Edifici energeticamente cetificabili: Nota del GSE

Il Gestore dei servizi elettrici (GSE) integrando la precedente comunicazione relativa ai chiarimenti su definizione edificio energeticamente certificabile e...

27/09/2012
Il Gestore dei servizi elettrici (GSE) integrando la precedente comunicazione relativa ai chiarimenti su definizione edificio energeticamente certificabile e sulle Certificazioni precisa che la definizione di “edificio energeticamente certificabile” si applica ai soli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative di cui all'art. 8 e allegato 4 del DM 5.7.2012.

A tale riguardo il GSE precisa che un edificio risulta energeticamente certificabile, anche in assenza di un impianto termico, purché esista un fabbisogno energetico da soddisfare, al fine di garantire un adeguato comfort termico.
In merito alla definizione di “edificio energeticamente certificabile” restano confermate le precedenti precisazioni in merito e cioè che:
  • l'edificio deve essere provvisto di un impianto termico destinato ad una adeguata climatizzazione invernale, così come definito nel D. lgs. 192/05 e s.m.i.;
  • le altezze minime interne e le superfici utili dei locali devono rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia (Decreto Ministero Sanità 5 luglio 1975 e s.m.i.).

In caso di installazione di impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative su edifici di nuova costruzione, tali edifici devono rispettare i requisiti energetici (Trasmittanza massima, indice di prestazione energetica dell’involucro, ecc.) previsti dalla normativa vigente in materia (Allegato C del D. Lgs. 192/05 e s.m.i. e art. 4 del D.P.R. 59/09.).
In caso di installazione di un impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative su un edificio esistente, in sostituzione di elementi edilizi preesistenti, l'intervento si configura come un intervento di ristrutturazione così come definito al comma 4, art. 4 del D.P.R 59/09 e pertanto devono essere rispettati i requisiti energetici (Trasmittanza massima, indice di prestazione energetica dell’involucro, ecc.) previsti dalla normativa vigente in materia (Allegato C del D. Lgs. 192/05 e s.m.i. e art. 4 del D.P.R. 59/09.).

A cura di Gabriele Bivona
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