Ecobonus, sisma bonus e fotovoltaico al 110%: condizioni e limiti di accesso alle detrazioni fiscali del Decreto Rilancio 2020

Ecco gli interventi che potranno accedere alle detrazioni potenziate del 110% per Ecobonus e Sisma Bonus ai sensi del nuovo Decreto Rilancio 2020

di Gianluca Oreto - 18/05/2020

L'approvazione del Decreto Rilancio 2020 ha aperto nuove interessanti prospettive per il settore delle costruzioni con la previsione di una detrazione fiscale potenziata al 110% per interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico e l'installazione di impianti solari fotovoltaici.

Ecobonus, sisma bonus e fotovoltaico al 110%: ristrutturare gratis?

Che siano prospettive, comunque, interessanti non c'è dubbio ma la nascita di quelli che ormai sono stati denominati superbonus ha portato la stampa (non specializzata) a titoloni sui giornali come "Ristrutturare senza spendere un euro", "Ristruttura gratis" e molti contribuenti a chiedere informazioni su cosa avrebbero dovuto fare per accedere a questa nuova detrazione.

Ecobonus, sisma bonus e fotovoltaico al 110%: le domande alla Posta di LavoriPubblici.it

Solo sulla Posta di LavoriPubblici.it negli ultimi giorni abbiamo ricevuto una grande quantità di email da parte di contribuenti interessati alla nuova detrazione, spesso facendo domande su piccole ristrutturazioni di un bagno, una stanza o la sostituzione di una caldaia.

Considerazioni generate anche da alcune dichiarazioni degli ultimi giorni come quella del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, che recentemente aveva presentato la nuova misura come una vera e propria "Rivoluzione per l'economia e l'ambiente. Il superbonus al 110% consentirà di realizzare i lavori di miglioramento della classe energetica e di messa in sicurezza delle abitazioni a costo zero per i cittadini. Una proposta shock".

Ecobonus, sisma bonus e fotovoltaico al 110%: la finestra temporale

Considerazioni che, purtroppo, stanno anche ritardando l'avvio di molti piccoli lavori che potrebbero già godere delle detrazioni fiscali in vigore ma non di quelle che verranno. Precisiamo subito che dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Rilancio dovremo attendere prima la pubblicazione della legge di conversione e i provvedimenti attuativi da parte dell'Agenzia delle Entrate che, bene che vada, arriveranno dopo 30 giorni dalla legge di conversione (e siamo stati buoni). L'attuale versione della misura, che dovrà essere supportata dalla legge di conversione, prevede che la nuova detrazione fiscale del 110% si applichi alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dall'1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Decreto Rilancio 2020 ed Ecobonus al 110%: quali interventi accedono al superbonus

Vediamo ora di capire quali sono gli interventi che potranno accedere alla detrazione fiscale del 110%. Precisando sempre che al momento si tratta di considerazioni basate sull'ultima bozza entrata nel Consiglio dei Ministri che poi l'ha effettivamente approvata e che si dovrà attendere prima la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Rilancio e poi quella della legge di conversione, ecco gli interventi che possono accedere al superbonus del 110%:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. È anche previsto che i materiali isolanti utilizzati rispettino i criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;
    tetto di spesa: ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione;
    tetto di spesa: ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione;
    tetto di spesa: ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

Aspetto importante e da non trascurare è che il superbonus del 110% spetta anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei suddetti punti.

Decreto Rilancio 2020 ed Ecobonus al 110%:le condizioni di accesso al superbonus

Per accedere al superbonus del 110%, gli interventi descritti dovranno anche rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, che dovranno essere adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.

Nel loro complesso, gli interventi devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Decreto Rilancio 2020 ed Sismabonus al 110%: a quali condizioni

Il decreto Rilancio 2020 prevede il superbonus del 110% anche per gli interventi di miglioramento sismico (c.d. Sismabonus) previsti dall'art. 16 del D.L. n. 63/2013 (commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies) per le spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

La norma prevede anche la cessione del credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, il cui costo potrà a sua volta essere portato in detrazione al 90%. Si ricorda, infine, che il superbonus al 110% non spetta agli edifici ubicati in zona sismica 4.

Decreto Rilancio 2020 e Fotovoltaico: per quali interventi

Nel caso di interventi che accedano all'ecobonus o al sisma bonus potenziati, il superbonus al 110% è previsto anche per le spese sostenute dall1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021:

  • per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;
    tetto massimo: ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo; in caso di interventi:
    • di ristrutturazione edilizia;
    • nuova costruzione;
    • ristrutturazione urbanistica
  • il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
  • per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il superbonus, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo;
    tetto massimo: nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

A cura di Ing. Gianluca Oreto

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