Edilizia scolastica 2018-2020: in Gazzetta la programmazione nazionale degli interventi straordinari
Scaduta la programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica (2015-2017), il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), di concerto con il...
Scaduta la programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica (2015-2017), il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), di concerto con il Ministero dell'Istruzione (MIUR) e del Ministero dei Trasporti (MIT), considerata la situazione emersa dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica, ha emesso il Decreto 3 gennaio 2018 recante "Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020" (Gazzetta Ufficiale 04/04/2018, n. 78).
L'obiettivo è quello di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica statale di proprietà degli Enti locali nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti.
Per raggiungere l'obiettivo il decreto autorizza gli Enti locali a stipulare appositi mutui con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato. Tali mutui possono essere stipulati, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con:
- la Banca europea per gli investimenti;
- la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa;
- la società Cassa depositi e prestiti Spa;
- i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Piani regionale entro il 2 agosto 2018
Entro il 2 agosto 2018, le Regioni devono trasmettere MIUR e per conoscenza al MEF e al MIT, i piani regionali triennali di edilizia scolastica redatti sulla base delle richieste presentate dagli enti locali e i relativi aggiornamenti nelle annualità 2019 e 2020 entro i successivi termini assegnati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
I piani regionali saranno poi inseriti in un'unica programmazione nazionale predisposta dal MIUR entro 60 giorni dall'avvenuta trasmissione dei piani da parte delle Regioni e potrà trovare attuazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Con il successivo decreto di approvazione della programmazione
unica nazionale e di aggiornamento dei piani, il MIUR provvede a
ripartire su base regionale le risorse, se previste, riportando per
ciascuna Regione la quota di contributo spettante, che costituisce
in ogni caso il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato.
Nella ripartizione delle risorse su base regionale si tiene conto
dei seguenti criteri, anche sulla base dei dati contenuti
nell'anagrafe regionale dell'edilizia:
a) edifici scolastici presenti nella regione;
b) livello di rischio sismico;
c) popolazione scolastica;
d) affollamento delle strutture scolastiche.
Con l'autorizzazione all'utilizzo delle risorse, gli enti locali, risultati beneficiari dei finanziamenti relativi agli interventi contenuti nel decreto di approvazione, sulla base delle priorità definite dalle Regioni, sono autorizzati ad avviare le procedure di gara, con pubblicazione del relativo bando, ovvero di affidamento dei lavori. Gli enti medesimi provvedono a fornire le informazioni relative alle aggiudicazioni tramite il sistema informativo di monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica del MIUR.
La determinazione dell'importo ammissibile a finanziamento tiene conto dell'importo relativo ai lavori e delle somme a disposizione previste nel quadro economico dell'intervento.
Criteri per la definizione dei piani regionali e per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento.
1. Le Regioni, nella definizione dei piani regionali, devono
dare priorità agli interventi nell'ordine di seguito indicato:
a) interventi di adeguamento sismico, o di nuova
costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in
cui l'adeguamento sismico non sia conveniente, ovvero di
miglioramento sismico nel caso in cui l'edificio non sia adeguabile
in ragione di vincolo di interesse culturale;
b) interventi finalizzati all'ottenimento del certificato
di agibilità delle strutture;
c) interventi finalizzati all'adeguamento dell'edificio
scolastico alla normativa antincendio previa verifica
statica e dinamica dell'edificio;
d) ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche
esigenze scolastiche;
e) ogni altro intervento purché l'ente certifichi che la struttura
sia adeguata alle normative vigenti e i relativi dati sono stati
inseriti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica.
Non sono ammessi a finanziamento:
a) gli interventi relativi ad edifici, ricadenti nelle zone 1 e 2
di elevato rischio sismico, per i quali l'ente non si sia impegnato
ad effettuare la verifica di vulnerabilità sismica entro i termini
previsti;
b) interventi che prevedano esclusivamente la sistemazione a verde
e l'arredo urbano delle aree di pertinenza.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Decreto MEFIL NOTIZIOMETRO