ESITO ANNULLATO SE IL SOGGETTO OMETTE DICHIARAZIONE CONDANNA
Con sentenza del 12 aprile 2007 n. 1723, il Consiglio di Stato, sezione V, ha stabilito che, se un soggetto aggiudicatario di un appalto ha omesso di present...
Con sentenza del 12 aprile 2007 n. 1723, il Consiglio di Stato,
sezione V, ha stabilito che, se un soggetto aggiudicatario di un
appalto ha omesso di presentare la dichiarazione delle sentenze di
condanne subite, l’esito della gara deve essere considerato
nullo.
Questo è quello che è accaduto al legale rappresentante di una delle società costituenti un’Ati, aggiudicataria di un appalto: in passato, infatti, aveva subito una condanna per omicidio colposo a causa di un incidente verificatosi in un cantiere, ma di tutto questo, in sede di gara, non se n’è fatto menzione.
Secondo i giudici del Consiglio di Stato, quindi, questa omissione ha costituito motivo per far sì che venisse considerata nulla la dichiarazione, comportando l’annullamento dell’aggiudicazione.
All’art. 75, comma 1, lettera c) del Dpr 544/99, di fatti, è specificato che si debba escludere dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e della relativa stipula dei contratti, coloro che hanno subito sentenze di condanna passate in giudicato per reati che influenzino l’affidabilità morale e professionale.
A questo proposito bisogna specificare però che, precedentemente, in relazione a questa stessa norma, nel caso in cui la lex specialis prevedesse un’univoca autocertificazione riguardante tutte le condanne, il Consiglio di Stato aveva negato che si potesse trattare di falso se l’omissione riguardava una di queste condanne.
In questo caso, però, il Comune (stazione appaltante), ha ritenuto di dover considerare questo comportamento un danneggiamento nel rapporto di fiducia e, di conseguenza, rispetto alla tipologia dei lavori previsti nell’appalto, alle conseguenze derivanti dal comportamento delittuoso e alla mancata applicazione della riabilitazione, decidere di annullare l’aggiudicazione, anche perché l’omissione riguarda un reato, l’omicidio colposo, considerato rilevante per l’affidabilità morale e professionale dato che, nei bandi di gara per appalti pubblici, è un requisito indispensabile.
La società ha provato a ribaltare la sentenza avvalendosi del fatto che la condanna non veniva menzionata nel casellario giudiziale, ma i consiglieri di Stato hanno affermato che l’amministrazione deve essere messa in condizione di conoscere tutte le sentenze penali che un soggetto, che ha poteri decisionali, ha subito, anche nel caso in cui queste siano estinte o non siano menzionate nel casellario.
Questo è quello che è accaduto al legale rappresentante di una delle società costituenti un’Ati, aggiudicataria di un appalto: in passato, infatti, aveva subito una condanna per omicidio colposo a causa di un incidente verificatosi in un cantiere, ma di tutto questo, in sede di gara, non se n’è fatto menzione.
Secondo i giudici del Consiglio di Stato, quindi, questa omissione ha costituito motivo per far sì che venisse considerata nulla la dichiarazione, comportando l’annullamento dell’aggiudicazione.
All’art. 75, comma 1, lettera c) del Dpr 544/99, di fatti, è specificato che si debba escludere dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e della relativa stipula dei contratti, coloro che hanno subito sentenze di condanna passate in giudicato per reati che influenzino l’affidabilità morale e professionale.
A questo proposito bisogna specificare però che, precedentemente, in relazione a questa stessa norma, nel caso in cui la lex specialis prevedesse un’univoca autocertificazione riguardante tutte le condanne, il Consiglio di Stato aveva negato che si potesse trattare di falso se l’omissione riguardava una di queste condanne.
In questo caso, però, il Comune (stazione appaltante), ha ritenuto di dover considerare questo comportamento un danneggiamento nel rapporto di fiducia e, di conseguenza, rispetto alla tipologia dei lavori previsti nell’appalto, alle conseguenze derivanti dal comportamento delittuoso e alla mancata applicazione della riabilitazione, decidere di annullare l’aggiudicazione, anche perché l’omissione riguarda un reato, l’omicidio colposo, considerato rilevante per l’affidabilità morale e professionale dato che, nei bandi di gara per appalti pubblici, è un requisito indispensabile.
La società ha provato a ribaltare la sentenza avvalendosi del fatto che la condanna non veniva menzionata nel casellario giudiziale, ma i consiglieri di Stato hanno affermato che l’amministrazione deve essere messa in condizione di conoscere tutte le sentenze penali che un soggetto, che ha poteri decisionali, ha subito, anche nel caso in cui queste siano estinte o non siano menzionate nel casellario.
A cura di Paola
Bivona
© Riproduzione riservata
Tag:
Documenti Allegati
Sentenza .pdfLink Correlati
Speciale appaltiIL NOTIZIOMETRO