Edifici plurifamiliari e superbonus 110%: per quali spese?
Le spese sostenute nel 2020 per la realizzazione di un cappotto termico su edificio plurifamiliare possono accedere al superbonus 110%?
Superbonus 110%, modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021 e applicabilità alle spese sostenute nel 2020. Parliamo di questo rispondendo ad una interessante domanda arrivata in redazione che riguarda le detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto Rilancio.
Edifici plurifamiliari e superbonus: la domanda alla Posta di LavoriPubblici.it
Eligio R. propone il seguente quesito:
Sono unico proprietario di un immobile composto da due unità immobiliari distintamente accatastate. A luglio 2020 ho iniziato lavori di ristrutturazione dell'intero immobile. I lavori prevedono il cappotto termico, il cambio di tutti gli infissi, l'istallazione di impianto fotovoltaico, la sostituzione della caldaia con pompe di calore, il rifacimento dell'impianto di riscaldamento con quello a pavimento. Fino all'approvazione della legge di bilancio 2021 era comunque preclusa la possibilità di usufruire del superbonus. Con l'ampliamento dei beneficiari rientrerei invece tra le categorie ammesse. Ma avendo iniziato i lavori a luglio del 2020, nel corso di quell'anno ho già fatto diversi pagamenti sotto forma di acconti. Con le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021 posso portare in detrazione al 110% anche le spese sostenute nel corso del 2020?
Il superbonus 110% e gli edifici unifamiliari
L'articolo 1, comma 66, lettera n) della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) ha apportato un'importante modifica all'art. 119, comma 9, lettera a) del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio). Con questa modifica, le detrazioni fiscali del 110% (ecobonus e sismabonus, trainanti e trainati) spettano per interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Edifici plurifamiliari e superbonus: la risposta di LavoriPubblici.it
Intanto c'è da chiarire un aspetto non definito dal nostro lettore. Per poter accedere al superbonus in caso di interventi di isolamento termico a cappotto è necessario rispettare alcuni requisiti richiesti dal Decreto Rilancio:
- è necessario intervenire su almeno il 25% della superficie disperdente lorda;
- bisogna verificare la prestazione energetica di partenza con la produzione di un Attestato di Prestazione Energetica (APE);
- realizzare un progetto di riqualificazione energetica;
- realizzare i lavori e produrre un APE finale che dimostri il doppio salto di classe energetica;
- utilizzare per il cappotto materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.
Verificate queste condizioni, adesso è necessario capire se il superbonus è applicabile alle spese sostenute nel 2020 per interventi su edifici plurifamiliari (da 2 a 4 u.i. distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche).
La legge di Bilancio 2021 è entrata in vigore (articolo 20) il 1° gennaio 2021, per cui i suoi effetti (non essendo retroattivi) partono da questa data.
Nel caso sottoposto da nostro lettore, se i lavori sono partiti nel 2020 ma le spese sostenute nel 2021, verificate tutte le condizioni previste, sarà possibile portarle in detrazione al 110%. Ma se alcune spese sono state sostenute nel 2020, queste avranno precluso l'accesso al superbonus.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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