ESENZIONI ICI DI COMPETENZA STATALE
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 75/2006 del 22 febbraio, redatta dal giudice Franco Gallo, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. ...
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 75/2006 del 22
febbraio, redatta dal giudice Franco Gallo, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 della legge della
Regione Friuli-Venezia Giulia 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi
per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie
imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della
Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa
C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità
europee del 7 luglio 2004) statuendo che le amministrazioni locali
non possono disporre esenzioni fiscali.
Pertanto una legge regionale non può disporre casi di esenzione neppure quando lo statuto preveda la competenza a disciplinare la finanza locale perché si tratta di un tributo erariale istituito dalla legge dello Stato e da questa esclusivamente disciplinato.
La Corte Costituzionale ha evidenziato il contrasto della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia con l'articolo 117 della Costituzione; nella sentenza viene precisato che le regioni possono soltanto regolare i tributi che hanno istituito per previsione di una legge statale e non è il caso dell'ICI. Nelle motivazioni lo si legge chiaramente.
La Corte costituzionale precisa testualmente: "L"imposta comunale sugli immobili non è istituita dalla regione e, quindi, non è un tributo regionale ai sensi dello statuto. E', invece, un tributo erariale, istituito dalla legge dello stato (art. 1 del Dlgs 504 del 1992) e da questa disciplinato, salvo quanto espressamente rimesso all`autonomia dei comuni".
Una legge regionale, anche se si tratta di regione a statuto speciale, non può introdurre casi di esenzione dall'ICI perché, in tale maniera, interverrebbe su una materia non attribuita alla competenza del legislatore regionale. La questione di legittimità costituzionale è stata posta dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all`articolo 27 della legge regionale che aveva previsto esenzioni di imposta in favore di alcuni consorzi di sviluppo industriale e in favore dell'Ente industriale di Trieste sugli immobili e sulle aree destinati a fini di pubblico interesse di loro pertinenza, comprese le aree acquisite dall'ente gestore al fine della loro successiva cessione alle imprese interessate.
Pertanto una legge regionale non può disporre casi di esenzione neppure quando lo statuto preveda la competenza a disciplinare la finanza locale perché si tratta di un tributo erariale istituito dalla legge dello Stato e da questa esclusivamente disciplinato.
La Corte Costituzionale ha evidenziato il contrasto della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia con l'articolo 117 della Costituzione; nella sentenza viene precisato che le regioni possono soltanto regolare i tributi che hanno istituito per previsione di una legge statale e non è il caso dell'ICI. Nelle motivazioni lo si legge chiaramente.
La Corte costituzionale precisa testualmente: "L"imposta comunale sugli immobili non è istituita dalla regione e, quindi, non è un tributo regionale ai sensi dello statuto. E', invece, un tributo erariale, istituito dalla legge dello stato (art. 1 del Dlgs 504 del 1992) e da questa disciplinato, salvo quanto espressamente rimesso all`autonomia dei comuni".
Una legge regionale, anche se si tratta di regione a statuto speciale, non può introdurre casi di esenzione dall'ICI perché, in tale maniera, interverrebbe su una materia non attribuita alla competenza del legislatore regionale. La questione di legittimità costituzionale è stata posta dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all`articolo 27 della legge regionale che aveva previsto esenzioni di imposta in favore di alcuni consorzi di sviluppo industriale e in favore dell'Ente industriale di Trieste sugli immobili e sulle aree destinati a fini di pubblico interesse di loro pertinenza, comprese le aree acquisite dall'ente gestore al fine della loro successiva cessione alle imprese interessate.
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