Edilizia e art. 29 legge n. 341/95: Sgravio contributivo per l’anno 2013

L'Inps, con la nota n. 11999 del 25 luglio scorso, ha ricordato che l’articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244, convertito dalla legge 8 agosto ...

06/08/2013
L'Inps, con la nota n. 11999 del 25 luglio scorso, ha ricordato che l’articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995 n. 341, prevede che ogni anno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali confermi o ridetermini la misura dello sgravio in oggetto, mediante decreto assunto di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
La normativa prevede. Altresì. che se entro il 31 luglio non intervenga il decreto, si applichi - decorsi 30 giorni - la riduzione stabilita per l’anno precedente e pertanto, visto che entro la citata data del 31 luglio non è stato pubblicato alcun decreto, a decorrere dal 30 agosto 2013 le aziende edili potranno applicare lo sgravio nella misura fissata per il 2012, pari a 11,50%.

In merito alle modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione e dei soggetti che ne hanno diritto, la nota in oggetto fa esplicito rinvio alla circolare Inps n. 28/13.
Ovviamente lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2013 e per poter fruire del beneficio sarà necessario inoltrare apposita istanza telematica, modulo Rid-Edil, dopo l’emanazione del decreto o, in mancanza di quest’ultimo, a decorrere dal 30 agosto 2013.
Entro il giorno successivo all’inoltro della domanda, i sistemi informativi centrali dell’Inps, dopo alcuni controlli formali, attribuiranno un esito positivo o negativo all’istanza; in caso di esito positivo, ai datori di lavoro ammessi verrà rilasciato il codice autorizzazione “7N”, che avrà validità per il periodo da agosto a dicembre 2013.

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro, che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, inoltrerà l’istanza avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziendale; la sede Inps competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice 7N relativamente all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.
I datori di lavoro autorizzati potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens; nei casi di matricole sospese o cessate, i datori di lavoro dovranno ritrasmettere il flusso UniEmens relativo all’ultimo mese in cui la matricola era attiva, indicando l’importo del beneficio spettante.
Per ultimo, nella nota viene ricordato che nel caso in cui il decreto ministeriale preveda una modifica della misura dello sgravio rispetto all’anno 2012, verranno recuperate l’eccedenze, ovvero fornite alle aziende istruzioni per il conguaglio delle differenze a credito.

A cura di Gabriele Bivona

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