ESONERO ICI ESTESO
Con sentenza n. 13334 del 7/6/06 la Corte di Cassazione, sezione tributaria, si ribaltano le precedenti decisioni n. 6884 del 1/4/05, n. 18853 e18854 del 27/...
Con sentenza n. 13334 del 7/6/06 la Corte di Cassazione, sezione
tributaria, si ribaltano le precedenti decisioni n. 6884 del
1/4/05, n. 18853 e18854 del 27/9/05, n. 13677 del 24/6/05
consentendo, quindi, l’esonero al pagamento Ici per i fabbricati
rurali che risultano oggettivamente strumentali all’attività
agricola di cui, peraltro, non è necessario il requisito soggettivo
dell’imprenditore agricolo: ovvero possono usufruire dell'esonero
anche le società.
La decisione, quindi, è stata favorevole per una società, i cui immobili sono strumentali all’attività rurale, che ha presentato tre ricorsi, poi unificati, alla commissione provinciale di Bergamo per contestare un avviso di accertamento Ici per gli anni 1993 e 1994. Secondo il Comune, che è ricorso alla Cassazione, l'esenzione spetta ai fabbricati rurali che, oltre alle condizioni oggettive di ruralità (strumentalità dei fabbricati e insistenza del terreno in area montana o collinare esente) godano della condizione soggettiva dell'imprenditore agricolo. Il Comune contestava poi, secondo l'art. 2 del dlgs. 504/92, il fatto che l'esenzione spetti a quelle attività indicate dall’art. 2135 c.c. tra le quali, però, non è compresa quella della coltivazione dei funghi (il beneficio vale solo se i terreni sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli principali iscritti in apposite liste comunali).
La Cassazione ha respinto il ricorso del Comune perché ai sensi dell'art. 7 del dlgs 504/92, e dell'art. 9, comma 3 e 3-bis del dl n. 557/93 convertito nella legge n. 133/94, si stabilisce che per l'esonero sia necessaria la strumentalità all'attività e l'insistenza del terreno in aree montane o collinari e non si menziona il requisito di soggettività rispetto alla forma personale (requisito fondamentale, invece, per le imposte dirette). Respinge, inoltre, il ricorso del Comune perché tra le attività oggettivamente agricole indicate nell'art. 2135 c.c. è compresa anche la coltivazione dei funghi e perchè, in ogni caso, la limitazione dell’esonero per i coltivatori di funghi ai soli terreni coltivati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli iscritti negli appositi elenchi comunali, non è valida per gli anni 1993 e 1994.
La decisione, quindi, è stata favorevole per una società, i cui immobili sono strumentali all’attività rurale, che ha presentato tre ricorsi, poi unificati, alla commissione provinciale di Bergamo per contestare un avviso di accertamento Ici per gli anni 1993 e 1994. Secondo il Comune, che è ricorso alla Cassazione, l'esenzione spetta ai fabbricati rurali che, oltre alle condizioni oggettive di ruralità (strumentalità dei fabbricati e insistenza del terreno in area montana o collinare esente) godano della condizione soggettiva dell'imprenditore agricolo. Il Comune contestava poi, secondo l'art. 2 del dlgs. 504/92, il fatto che l'esenzione spetti a quelle attività indicate dall’art. 2135 c.c. tra le quali, però, non è compresa quella della coltivazione dei funghi (il beneficio vale solo se i terreni sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli principali iscritti in apposite liste comunali).
La Cassazione ha respinto il ricorso del Comune perché ai sensi dell'art. 7 del dlgs 504/92, e dell'art. 9, comma 3 e 3-bis del dl n. 557/93 convertito nella legge n. 133/94, si stabilisce che per l'esonero sia necessaria la strumentalità all'attività e l'insistenza del terreno in aree montane o collinari e non si menziona il requisito di soggettività rispetto alla forma personale (requisito fondamentale, invece, per le imposte dirette). Respinge, inoltre, il ricorso del Comune perché tra le attività oggettivamente agricole indicate nell'art. 2135 c.c. è compresa anche la coltivazione dei funghi e perchè, in ogni caso, la limitazione dell’esonero per i coltivatori di funghi ai soli terreni coltivati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli iscritti negli appositi elenchi comunali, non è valida per gli anni 1993 e 1994.
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