Edilizia: Utilizzo improprio di lavoratori autonomi e false partite iva
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la circolare n. 16/2012 del 4 luglio avente ad oggetto "Lavoratori autonomi - attività di cantiere - in...
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la
circolare n. 16/2012 del 4 luglio avente ad oggetto
"Lavoratori autonomi - attività di cantiere - indicazioni operative
per il personale ispettivo" ha fornito alcuni importanti
chiarimenti volti a individuare, nell'ambito dell'edilizia, le
caratteristiche tecniche che contraddistinguono l'attività autonoma
da quella svolta dal personale dipendente delle imprese del
comparto edile.
Nella circolare viene precisato che le indicazioni nella stessa contenute, lungi dal costituire criteri generali circa la distinzione tra prestazione autonoma e prestazione subordinata, sono istruzioni tecniche volte ad orientare l'azione ispettiva.
Il Ministero, nella circolare in argomento, ha ritenuto utile richiamare la definizione di lavoratore autonomo come individuata dall'articolo 89, co. 1 lett. d) del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale per lavoratore autonomo deve intendersi “la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”.
Elemento significativo ai fini della citata verifica è quello connesso al possesso ed alla disponibilità di una adeguata dotazione strumentale, rappresentata da macchine e attrezzature da cui sia possibile evincere una effettiva piena autonomia organizzativa e realizzativa delle intere opere eseguite.
Secondo il Ministero a nulla rileva la mera proprietà o il possesso di minuta attrezzatura idonea a dimostrare l'esistenza di un'autonoma attività imprenditoriale, né la disponibilità delle macchine o attrezzature per la realizzazione dei lavori data dall'impresa esecutrice o dal committente, rappresentando tale circostanza un elemento sintomatico della non genuinità della prestazione autonoma.
Nella circolare viene, anche, precisato che non può non essere ricordato quale ulteriore elemento sintomatico per verificare la genuinità delle prestazioni qualificate come autonome, quello rappresentato da un'eventuale monocommittenza, anche se questo non è assolutamente decisivo, “rappresentando un elemento a fortiori di un'eventuale ricostruzione ispettiva”.
Nella circolare vine evidenziata la circostanza che non sono quasi mai sorti problemi di inquadramento come prestazione autonoma per tutte quelle attività che intervengono nella fase di completamento dell'opera ovvero in sede di finitura e di realizzazione degli impianti mentre viene esclusa la compatibilità con prestazioni di lavoro autonomo quelle attività relative alla realizzazione delle opere strutturali del manufatto legate, fondamentalmente alle operazioni di sbancamento, di costruzione delle fondazioni, delle opere in cemento armato e di strutture di elevazione in genere.
In conclusione, nella nota del Ministero viene precisato che, ove non emergano fenomeni di conclamata sussistenza di un'effettiva organizzazione aziendale, il personale ispettivo è tenuto a ricondurre nell'ambito della nozione di subordinazione, le prestazioni dei lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane adibiti alle seguenti attività:
Per ultimo la nota del Ministero precisa che il personale ispettivo, nel caso in cui riscontrasse situazioni improprie dell'attività autonoma, oltre a contestare al soggetto utilizzatore le violazioni in materia lavoristica e le conseguenti evasioni contributive, dovrà farlo anche con riferimento agli illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in materia di sorveglianza sanitaria, nonché di mancata formazione ed informazione, adottando un provvedimento di prescrizione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 758/94.
Nella circolare viene precisato che le indicazioni nella stessa contenute, lungi dal costituire criteri generali circa la distinzione tra prestazione autonoma e prestazione subordinata, sono istruzioni tecniche volte ad orientare l'azione ispettiva.
Il Ministero, nella circolare in argomento, ha ritenuto utile richiamare la definizione di lavoratore autonomo come individuata dall'articolo 89, co. 1 lett. d) del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale per lavoratore autonomo deve intendersi “la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”.
Elemento significativo ai fini della citata verifica è quello connesso al possesso ed alla disponibilità di una adeguata dotazione strumentale, rappresentata da macchine e attrezzature da cui sia possibile evincere una effettiva piena autonomia organizzativa e realizzativa delle intere opere eseguite.
Secondo il Ministero a nulla rileva la mera proprietà o il possesso di minuta attrezzatura idonea a dimostrare l'esistenza di un'autonoma attività imprenditoriale, né la disponibilità delle macchine o attrezzature per la realizzazione dei lavori data dall'impresa esecutrice o dal committente, rappresentando tale circostanza un elemento sintomatico della non genuinità della prestazione autonoma.
Nella circolare viene, anche, precisato che non può non essere ricordato quale ulteriore elemento sintomatico per verificare la genuinità delle prestazioni qualificate come autonome, quello rappresentato da un'eventuale monocommittenza, anche se questo non è assolutamente decisivo, “rappresentando un elemento a fortiori di un'eventuale ricostruzione ispettiva”.
Nella circolare vine evidenziata la circostanza che non sono quasi mai sorti problemi di inquadramento come prestazione autonoma per tutte quelle attività che intervengono nella fase di completamento dell'opera ovvero in sede di finitura e di realizzazione degli impianti mentre viene esclusa la compatibilità con prestazioni di lavoro autonomo quelle attività relative alla realizzazione delle opere strutturali del manufatto legate, fondamentalmente alle operazioni di sbancamento, di costruzione delle fondazioni, delle opere in cemento armato e di strutture di elevazione in genere.
In conclusione, nella nota del Ministero viene precisato che, ove non emergano fenomeni di conclamata sussistenza di un'effettiva organizzazione aziendale, il personale ispettivo è tenuto a ricondurre nell'ambito della nozione di subordinazione, le prestazioni dei lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane adibiti alle seguenti attività:
- manovalanza;
- muratura;
- carpenteria;
- rimozione amianto;
- posizionamento di ferri e ponti;
- addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente o appaltatore.
Per ultimo la nota del Ministero precisa che il personale ispettivo, nel caso in cui riscontrasse situazioni improprie dell'attività autonoma, oltre a contestare al soggetto utilizzatore le violazioni in materia lavoristica e le conseguenti evasioni contributive, dovrà farlo anche con riferimento agli illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in materia di sorveglianza sanitaria, nonché di mancata formazione ed informazione, adottando un provvedimento di prescrizione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 758/94.
A cura di Gabriele
Bivona
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