Edilizia scolastica e Mutui Bei 2016, in Gazzetta il decreto sblocca 238 milioni di euro

Tutto pronto per l’utilizzo da parte delle Regioni dei contributi pluriennali per gli interventi di edilizia scolastica inclusi nei piani regionali triennali...

19/09/2017

Tutto pronto per l’utilizzo da parte delle Regioni dei contributi pluriennali per gli interventi di edilizia scolastica inclusi nei piani regionali triennali.

È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2017 il Decreto Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 6 giugno 2017, n. 390 recante "Autorizzazione alle regioni alla stipula dei contratti di mutuo e agli enti locali alla stipula dei contratti di appalto e all'aggiudicazione dei lavori". Il decreto, registrato dalla Corte dei Conti il 28 luglio scorso, autorizza gli interventi a valere sul Mutuo 2016 per un importo totale stimato pari a 238 milioni di euro (per oltre 300 interventi) che si vanno ad aggiungere ai 905 milioni stanziati nel 2015.

Con il decreto n. 390/2017 è autorizzato l'utilizzo, da parte delle regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale dei contributi pluriennali di euro 9.999.999,99 annui, decorrenti dal 2016 e fino al 2044 per le finalità, nella misura e per gli importi a ciascuna regione assegnati.

L'utilizzo dei contributi pluriennali, quantificato includendo nel costo di realizzazione dell'intervento anche gli oneri di finanziamento, avviene per i singoli beneficiari sulla base di quanto riportato nell'allegato A al decreto n. 390/2017, in relazione alla decorrenza e alla scadenza degli stessi, al netto ricavo attivabile a seguito delle operazioni finanziarie di attualizzazione, con oneri di ammortamento per capitale e interessi posti a carico del bilancio dello Stato, che le regioni, soggetti beneficiari dei contributi, sono autorizzate a perfezionare con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, nonché al piano delle erogazioni del netto ricavo stesso, che indica il limite massimo degli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali variazioni del suddetto piano, derivanti da esigenze adeguatamente documentate dei soggetti beneficiari dei contributi devono essere preventivamente comunicate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che provvede a richiedere autorizzazione in tal senso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

Al fine di ottimizzare la gestione delle operazioni, il perfezionamento delle stesse può avvenire mediante la stipula di un contratto di mutuo sulla base di uno schema tipo, che deve essere sottoposto al preventivo nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI. Entro trenta giorni dalla stipula del contratto di mutuo, l'istituto finanziatore deve notificare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze copia conforme dei contratti di mutuo perfezionati. Nel contratto di mutuo stipulato con l'istituto finanziatore deve essere inserita apposita clausola che prevede l'obbligo a carico dello stesso di comunicare, al massimo entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro (direzione II e VI) e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato (Ispettorato generale di bilancio - Ufficio XVI), all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria con indicazione delle informazioni di cui al prospetto allegato alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 24 maggio 2010, n. 2276, tenuto conto della tipologia dell'operazione finanziaria perfezionata.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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