ESENZIONI ICI DI COMPETENZA STATALE

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 75/2006 del 22 febbraio, redatta dal giudice Franco Gallo, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. ...

01/03/2006
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 75/2006 del 22 febbraio, redatta dal giudice Franco Gallo, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) statuendo che le amministrazioni locali non possono disporre esenzioni fiscali.

Pertanto una legge regionale non può disporre casi di esenzione neppure quando lo statuto preveda la competenza a disciplinare la finanza locale perché si tratta di un tributo erariale istituito dalla legge dello Stato e da questa esclusivamente disciplinato.

La Corte Costituzionale ha evidenziato il contrasto della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia con l'articolo 117 della Costituzione; nella sentenza viene precisato che le regioni possono soltanto regolare i tributi che hanno istituito per previsione di una legge statale e non è il caso dell'ICI. Nelle motivazioni lo si legge chiaramente.

La Corte costituzionale precisa testualmente: "L"imposta comunale sugli immobili non è istituita dalla regione e, quindi, non è un tributo regionale ai sensi dello statuto. E', invece, un tributo erariale, istituito dalla legge dello stato (art. 1 del Dlgs 504 del 1992) e da questa disciplinato, salvo quanto espressamente rimesso all`autonomia dei comuni".

Una legge regionale, anche se si tratta di regione a statuto speciale, non può introdurre casi di esenzione dall'ICI perché, in tale maniera, interverrebbe su una materia non attribuita alla competenza del legislatore regionale. La questione di legittimità costituzionale è stata posta dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all`articolo 27 della legge regionale che aveva previsto esenzioni di imposta in favore di alcuni consorzi di sviluppo industriale e in favore dell'Ente industriale di Trieste sugli immobili e sulle aree destinati a fini di pubblico interesse di loro pertinenza, comprese le aree acquisite dall'ente gestore al fine della loro successiva cessione alle imprese interessate.
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