Efficienza energetica: firmato il decreto per la riqualificazione degli edifici della P.A.
È arrivato lo scorso 23 settembre 2016 il via libera ai finanziamenti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amminist...
È arrivato lo scorso 23 settembre 2016 il via libera ai finanziamenti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione centrale, per i quali il D.lgs. n. 102/2014 ha stanziato 355 milioni di euro nel periodo 2014-2020.
Ricordiamo, infatti, che l'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 102/2014 ha previsto che il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in collaborazione con l'Agenzia del demanio, debba predisporre entro il 30 novembre di ogni anno un programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale e promuovere le attività di informazione e di assistenza tecnica eventualmente necessarie alle pubbliche amministrazioni interessate.
Al fine di elaborare tale programma, le Pubbliche Amministrazioni centrali, entro il 30 giugno di ciascun anno, predispongono, anche in forma congiunta, proposte di intervento per la riqualificazione energetica dei immobili dalle stesse occupati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti, e le trasmettono, entro i quindici giorni successivi, al Ministero dello sviluppo economico. Tali proposte devono essere formulate sulla base di appropriate diagnosi energetiche o fare riferimento agli interventi di miglioramento energetico previsti dall'Attestato di prestazione energetica.
Sono esclusi da tale programma:
- gli immobili con superficie coperta utile totale inferiore a 500 m². Tale soglia a partire dal 9 luglio 2015 è rimodulata a 250 m²;
- gli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica modificherebbe in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto;
- gli immobili destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorità preposte alla difesa nazionale;
- gli immobili adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.
Il nuovo decreto, firmato dai Ministri dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, dell'Ambiente Gian Luca Galletti, delle Infrastrutture Graziano Delrio e dell'Economia Pier Carlo Padoan, definisce le modalità attuative del Programma di riqualificazione energetica della Pubblica Amministrazione centrale (PREPAC) finalizzato a efficientare almeno il 3% annuo della superficie utile del patrimonio edilizio dello Stato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva europea 2012/27 sull'efficienza energetica.
A seguito dell'emanazione del provvedimento sarà possibile avviare i progetti che sono stati presentati nel biennio 2014-2015 dalle Pubbliche Amministrazioni centrali per un valore complessivo di 70 milioni di euro.
Alla cabina di regia MiSE-Ministero Ambiente per l'efficienza energetica é attribuito il coordinamento e monitoraggio dello stato di avanzamento del Programma.
Le risorse per l'attuazione del programma
L'articolo 2 stabilisce che le risorse per attuare il programma di riqualificazione sono quelle indicate all'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 102 del 2014. In particolare, tali risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per l'importo di 5 milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro nell'anno 2015, per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nei medesimi esercizi per l'attuazione del programma di interventi. A tal fine, la Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli importi indicati al primo periodo, a valere sulle disponibilità giacenti sul conto corrente bancario intestato al predetto Fondo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per l'importo relativo al 2014 ed entro il 31 marzo per il 2015. Lo stesso stanziamento può essere integrato:
- fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020, a valere sulle risorse annualmente confluite nel fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo le modalità di cui al presente comma, previa determinazione dell'importo da versare con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 a valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente e nella misura del 50 per cento a carico del Ministero dello sviluppo economico e del restante 50 per cento a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.
Tali risorse, eventualmente integrate con quelle già derivanti dagli strumenti di incentivazione comunitari, nazionali e locali dedicati all'efficienza energetica nell'edilizia pubblica e con risorse dei Ministeri interessati, sono utilizzate anche per la copertura delle spese derivanti dalla realizzazione di diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica di cui al presente articolo, eventualmente non eseguite dall'ENEA e dal GSE nell'ambito dell'attività d'istituto.
Tipologia di interventi ammessi al finaziamento
L'articolo 3 del decreto definisce un elenco non tassativo delle tipologie di interventi ammessi al finanziamento a condizione che si tratti di interventi di riqualificazione energetica, indicati dall' attestato di prestazione energetica o in apposita diagnosi energetica, pur se combinati o compresi in progetti di riqualificazione più generale dell'immobile. Lo stesso articolo al comma 2, prevede una clausola generale che consente di ammettere a finanziamento anche interventi di efficienza diversi da quelli sopra detti purché conseguano una riduzione dei consumi di energia per illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli ambienti destinati ad uso di pubblico servizio. Inoltre, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche messe in campo per il raggiungimento dell'obiettivo, è previsto che gli impianti di produzione di energia elettrica o termica possano essere finanziati limitatamente al contributo per il soddisfacimento dell'effettivo fabbisogno dell'edificio per la climatizzazione, la produzione di acqua calda sanitaria, l'illuminazione e la ventilazione, valutato nell'ambito di un bilancio energetico mensile.
L'articolo 4 precisa che sono ammesse a finanziamento le spese strettamente connesse alla realizzazione degli interventi di efficienza energetica e che il finanziamento delle spese avviene nel rispetto dell'ordine della graduatoria prevista dall'articolo 7 dello stesso decreto.
Presentazione delle proposte di intervento
L'articolo 5 definisce il contenuto minimo di informazioni che le proposte di intervento devono contenere (tale contenuto è richiesto a pena di inammissibilità).
L'articolo 6 definisce le modalità di presentazione delle proposte di intervento, prevedendo che queste siano trasmesse esclusivamente in formato digitale.
L'articolo 7 prevede che, in fase di istruttoria, le proposte di intervento siano comunicate all'Agenzia del Demanio, al fine di verificare la presenza di interventi manutentivi sul medesimo immobile ovvero eventuali elementi di natura amministrativa ostativi alla realizzazione degli stessi interventi.
L'articolo 8 individua alcuni progetti di efficienza energetica particolarmente virtuosi, che vengono definiti come "progetti esemplari", per i quali è concessa una priorità di finanziamento nella graduatoria di cui all'articolo precedente.
L'articolo 9 stabilisce che programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della PA è adottato con decreto del Direttore generale DG- MEREEN di concerto con il Direttore generale DG-CLIMA e sentita la Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Modalità di finanziamento
L'articolo 10 disciplina le modalità di erogazione del finanziamento, a tal proposito si stabilisce che al fine di ridurre gli oneri amministrativi i provvedimenti per l'erogazione delle somme necessarie all'esecuzione del programma sono adottati da ogni singola amministrazione competente nell'ambito delle rispettive dotazioni, successivamente alla stipula di apposita convezione e per stato di avanzamento dei lavori. Si prevede altresì all'articolo successivo che il finanziamento erogato sia cumulabile con altri incentivi pubblici nazionali, regionali e comunitari sino alla copertura massima del 100% della spesa complessivamente sostenuta dall'amministrazione beneficiaria.
Attività di controllo
L'articolo 13 definisce le attività di controllo sui progetti finanziati, stabilendo che sono effettuate tramite verifiche documentali e/o ispezioni in situ dal Ministero responsabile, con il supporto di ENEA, GSE e ISPRA, selezionando i progetti attraverso un metodo a campione.
All'articolo 14 sono indicati i casi di revoca del finanziamento, in particolare è prevista la revoca in caso di violazione di una delle prescrizioni indicate nelle convenzioni, in caso di violazione della normativa in materia di appalti pubblici e di affidamento e nel caso di accertamento della non corrispondenza del progetto di riqualificazione energetica, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 13, alle caratteristiche, agli obiettivi e alle finalità che ne avevano determinato l'ammissione al finanziamento. La revoca del finanziamento comporta il recupero di tutte le risorse erogate.
L'articolo 15 disciplina le modalità di rinuncia al finanziamento, e precisa che la rinuncia determina la decadenza dall'assegnazione del finanziamento a partire dalla data di ricezione della comunicazione e che in tal caso eventuali somme già percepite devono essere restituite.
L'articolo 16 attribuisce all'ENEA il compito di predisporre un programma dedicato alla manutenzione e dell'efficientemente energetico amministrazione centrale e quello di formare dei responsabili della degli immobili della pubblica.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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