Efficienza energetica: Pubblicata sulla Gazzetta la nuova Direttiva Europea 2012/27/UE

Sulla Gazzetta Ufficiale europea L315 del 14 novembre scorso è stata pubblicata la Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europea e del Consiglio del 25 ottobre...

19/11/2012
Sulla Gazzetta Ufficiale europea L315 del 14 novembre scorso è stata pubblicata la Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europea e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'Efficienza Energetica.
La Direttiva che consta di 30 articoli e di 15 allegati, entrerà in vigore il 4 diecmbre 2012recepita dagli Stati membri entro 5 giugno 2014.

In riferimento agli obiettivi previsti dal cosiddetto "pacchetto clima-energia 20/20/20" la nuova direttiva stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo principale relativo all'efficienza energetica del 20 % entro il 2020 e di gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica al di là di tale data; con la nuova Direttiva 2012/27/Ue viene chiesto agli Stati membri di risparmiare energia fissando obiettivi nazionali indicativi di efficienza energetica.
Ciascun Stato membro dovrà, dunque, fissare un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica.
La direttiva è suddivisa nei seguenti capi:
  • Capo I - Oggetto, ambito di applicazione, definizioni e obiettivi di efficienza energetica (artt. 1 - 3)
  • Capo II - Efficienza nell'uso dell'energia (artt. 4 - 13)
  • Capo III - Efficienza nella fornitura dell'energia (artt. 14 - 15)
  • Capo IV - Disposizioni orizzontali (artt. 16 - 21)
  • Capo V - Disposizioni finali (artt. 22 - 30)

Di notevole interesse il Capo II relativo all'efficienza nell'uso dell'energia in cui agli articoli 4 e 5 vengono trattate le “Ristrutturazioni di immobili” ed il “Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici” viene precisato che ogni Stato membro dovrà prevedere "una strategia a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati".
Inoltre, ogni anno dovrà essere ristrutturato e reso energeticamente efficiente il 3% della superficie degli immobili posseduti dalle amministrazioni pubbliche centrali (organi amministrativi la cui competenza si estende a tutto il territorio di uno Stato membro). La norma si applicherà agli edifici con una superficie utile totale superiore ai 550 m² e, dal luglio del 2015, a quelli con una superficie di 250 m².

All'articolo 6 vengono, poi, trattati gli appalti pubblici e viene precisato che i Governi centrali potranno acquistare esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica. A patto però che tutto ciò sia coerente con il rapporto costi-efficacia, la fattibilità economica, una più ampia sostenibilità, l'idoneità tecnica ed un livello sufficiente di concorrenza.

Alle diagnosi energetiche è, poi, dedicato l'articolo 8 in cui vine precisato che gli Stati membri dovranno adottare misure per promuovere "la disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit energetici di elevata qualità, efficaci in rapporto ai costi". Gli audit dovranno essere svolti:
  • in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati secondo criteri di qualificazione;
  • eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale.
Dovranno essere anche previsti specifici programmi per:
  • incoraggiare le piccole e medie imprese a "sottoporsi a audit energetici e favorire la succes­siva attuazione delle raccomandazioni risultanti da tali audit;
  • sensibilizzare le famiglie ai benefici di tali audit attraverso servizi di consulenza adeguati.

Per quanto riguarda, invece, le aziende di grandi dimensioni, gli Stati membri dovranno garantire che le imprese che non sono PMI siano soggette a un audit energetico svolto in maniera indipendente ed efficiente in termini di costi da esperti qualificati e/o accreditati o eseguito e sorvegliato da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale entro il 5 dicembre 2015 e almeno ogni quattro anni dalla data del precedente audit energetico.
Sono esentate le aziende che attuano un sistema di gestione dell'energia o ambientale a condizione che gli Stati membri assicurino che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico sulla base dei criteri minimi fondati sull'allegato VI alla Direttiva in argomento.

A cura di Gabriele Bivona
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