Ecobonus 2018: online il sito e la guida rapida per accedere alle detrazioni fiscali per l’efficienza energetica
Tutto pronto per l'invio delle comunicazioni relative ale detrazioni fiscali degli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al risparmio energetic...
Tutto pronto per l'invio delle comunicazioni relative ale detrazioni fiscali degli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al risparmio energetico (c.d. ecobonus).
E', finalmente, online dal 21 novembre 2018 il sito predisposto dall'Enea in collaborazione con il MiSE per trasmettere i dati per accedere alle detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili di energia.
Lo ha comunicato l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) che ha ricordato che la trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi già conclusi, il termine dei 90 giorni decorrerà dal 21 novembre 2018, giorno di messa online del sito.
Per le condizioni di ammissibilità degli interventi è possibile consultare l'edizione 2018 della Guida dell'Agenzia delle Entrate "Ristrutturazioni edilizie: Le agevolazioni fiscali", con la quale sono fornite indicazioni utili per richiedere correttamente i benefici fiscali (viene anche indicato un elenco esemplificativo degli interventi ammissibili a fruire della detrazione Irpef).
Ecobonus 2018
È possibile trasmettere tramite il portale finanziaria2018.enea.it i dati relativi agli interventi di efficienza energetica ammessi alle detrazioni fiscali fino all’85% e conclusi dopo il 31 dicembre 2017.
Si ricorda che la “Scheda descrittiva
dell’intervento” da inviare all’ENEA va firmata da
un tecnico abilitato solo nei casi in cui è prevista
l’asseverazione, ovvero quando nella stessa scheda descrittiva è
riportata la seguente dicitura:
“Il documento originale cartaceo, quando è prevista
l’asseverazione del tecnico (vedi vademecum degli interventi) deve
riportare la firma ed il timbro del tecnico compilatore e deve
essere consegnato al beneficiario per essere esibito a
richiesta”.
Nell'attesa dell'approvazione e pubblicazione della nuova Legge di Bilancio per il 2019, ricordiamo che la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bilancio per il 2018) aveva apportato numerose modifiche e integrazioni alle condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica degli edifici, in relazione alle spese sostenute dall'1 gennaio al 31 dicembre 2018.
A livello di agevolazioni restano confermate:
- al 65% l’aliquota per:
- interventi di coibentazione dell’involucro opaco,
- pompe di calore,
- sistemi di building automation,
- collettori solari per produzione di acqua calda,
- scaldacqua a pompa di calore,
- generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro,
- al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per:
- gli interventi di tipo condominiale
- per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Si ha invece una riduzione dell’aliquota di detrazione dal 65% al 50% per:
- interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi,
- schermature solari,
- caldaie a biomassa,
- caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013.
Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.
La seguente tabella sintetizza gli interventi incentivabili e le aliquote che scaturiscono dalla nuova legge:
Interventi ammessi |
Aliquota detraibile
|
Serrramenti e infissi |
50%
|
Schermature solari | |
Caldaie a biomassa | |
Caldaie a condensazione Classe A | |
Caldaie a condensazione Classe A + sistema termoregolazione evoluto |
65%
|
Pompe di calore | |
Scaldacqua a PDC | |
Coibentazione involucro | |
Collettori solari | |
Generatori ibridi | |
Sistemi building automation | |
Microcogeneratori | |
Interventi condominiali (superficie >25%) |
70%
|
Interventi condominiali (superficie >25%+classe media) |
75%
|
Interventi condominiali + Riduzione 1 classe rischio sismico |
80%
|
Interventi condominiali + Riduzione 2 classe rischio sismico |
85%
|
In allegato la guida rapida dell'Enea per la trasmissione dei dati relativi agli interventi edilizi e tecnologici che accedono alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.
Per ulteriori informazioni è possibile accedere al sito: http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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