ESTINZIONE ANTICIPATA NON CANCELLA AGEVOLAZIONI
L’estinzione anticipata del debito relativo a finanziamenti a medio-lungo termine non preclude la possibilità di godere del regime fiscale agevolato. Il chia...
L’estinzione anticipata del debito relativo a finanziamenti a
medio-lungo termine non preclude la possibilità di godere del
regime fiscale agevolato. Il chiarimento arriva con la Circolare n.
6/2007 emanata congiuntamente dall’Agenzia del Territorio e
dall’Agenzia delle Entrate, che tiene conto anche della recente
normativa in tema di tutela dei consumatori.
I chiarimenti si sono resi necessari a seguito delle persistenti incertezze interpretative e applicative segnalate dagli Uffici periferici. L’Agenzia del Territorio, preso atto delle segnalate difficoltà, ha ritenuto opportuno coinvolgere nuovamente sulla questione l’Avvocatura Generale dello Stato anche per verificare la compatibilità della soluzione interpretativa, adottata con Circolare n. 6/2006, con le tipologie contrattuali relative ad operazioni di finanziamento per le quali la facoltà di estinzione anticipata è civilisticamente disciplinata da norme inderogabili come, ad esempio, nel settore del credito fondiario.
L’Organo Legale, nell’osservare che la facoltà di adempimento anticipato al debitore deriva direttamente dalla legge e non dal contratto, ha concluso per l’irrilevanza di una eventuale pattuizione negoziale espressa di tale facoltà ai fini della individuazione della durata contrattuale di un’operazione di finanziamento. Lo stesso Organo Consultivo, dopo una ricognizione dei possibili indirizzi interpretativi, ha invitato l’Agenzia del Territorio e l’Agenzia delle Entrate a valutare congiuntamente, sotto l’aspetto tributario, la soluzione più coerente.
Ciò è avvenuto in piena sintonia fra le due competenti Agenzie, tenendo conto dell’orientamento oramai consolidato, peraltro riscontrabile anche nella più recente normativa in tema di “liberalizzazioni”, di un sempre più accentuato favor debitoris, in pratica una più marcata tutela nei riguardi della persona in debito, nell’ambito dei rapporti derivanti da operazioni di finanziamento.
A questo riguardo, tenendo conto della corretta natura giuridica della facoltà di adempimento anticipato del debitore, la Circolare 6/2007, superando il precedente indirizzo interpretativo, conclude affermando che le condizioni previste per beneficiare del particolare regime di favore devono ritenersi sussistenti anche qualora nei contratti di finanziamento a medio e lungo termine siano inserite clausole che consentano espressamente al soggetto finanziato di risolvere anticipatamente il rapporto attraverso l’estinzione del debito prima che decorra la durata minima fissata dalla norma specifica - art. 15 del D.P.R. 601/73.
I chiarimenti si sono resi necessari a seguito delle persistenti incertezze interpretative e applicative segnalate dagli Uffici periferici. L’Agenzia del Territorio, preso atto delle segnalate difficoltà, ha ritenuto opportuno coinvolgere nuovamente sulla questione l’Avvocatura Generale dello Stato anche per verificare la compatibilità della soluzione interpretativa, adottata con Circolare n. 6/2006, con le tipologie contrattuali relative ad operazioni di finanziamento per le quali la facoltà di estinzione anticipata è civilisticamente disciplinata da norme inderogabili come, ad esempio, nel settore del credito fondiario.
L’Organo Legale, nell’osservare che la facoltà di adempimento anticipato al debitore deriva direttamente dalla legge e non dal contratto, ha concluso per l’irrilevanza di una eventuale pattuizione negoziale espressa di tale facoltà ai fini della individuazione della durata contrattuale di un’operazione di finanziamento. Lo stesso Organo Consultivo, dopo una ricognizione dei possibili indirizzi interpretativi, ha invitato l’Agenzia del Territorio e l’Agenzia delle Entrate a valutare congiuntamente, sotto l’aspetto tributario, la soluzione più coerente.
Ciò è avvenuto in piena sintonia fra le due competenti Agenzie, tenendo conto dell’orientamento oramai consolidato, peraltro riscontrabile anche nella più recente normativa in tema di “liberalizzazioni”, di un sempre più accentuato favor debitoris, in pratica una più marcata tutela nei riguardi della persona in debito, nell’ambito dei rapporti derivanti da operazioni di finanziamento.
A questo riguardo, tenendo conto della corretta natura giuridica della facoltà di adempimento anticipato del debitore, la Circolare 6/2007, superando il precedente indirizzo interpretativo, conclude affermando che le condizioni previste per beneficiare del particolare regime di favore devono ritenersi sussistenti anche qualora nei contratti di finanziamento a medio e lungo termine siano inserite clausole che consentano espressamente al soggetto finanziato di risolvere anticipatamente il rapporto attraverso l’estinzione del debito prima che decorra la durata minima fissata dalla norma specifica - art. 15 del D.P.R. 601/73.
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