Edilizia privata e Sblocca Cantieri: tutte le modifiche al Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001)
Lo schema di Decreto-Legge recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l’accelerazione degli interventi inf...
Lo schema di Decreto-Legge recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali” (c.d. Decreto #SbloccaCantieri), oltre a contenere le modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), apporta, anche alcune modifiche al D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).
Entrando nel dettaglio, vengono apportate modifiche agli articoli:
- 2-bis (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati),
- 65 (Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica),
- 67 (Collaudo statico),
- 93 (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche),
e viene, infine, aggiunto, l’articolo 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche).
Esaminiamo, qui di seguito, le modifiche introdotte.
Limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati
Con l’articolo 5, comma 1 del decreto legge #sbloccacantieri, viene introdotta una modifica al comma 1 dell’articolo 2-bis del DPR n. 380/2001 con cui è trasformato in obbligo l'attuale facoltà delle Regioni e alle Province autonome, di prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e di dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali. Sono, poi, introdotti i nuovi commi 1-bis ed 1-ter con cui è precisato che:
- le nuove disposizioni sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio;
- in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito. Sempre nello stesso articolo 5 del decreto-legge #sbloccacantieri al comma 2 è inserita un’interpretazione autentica dellìarticolo 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 con cui è precisato che i limiti di distanza tra i fabbricati previsti ai commi 2 e 3 del citato articolo 9 si riferiscono esclusivamente alle zone C) mentre nelle zone A) e B) varranno i provvedimenti delle regioni emanate nel rispetto del nuvo articolo 2-bis del D.M. 380/2001. Ovviamente se le Regionino dovessero emanare alcun provvedimento si potrebbe fare riferimento al limite minimo di tre metri tra le costruzioni indicato nell'articolo 873 del codice civile.
Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere
Con le modifiche introdotte all’articolo 65 del DPR n. 380/2001, dall’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge #sbloccacantieri, il deposito relativo alle opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico che non avrà più l’obbligo di trasmettere la documentazione al competete ufficio tecnico regionale; lo stesso dicasi per la cosiddetta “Relazione a struttura ultimata”. Sia per la denuncia dei lavori che per la relazione a struttura ultimata non è più necessaria la presentazione in trilice copia e lo sportello unico dovrà rilasciare soltanto l’attestazione dell’avvenuto deposito. Al nuovo comma 8-bis dello stesso articolo 65 è, poi, precisato che non occorre la predisposizione e deposito della “Relazione a struttura ultimata” Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) (le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti) e lettera c), n. 1) (gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità).
Collaudo statico
Con le disposizioni contenute all’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge #sbloccacantieri, viene integralmente sostituito il comma 8-bis dell’articolo 67 del DPR n. 380/2001e, come già per la cosiddetta “Relazione a struttura ultimata”, per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) (le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti) e lettera c), n. 1) (gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.
Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche
Con le modifiche introdotte dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto-legge #sbloccacantieri, sono integralmente modificati i commi 3, 4 e 5. Con le modificiche introdotte è affermato che:
- il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione e che in ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche;
- i progetti devono essere accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica;
- per tutti gli interventi in aone sismiche il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione sostituisce la denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.
Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche
Con l’articlo 3, comma 1, lettera d) del decreto-legge #sbloccacantieri , viene aggiunto al Testo Unico il nuovo Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche) con il quale vengono considerati:
a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:
- gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);
- le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
- gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
- gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);
- le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
- le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
- interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
Viene prevista la definizione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso scritto allo sportello unico (art. 93 del DPR n. 380/2001). Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.
Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio:
- non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94;
- in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di al comma 1, lettera b) o lettera c).
In allegato il testo dello schema del decreto-legge #sbloccacantieri unitamente ad un testo a fronte a due colonne degli articoli del DPR n. 380/2001 modificati e /o integrati dal decreto-legge #sbloccacantieri con i testo attualmente vigente del DPR n. 380/2001 nella colonna sinistra ed il testo modificato dal decreto-legge #sbloccacantieri nella colonna di destra.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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