovano inquadramento nella sezione F della tabella Atecofin con codice attività 45.25.0 - altri lavori speciali di costruzione”.
Di fatto con il quesito si vuole sapere se il meccanismo del “reverse charge” deve essere anche applicato nel caso dei contratti di fornitura e posa in opera di armature metalliche per conglomerati cementizi armati.
L’Agenzia delle Entrate, in riferimento a quanto esposto dalla società interpellante è del parere che l’art. 35, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, ha esteso il meccanismo dell’inversione contabile (cosiddetto reverse charge), previsto dall'art. 17, comma 5 del D.P.R. 633/1972 anche “alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore”. La circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006 e la circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007 emanate entrambe dall’Agenzia delle Entrate hanno chiarito che il reverse charge in edilizia si applica alle prestazioni di servizi rese da un soggetto subappaltatore, che opera in uno dei settori edili indicati nella sezione F della Tabella Atecofin, nei confronti di altro soggetto IVA, operante nel settore edile, che agisce a sua volta, quale appaltatore o subappaltatore e le medesime circolari chiariscono che nello speciale regime non rientrano le forniture di beni con posa in opera in quanto non consistono in prestazioni di servizi, ma in cessioni di beni per i quali la manodopera risulta accessoria rispetto al bene fornito.
L’Agenzia delle Entrate conclude ritenendo che “il meccanismo di inversione contabile non trova applicazione nel rapporto tra l’impresa appaltatrice e quella istante che si occupa di fornire armature in acciaio pre-sagomate per cemento armato, in quanto la posa in opera rappresenta solo un’ operazione accessoria a quella principale di fornitura”.
Nella risoluzione viene, altresì, precisato che “il reverse charge non si applica nemmeno al rapporto tra l'impresa istante e le imprese, alle quali affida la posa in opera, in quanto non risulta soddisfatta una delle condizioni applicative, dato che il contratto a monte tra l'impresa appaltatrice e l'impresa istante non si configura come contratto di subappalto, ma di fornitura”.
Con la risoluzione in argomento l’Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito di una società che esercita l’attività di “fornitura di armature in acciaio per cemento armato, pre-sagomate o pre assemblate”, in taluni casi anche con la relativa posa in opera, e che ha adottato il codice attività 45.25.0 (“altri lavori speciali di costruzione”), mentre altre imprese del settore avrebbero adottato il diverso codice 28.11.0 (“fabbricazione di strutture metalliche o di parti di strutture”).
La società stipula con i propri clienti contratti di “fornitura con posa”, definiti come “un contratto di vendita con prestazione accessoria di posa”, che si distinguerebbe dal contratto d’opera o di appalto in quanto non prevede “obbligazioni di risultato”.
Viene, altresì, precisato che l’attività di posa in opera può essere eseguita, oltre che dal personale “regolarmente assunto” dipendente dalla società, anche da “ditte terze specializzate, che trovano inquadramento nella sezione F della tabella Atecofin con codice attività 45.25.0 - altri lavori speciali di costruzione”.
Di fatto con il quesito si vuole sapere se il meccanismo del “reverse charge” deve essere anche applicato nel caso dei contratti di fornitura e posa in opera di armature metalliche per conglomerati cementizi armati.
L’Agenzia delle Entrate, in riferimento a quanto esposto dalla società interpellante è del parere che l’art. 35, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, ha esteso il meccanismo dell’inversione contabile (cosiddetto reverse charge), previsto dall'art. 17, comma 5 del D.P.R. 633/1972 anche “alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore”. La circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006 e la circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007 emanate entrambe dall’Agenzia delle Entrate hanno chiarito che il reverse charge in edilizia si applica alle prestazioni di servizi rese da un soggetto subappaltatore, che opera in uno dei settori edili indicati nella sezione F della Tabella Atecofin, nei confronti di altro soggetto IVA, operante nel settore edile, che agisce a sua volta, quale appaltatore o subappaltatore e le medesime circolari chiariscono che nello speciale regime non rientrano le forniture di beni con posa in opera in quanto non consistono in prestazioni di servizi, ma in cessioni di beni per i quali la manodopera risulta accessoria rispetto al bene fornito.
L’Agenzia delle Entrate conclude ritenendo che “il meccanismo di inversione contabile non trova applicazione nel rapporto tra l’impresa appaltatrice e quella istante che si occupa di fornire armature in acciaio pre-sagomate per cemento armato, in quanto la posa in opera rappresenta solo un’ operazione accessoria a quella principale di fornitura”.
Nella risoluzione viene, altresì, precisato che “il reverse charge non si applica nemmeno al rapporto tra l'impresa istante e le imprese, alle quali affida la posa in opera, in quanto non risulta soddisfatta una delle condizioni applicative, dato che il contratto a monte tra l'impresa appaltatrice e l'impresa istante non si configura come contratto di subappalto, ma di fornitura”.
A cura di Paolo
Oreto
© Riproduzione riservata
Link Correlati
Reverse chargeIL NOTIZIOMETRO