Ecobonus e sismabonus senza limiti sia oggettivi che soggettivi: Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate
Le norme non confinano la fruizione dei benefici che perseguono una finalità di interesse generale al risparmio energetico e alla stabilità degli immobili
Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza degli edifici esistenti: l’Agenzia amplia l’ambito applicativo. Ora rientrano nell’agevolazione anche imprese e società di costruzione e locazione, a prescindere dalla qualificazione degli immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
Risoluzione Agenzia delle Entrate
Lo stabilisce l’Agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020, superando di fatto quanto sostenuto dodici anni fa con due diversi documenti di prassi (risoluzioni nn. 303 e 340 del 2008) e allineandosi al prevalente indirizzo della corte di Cassazione, in coerenza con la finalità della norma di tutela delle persone prima ancora che del patrimonio.
Applicazione dell’agevolazione esclusa prima
All’epoca, riguardo all’eco-bonus (articolo 1, commi da
344 a 349, legge 296/2006), con la risoluzione n. 303/2008, aveva
circoscritto l’applicabilità dell’agevolazione, escludendola per le
società di costruzione e ristrutturazione edilizia che abbiano
eseguito interventi di riqualificazione energetica su immobili
merce, costituenti “l’oggetto dell’attività esercitata e non
cespiti strumentali”. Con la n. 340, invece, aveva negato il
riconoscimento del beneficio per gli interventi realizzati da
società esercenti attività di pura locazione su immobili destinati
alla locazione abitativa, in quanto costituenti anch’essi immobili
“oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali”.
Un’interpretazione motivata dal fatto che la norma madre avrebbe
voluto “promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche
degli edifici esistenti attraverso un beneficio che
un’interpretazione sistematica consente di riferire esclusivamente
agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non
anche ai soggetti che ne fanno commercio”, in conformità allo
“scopo perseguito dalla legge che è quello di favorire
esclusivamente i soggetti che utilizzano i beni”.
Interpretazione estensiva della Cassazione
In tempi recenti, però, è intervenuta la Corte suprema con una
serie di sentenze di parere diverso, affermando che la
ratio della legge consiste nella volontà di incentivare
gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio
immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse
pubblico a un generalizzato risparmio energetico.
Tale interpretazione non si pone in contrasto con le norme di
riferimento, in quanto le stesse non pongono alcuna limitazione, né
di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli
immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus
alle persone fisiche, non titolari di reddito d’impresa, e ai
titolari di reddito d’impresa, incluse le società) alla
generalizzata operatività della detrazione d’imposta.
Tra l’altro, poi, la Corte ha osservato che la distinzione tra
“immobili strumentali”, “immobili merce” e “immobili patrimonio”
incide solo sul piano contabile e fiscale e il comma 344
dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 non propone alcuna
distinzione oggettiva in riferimento agli immobili agevolabili.
L’Agenzia delle Entrate si allinea con la Cassazione
Aderendo a questi principi, l’Agenzia si allinea e, per ragioni
di coerenza sistematica, li estende al sisma-bonus
(articolo 16, comma 1-bis e seguenti, Dl n. 63/2013).
Osserva, infatti, che le condizioni per accedere ai due benefici
sono sostanzialmente le stesse.
La conferma arriva dallo stesso Legislatore che, con la legge di
bilancio per il 2018 (la n. 205/2017), ha introdotto una specifica
detrazione per interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione
del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, fruibile in
alternativa alle agevolazioni “eco-bonus” e
“sisma-bonus”, in presenza dei requisiti necessari ai fini
della spettanza di ambedue le detrazioni che sostituisce (comma
2-quater.1, articolo 14, Dl n. 63/2013).
I due regimi, in particolare, possono essere accomunati sotto il
profilo della agevolabilità degli interventi eseguiti da titolari
di reddito di impresa su immobili posseduti o detenuti, a
prescindere dalla loro destinazione, tenuto conto delle finalità di
interesse pubblico al risparmio energetico e anche alla messa in
sicurezza di tutti gli
edifici.
Documenti Allegati
Risoluzione 25/06/2020, n. 34/EIL NOTIZIOMETRO