Efficienza energetica: il testo completo del Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 73
La versione testuale completa del Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 73 di attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE
Efficienza energetica: dopo la recente approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 73 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14/07/2020, n. 175.
Efficienza energetica: il testo completo del Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 73
Riportiamo di seguito la versione integrale testuale del Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 73.
Efficienza Energetica: Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Finalità
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al comma 1, dopo le parole «in attuazione della direttiva 2012/27/UE» sono inserite le seguenti: «, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002,», e dopo le parole «all'articolo 3» sono inserite le seguenti: «e che contribuiscono all'attuazione del principio europeo che pone l'efficienza energetica "al primo posto"».
Efficienza Energetica: Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Definizioni
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;»;
b) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:
«c) esperto in Gestione dell'energia (EGE): persona fisica certificata secondo la norma UNI CEI 11339 rilasciata da organismo accreditato che, tra l'altro, esegue diagnosi energetiche conformi alle norme UNI CEI EN 16247;
c-bis) auditor energetico: figura coincidente con quella dell'EGE per le attività previste dal presente decreto in relazione all'esecuzione di diagnosi energetiche;»;
c) al comma 2, la lettera v) è sostituita dalla seguente:
«v) grande impresa: ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica, che eserciti un'attività economica con più di 250 occupati e con un fatturato annuo che superi i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni di euro, i cui effettivi e soglie finanziarie sono calcolabili secondo i criteri e i principi stabiliti dalla raccomandazione 2003/362/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003;»;
d) al comma 2, dopo la lettera ee) è inserita la seguente:
«ee-bis) Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC): Piano predisposto dall'Italia ai sensi degli articoli 3 e da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999 e notificato alla Commissione europea;»;
e) al comma 2, la lettera ff) è sostituita dalla seguente:
«ff) pubblica amministrazione centrale: le autorità governative centrali di cui all'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché gli organi costituzionali;»;
f) al comma 2, la lettera nn) è sostituita dalla seguente:
«nn) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese. Sono ricompresi nei sistemi di contabilizzazione i dispositivi atti alla contabilizzazione indiretta del calore, quali i ripartitori dei costi di riscaldamento e i totalizzatori;».
Efficienza Energetica: Art. 3 - Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Obiettivo nazionale di risparmio energetico
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del presente decreto, consiste:
a) nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale;
b) nel contributo nazionale minimo di efficienza energetica al 2030 notificato alla Commissione europea con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.».
Efficienza Energetica: Art. 4 - Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell'efficienza energetica negli edifici
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per garantire un coordinamento ottimale degli interventi e delle misure per l'efficienza energetica anche degli edifici della pubblica amministrazione è istituita, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia, composta dal Ministro dello sviluppo economico, che la presiede, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'economia e delle finanze. La cabina di regia assicura il coordinamento delle politiche e degli interventi attivati attraverso il Fondo di cui all'articolo 15 e attraverso il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinato il funzionamento della cabina di regia, ivi inclusa la previsione di una relazione informativa annuale al Parlamento in merito alle attività svolte, nonché alla verifica del rispetto degli obiettivi previsti per gli strumenti di promozione dalla cabina di regia stessa gestiti. Ai componenti della cabina non spetta alcun compenso comunque denominato né rimborso spese, e all'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».
Efficienza Energetica: Art. 5 - Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «fino al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 2030»; le parole «all'articolo 4-bis non appena istituita» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4»; le parole «o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep» sono soppresse;
b) al comma 2, la parola «promuovono» è sostituita dalla seguente:
«promuove», e dopo le parole «della direttiva 2012/27/UE» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La gestione delle proposte di intervento di cui al comma 3, nonché di tutta la documentazione e degli adempimenti ad esse inerenti, è assicurata tramite un apposito portale informatico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e da esso gestito.
3-ter. Per le spese per la realizzazione del portale di cui al comma 3-bis, pari a 100.000 euro per il 2021, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del comma 232 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinate al Ministero dello sviluppo economico per il potenziamento del programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale.»;
d) al comma 6:
1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) gli immobili tutelati ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica risulti incompatibile con il loro carattere, aspetto o contesto, o pregiudizievole alla loro conservazione;»;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) gli immobili destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli edifici adibiti ad alloggi di servizio o ad uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorità preposte alla difesa nazionale;»;
e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, al fine di snellire la gestione amministrativa e preservare le esigenze di riservatezza, flessibilità e continuità operativa, la realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 sugli immobili in uso al Ministero della difesa è di competenza degli organi del genio del medesimo Ministero, che li esegue con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per tali fini, sono stipulate una o più convenzioni tra il Ministero competente ad erogare il finanziamento e il Ministero della difesa.»;
f) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Fermo restando l'obiettivo di cui al comma 1 e qualora le risorse dedicate ad assicurare il conseguimento dello stesso lo consentano, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono predisporre programmi, anche congiunti, per il finanziamento di interventi di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli immobili ospedalieri, scolastici e universitari, agli impianti sportivi e all'edilizia residenziale pubblica. Tali programmi consentono la cumulabilità delle relative risorse finanziarie con quelle rese disponibili da altri strumenti di promozione, fino alla copertura integrale della spesa complessivamente sostenuta da parte dell'Amministrazione proponente per gli interventi di efficientamento energetico. Per le finalità di cui al presente comma, e previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del supporto di ENEA e GSE, possono emanare bandi pubblici, anche congiunti, che definiscono il perimetro, le risorse disponibili, le modalità di attuazione dei programmi suddetti e il monitoraggio dei risultati ottenuti. Resta fermo quanto previsto dal comma 6, lettera b).»;
g) al comma 12:
1) all'alinea, le parole «Cassa conguaglio per il settore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «Cassa per i servizi energetici e ambientali»;
2) alla lettera a), le parole «il periodo 2015-2020» sono sostituite dalle seguenti: «il periodo 2015-2030»;
3) alla lettera b), le parole «e fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020» sono sostituite dalle seguenti «, fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 e fino a 50 milioni di euro annui per il periodo 2021-2030»;
h) il comma 15 è sostituito dal seguente:
«15. L'Acquirente Unico - Au S.p.A., anche tramite l'utilizzo del Sistema informatico integrato di cui di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunica al Ministero dello sviluppo economico i consumi annuali, suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle utenze di cui all'inventario redatto ai sensi del comma 2 e relativi all'anno precedente, collaborando con l'Agenzia del Demanio al fine di identificare le suddette utenze. Le informazioni di cui al presente comma confluiscono nel sistema IPer gestito dall'Agenzia del Demanio e nel Portale nazionale per l'efficienza energetica degli edifici di cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e possono essere oggetto di scambio con i dati raccolti dalle regioni nel catasto degli impianti termici ai sensi del medesimo decreto legislativo.»;
i) il comma 16 è sostituito dal seguente:
«16. Le Regioni e gli enti locali nell'ambito dei rispettivi strumenti di programmazione energetica, in maniera coordinata, concorrono al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di cui all'articolo 3, comma 1 e alla riduzione della povertà energetica, attraverso l'approvazione:
a) di obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di efficienza energetica, nell'intento di conformarsi al ruolo esemplare degli immobili di proprietà dello Stato di cui al presente articolo;
b) di provvedimenti volti a favorire l'introduzione di un sistema di gestione dell'energia, comprese le diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni energetiche degli immobili di proprietà pubblica e migliorare l'efficienza energetica a lungo termine.».
Efficienza Energetica: Art. 6 - Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Acquisti delle Pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Il rispetto dei requisiti per gli immobili di cui al comma 1 è verificato attraverso la relazione tecnica di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.».
Efficienza Energetica: Art. 7 - Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Regime obbligatorio di efficienza energetica
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, la parola «Regime» è sostituita dalla seguente:
«Obiettivo»;
b) al comma 1, le parole «da conseguire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, è determinato secondo la metodologia di attuazione ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE» sono sostituite dalle seguenti: «è determinato ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni, sia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, che per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030 e i periodi successivi»;
c) al comma 1-bis, dopo le parole «di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020,»; le parole «dall'articolo 7, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7, paragrafo 4»; dopo le parole «della direttiva 2012/27/UE,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
d) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. L'obiettivo di cui al comma 1 è conseguito tramite misure di promozione dell'efficienza energetica nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, paragrafi da 7 a 12, nonché degli articoli 7-bis e 7-ter della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni.
A tal fine, al PNIEC è allegata una relazione elaborata dal Ministero dello sviluppo economico conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2018/1999, nella quale sono illustrati il calcolo del volume di risparmi energetici da realizzare nel corso del periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030, nonché l'elenco delle misure che contribuiscono al conseguimento del relativo obiettivo di cui al comma 1, corredato da tutte le informazioni previste dal citato allegato III, nonché dall'allegato V, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni. Gli aggiornamenti di tale relazione, comunicati alla Commissione europea secondo le periodicità previste dal suddetto regolamento, sono altresì trasmessi al Parlamento.»;
e) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 1:
a) le misure indicate nella relazione di cui al comma 1-ter possono essere integrate, modificate o soppresse, anche a seguito del parere reso dalla Conferenza Unificata nell'ambito dell'osservatorio di cui al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, al fine di mantenere efficacia agli strumenti e conseguire l'obiettivo in modo efficiente. In tali casi il Ministero dello sviluppo economico predispone e trasmette alla Commissione europea un aggiornamento della predetta relazione, secondo quanto previsto dal comma 5;
b) i risparmi derivanti dalle misure di cui al comma 1-ter sono calcolati conformemente all'allegato V e all'articolo 7, paragrafi da 7 a 12, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni;
c) qualora siano introdotte nuove misure, o siano modificate quelle già previste, si tiene conto dell'esigenza di alleviare la povertà energetica secondo le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 11, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni;»;
f) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I decreti concernenti la periodica determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per il meccanismo dei certificati bianchi, definiscono una traiettoria coerente con le previsioni del PNIEC e con le risultanze dell'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure ivi previste. Gli stessi decreti possono prevedere, anche su proposta o segnalazione dell'ARERA, modalità alternative o aggiuntive di conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici, qualora ciò fosse funzionale al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, nonché sue eventuali dilazioni, un'estensione o una variazione dell'ambito dei soggetti obbligati, misure per l'incremento dei progetti presentati, ivi incluso l'incremento delle tipologie di progetti ammissibili, misure volte a favorire la semplificazione sia dell'accesso diretto da parte dei beneficiari agli incentivi concessi che delle procedure di valutazione, o per tener conto di nuovi strumenti concorrenti nel frattempo introdotti.»;
g) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Entro il 30 giugno 2021, al fine di evitare frammentazioni e sovrapposizioni tra gli strumenti di promozione dell'efficienza energetica e incrementarne l'efficacia rispetto al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, è aggiornato il Conto Termico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2016, n. 51, tenendo conto della necessità di adeguare in modo specialistico il meccanismo nel settore civile non residenziale, sia pubblico che privato, nonché dell'esigenza di semplificare l'accesso al meccanismo da parte della pubblica amministrazione e dei privati, anche attraverso la promozione e l'utilizzo di contratti di tipo EPC, e dell'opportunità di ampliare gli interventi ammissibili, quali, ad esempio, gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente e l'installazione di impianti di microcogenerazione. L'aggiornamento tiene inoltre conto delle disposizioni di cui al Piano d'azione per il miglioramento della qualità dell'aria istituito con protocollo di intesa tra Governo e regioni del 4 giugno 2019, nonché al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, con particolare riferimento alla necessità di:
a) prevedere l'inclusione degli interventi di riqualificazione degli edifici del settore terziario privato;
b) ampliare, garantendo l'invarianza dei costi in bolletta a carico degli utenti, il contingente di spesa messo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni;
c) rivedere le tempistiche relative alla realizzazione dei progetti da parte delle Pubbliche amministrazioni, al fine di renderle coerenti con le previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
d) prevedere la possibilità, almeno nell'ambito degli interventi di riqualificazione profonda dell'edificio, di promuovere gli interventi di installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici.»;
h) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Avvalendosi dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2017, n. 78, e successive modificazioni, il GSE, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 del citato articolo 13, pubblica i risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato nonché complessivamente nel quadro del meccanismo dei certificati bianchi.»;
i) al comma 4-ter, lettera b), la parola «disposizione» è sostituita dalla seguente: «disposizioni»;
l) dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente:
«4-ter.1. Il GSE, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmette al Ministero dello sviluppo economico una stima dell'impatto dei costi diretti e indiretti del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitività delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese quelle a forte consumo di energia, al fine di favorire la promozione e l'adozione da parte dello stesso Ministero di misure volte a ridurre al minimo tale impatto. L'attività di cui al precedente periodo rientra nei compiti istituzionali del GSE ed è svolta con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.»;
m) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle relazioni intermedie sullo stato di attuazione del PNIEC previste dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2018/1999, fornisce alla Commissione europea informazioni relative al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, e in particolare ai risparmi conseguiti dalle misure di cui al comma 1-ter, anche con specifico riferimento alle azioni volte ad alleviare la povertà energetica, nonché ogni eventuale aggiornamento riguardante le misure stesse.»;
n) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. I risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica o altri incentivi, rispetto all'anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto, nonché dagli enti pubblici che abbiano aderito ad una convenzione CONSIP relativa a servizio energia, illuminazione o energy management sono comunicati dalle imprese all'ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo.».
Efficienza Energetica: Art. 8 - Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici o esperti in gestione dell'energia, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale, entro il 5 dicembre 2015 e, successivamente, ogni quattro anni, in conformità ai dettati di cui all'allegato 2. Tale obbligo di periodicità non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica in conformità ai dettati di cui all'allegato 2. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all'ENEA che ne cura la conservazione.»;
b) al comma 2, le parole: «UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di cui all'articolo 12, comma 3, relative agli auditor energetici, con l'esclusione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Per lo schema volontario EMAS l'organismo preposto è ISPRA» sono sostituite dalle seguenti: «UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339»;
c) al comma 3, le parole «dell'articolo 39, comma 1 o comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», sono sostituite dalle seguenti:
«del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore», e le parole «indipendentemente dalla loro dimensione e a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001» sono sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dalla loro dimensione e a dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o, in alternativa, ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone opportuna comunicazione nella diagnosi successiva l'attuazione dell'intervento stesso,»;
d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Non sono soggette all'obbligo di cui al comma 1 le grandi imprese che presentino consumi energetici complessivi annui inferiori a 50 tep. A tal fine, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, è definita la tipologia di documentazione che le grandi imprese devono trasmettere qualora le stesse presentino consumi annui inferiori a 50 tep.»;
e) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Entro il 30 giugno di ogni anno l'ENEA comunica al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, lo stato di attuazione dell'obbligo di cui ai commi 1 e 3, anche articolato territorialmente per Regioni e Province Autonome, e pubblica un rapporto di sintesi sulle attività diagnostiche complessivamente svolte e sui risultati raggiunti.»;
f) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. Al fine di promuovere il miglioramento del livello di efficienza energetica nelle piccole e medie imprese, entro il 31 dicembre 2021 e, successivamente, con cadenza biennale fino al 2030, il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto del GSE e sentita la Conferenza delle Regioni, emana bandi pubblici per il finanziamento dell'implementazione di sistemi di gestione dell'energia conformi alla norma ISO 50001. I bandi pubblici definiscono le risorse disponibili, le modalità di attuazione dei finanziamenti suddetti e il monitoraggio dei risultati ottenuti. All'attuazione delle attività previste dal presente comma si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico- ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente.
10-ter. L'ENEA, entro il 31 gennaio, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, elabora e sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico un programma annuale di sensibilizzazione e assistenza alle piccole e medie imprese per l'esecuzione delle diagnosi energetiche presso i propri siti produttivi e per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico proposti nelle diagnosi stesse.»;
g) al comma 11, le parole «All'attuazione delle attività
previste ai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti:
«All'attuazione delle attività previste dai commi 5, 6 e 10-ter»; dopo le parole: «nel limite massimo di 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2020» sono aggiunte le seguenti: «e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021-2030».
Efficienza Energetica: Art. 9 - Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Misurazione e fatturazione dei consumi energetici
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c) del comma 5, dopo le parole «UNI EN 15459», sono inserite le seguenti: «. Eventuali casi di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;»;
b) al comma 5, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore della presente disposizione si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.»;
c) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi, i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali di cui al comma 5 che siano installati dopo il 25 ottobre 2020, sono leggibili da remoto. Conseguentemente, entro il 1° gennaio 2027, tutti i predetti sistemi sono dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto.
5-ter. Gli obblighi di cui al comma 5, lettere b) e c), non possono essere derogati nel caso di condomini di nuova costruzione o di edifici polifunzionali di nuova costruzione.
5-quater. Al fine di informare gli utenti riguardo alla ripartizione delle spese per i prelievi di energia termica volontari e involontari di cui al comma 5, lettera d), con particolare riferimento ai casi in cui siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, l'ENEA, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sottopone al Ministero dello sviluppo economico una guida che indichi le ripartizioni delle spese suggerite in relazione ai fattori quali, a titolo non esaustivo, la zona climatica, le prestazioni energetiche dell'edificio o l'anno di costruzione.»;
d) al comma 6:
1) alla lettera a), il numero 2) è sostituito dai seguenti:
«2) le informazioni sulla fatturazione sono comunicate al cliente finale almeno ogni bimestre a titolo gratuito;
2-bis) è garantita al cliente finale la possibilità di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi;»;
2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) le imprese di distribuzione al dettaglio del calore per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda sanitaria per uso domestico provvedono affinché siano rispettati i requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo di cui all'allegato 9.»;
e) al comma 7, lettera d), le parole «dalla richieste» sono sostituite dalle seguenti: «dalle richieste»;
f) al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
«L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura, altresì, che le società di vendita di energia al dettaglio non ostacolino i consumatori nel passaggio a un altro fornitore.»;
g) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:
«8-bis. Nei condomini e negli edifici polifunzionali in cui sono installati i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i contabilizzatori di calore di cui al comma 5, le informazioni sulla fatturazione e sul consumo sono affidabili, precise e basate sul consumo effettivo o sulla lettura del contabilizzatore di calore, conformemente ai punti 1 e 2 dell'allegato 9. Tale obbligo, ad eccezione dei casi in cui sono installati contabilizzatori di calore, può essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica da parte degli utenti, in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri consumi: in tal caso la fatturazione si basa sul consumo stimato esclusivamente nel caso in cui l'utente non abbia provveduto a comunicare l'autolettura per il relativo periodo.»;
h) dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti:
«8-ter. Nei casi di cui al comma 8-bis, i responsabili della fatturazione dei consumi, quali gli amministratori di condominio o altri soggetti identificati dagli utenti, provvedono affinché:
1) se disponibili, le informazioni sulla fatturazione energetica e sui consumi storici o sulle letture dei contabilizzatori di calore degli utenti siano rese disponibili, su richiesta formale, a un fornitore di servizi energetici designato dall'utente stesso;
2) gli utenti possano scegliere di ricevere le informazioni sulla fatturazione e le bollette in via elettronica;
3) insieme alla fattura siano fornite a tutti gli utenti informazioni chiare e comprensibili in conformità dell'allegato 9, punto 3;
4) le informazioni sulla fatturazione dei consumi siano comunicate all'utente a titolo gratuito, ad eccezione della ripartizione dei costi in relazione al consumo individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali ove siano installati sotto-contatori o contabilizzatori di calore, che è effettuata senza scopo di lucro;
5) sia garantita all'utente la possibilità di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi;
6) sia promossa la sicurezza informatica e assicurata la riservatezza e la protezione dei dati degli utenti conformemente alla normativa, anche europea.
8-quater. I costi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al comma 8-ter, e concernenti la contabilizzazione, la ripartizione e il calcolo del consumo individuale effettivo nei condomini e negli edifici polifunzionali, possono essere fatturati agli utenti nella misura in cui tali costi sono ragionevoli. Al fine di garantire la ragionevolezza dei costi di cui al presente comma l'ENEA, in collaborazione con il CTI, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, pubblica un rapporto contenente un'analisi del mercato e dei costi di tali servizi a livello nazionale, se del caso suddiviso per aree geografiche.».
Efficienza Energetica: Art. 10 - Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Entro il 30 ottobre 2020, e successivamente ogni cinque anni, previa specifica richiesta della Commissione europea, il GSE predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico, alle Regioni e alle Province Autonome un rapporto contenente una valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, elaborata sulla base delle indicazioni di cui all'allegato VIII della direttiva 2012/27/UE come sostituito dal Regolamento 4 marzo 2019, n.2019/826/UE. Tale rapporto è articolato territorialmente per Regioni e Province Autonome. Nel predisporre il rapporto, il GSE tiene conto dei piani energetico ambientali adottati dalle Regioni e dalle Province autonome, anche in attuazione del burden sharing e dell'analisi dei potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2007, n. 20, e consulta le associazioni di categoria di riferimento, al fine di identificare gli attuali ostacoli che limitano la diffusione della cogenerazione ad alto rendimento, e di proporre le più efficaci azioni correttive.»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
«1-bis. Al fine di redigere la valutazione di cui al comma 1, l'Acquirente Unico, relativamente ai dati contenuti nel Sistema informativo integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e SNAM, relativamente alle utenze di fornitura di gas, mettono i medesimi dati a disposizione del Gestore dei Servizi Energetici.»;
c) al comma 2, le parole «all'allegato 4, parte 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'allegato VIII della direttiva 2012/27/UE come sostituito dal Regolamento 4 marzo 2019, n.2019/826/UE e all'allegato 4»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, approva il rapporto e lo notifica alla Commissione europea entro le scadenze da essa all'uopo fissate.».
Efficienza Energetica: Art. 11 - Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, sentite le Regioni e le Province autonome, le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, elabora le norme tecniche riguardanti gli esperti in gestione dell'energia, al fine di individuare specifiche competenze in materia di esecuzione delle diagnosi energetiche, anche in relazione alla particolare normativa tecnica di settore.»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in collaborazione con ENEA, le Associazioni imprenditoriali e professionali e sentito il CTI, definisce e rende disponibili programmi di formazione finalizzati alla qualificazione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici.»;
c) al comma 6, la lettera d) è soppressa.
Efficienza Energetica: Art. 12 - Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Informazione e formazione
1. L'articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica). - 1. Entro il 31 gennaio 2021, e successivamente con cadenza triennale, l'ENEA, di concerto con il GSE, predispone un programma di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia e, previa acquisizione delle osservazioni degli stakeholder tramite consultazione pubblica, lo sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico.
2. Il programma di cui al comma 1 si conclude nell'anno 2030 ed è definito tenendo conto delle caratteristiche dei soggetti a cui è rivolto ed include azioni volte a:
a) sensibilizzare ed incoraggiare le imprese nell'esecuzione di diagnosi energetiche e nell'utilizzo degli strumenti incentivanti finalizzati all'installazione di tecnologie efficienti;
b) stimolare comportamenti dei dipendenti che contribuiscano a ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione;
c) educare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ad un uso consapevole dell'energia;
d) sensibilizzare le famiglie, in particolare quelle che vivono in condomini, rispetto ai benefici delle diagnosi energetiche e rispetto ad un uso consapevole dell'energia;
e) prevedere attività di formazione e informazione rivolte agli amministratori di condominio, anche con il coinvolgimento delle relative associazioni di categoria a livello nazionale e regionale;
f) favorire la partecipazione delle banche e degli istituti finanziari al finanziamento di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, anche attraverso la messa a disposizione di dati ed esperienze di partenariato pubblico-privato;
g) sensibilizzare le imprese e i clienti domestici sull'uso efficiente dell'energia anche attraverso la diffusione di informazioni sui meccanismi di incentivazione e le rispettive modalità di accesso;
h) promuovere programmi di formazione per la qualificazione dei soggetti che operano nell'ambito dei servizi energetici e degli installatori di elementi edilizi connessi all'energia;
i) promuovere soluzioni di progettazione edilizia, urbanistica e di arredo degli interni idonei a contenere i consumi energetici;
l) promuovere e predisporre una guida facile, riepilogativa, aggiornata annualmente, contenente indicazioni, buone pratiche, normativa di riferimento, spiegazioni circa i diversi meccanismi incentivanti l'efficienza energetica, elaborata da GSE, ENEA e Agenzia delle Entrate, ciascuno in relazione alle proprie funzioni.
3. L'ENEA, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, seleziona uno o più soggetti altamente qualificati che operano nel settore della comunicazione e dell'informazione, per lo svolgimento di una o più delle attività previste dal programma di cui al comma 1.
4. All'attuazione del programma di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico, dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico-ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente.».
Efficienza Energetica: Art. 13 - Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 102 del 2014
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 è abrogato;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.».
Efficienza Energetica: Art. 14 - Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Fondo nazionale per l'efficienza energetica
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alle lettere a) e b), la parola «2020», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2030»;
b) al comma 3, alla lettera e), le parole «servizi.» sono sostituite dalle seguenti «servizi;» dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) efficienza energetica e riduzione dei consumi nel settore dei trasporti.»;
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di stimolare i finanziamenti privati per la realizzazione di interventi di efficienza energetica promossi dal Fondo, incidendo anche sul processo decisionale delle imprese, nell'ambito degli aggiornamenti dei provvedimenti di cui al comma 5, valuta modalità di valorizzazione delle risultanze delle diagnosi energetiche di cui all'articolo 8, tenendo conto, inoltre, delle possibilità e degli strumenti proposti dall'iniziativa sui Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti promossa dalla Commissione europea.»;
d) al comma 5, dopo le parole «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», sono inserite le seguenti: «e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
Efficienza Energetica: Art. 15 - Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Sanzioni
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «commi 1 e 3, sono soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 3, se tenute a tale obbligo, sono soggette»;
b) al comma 6, secondo periodo, le parole «La disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 5-ter, la disposizione»;
c) al comma 7, secondo periodo, le parole «La disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 5-ter, la disposizione»;
d) al comma 9, le parole «nelle fatture emesse nei confronti di clienti finali» sono sostituite dalle seguenti: «ai clienti finali»;
e) il comma 13 è sostituito dai seguenti:
«13. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dal Ministero dello sviluppo economico ed al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Ministero dello sviluppo economico, in caso di accertata violazione, oltre ad applicare la sanzione pecuniaria di cui al comma 1, diffida il trasgressore a eseguire comunque la diagnosi di cui all'articolo 8, entro il termine di novanta giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data della notificazione del verbale di accertamento. Decorso infruttuosamente il termine dei novanta giorni entro cui eseguire la diagnosi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
13-bis. Le imprese a forte consumo di energia di cui all'articolo 8, comma 3, che non attuano almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi di cui al comma 1 del medesimo articolo o, in alternativa, non adottano sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone comunicazione nella diagnosi successiva l'attuazione dell'intervento stesso, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.»;
f) al comma 18, la parola «1,» è soppressa;
g) al comma 20, la parola «1,» è soppressa.
Capo II
Modifiche agli allegati al decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102
Efficienza Energetica: Art. 16 - Abrogazione dell'allegato 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento
1. L'allegato 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è abrogato.
Efficienza Energetica: Art. 17 - Modifiche all'allegato 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Analisi costi-benefici
1. All'allegato 4 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, la
parte 1 «Principi generali dell'analisi costi-benefici» è abrogata.
Efficienza Energetica: Art. 18 - Modifiche all'allegato 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione
1. All'allegato 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
alla lettera a), le parole «e il potenziamento della rete» sono
sostituite dalle seguenti: «, il potenziamento della rete esistente e
l'attivazione di nuove reti».
Efficienza Energetica: Art. 19 - Allegato 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico
1. Dopo l'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, è aggiunto il seguente:
«Allegato 9 - Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico
1. Fatturazione basata sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore.
Al fine di consentire agli utenti di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo o delle letture dei contabilizzatori di calore almeno una volta all'anno.
2. Frequenza minima delle informazioni di fatturazione o consumo.
Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite almeno ogni tre mesi agli utenti finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l'anno negli altri casi.
Dal 1° gennaio 2022, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno una volta al mese. Esse possono altresì essere rese disponibili via Internet e aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati.
Il riscaldamento e il raffreddamento possono essere esentati da questo requisito fuori dalle stagioni di riscaldamento/raffreddamento.
3. Informazioni minime in fattura.
Nelle fatture basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore o nella documentazione allegata trasmessa gli utenti devono disporre in modo chiaro e comprensibile delle seguenti informazioni:
a) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo o costo totale del calore e lettura dei contabilizzatori di calore;
b) informazioni sul mix di combustibili utilizzato e, nel caso di calore da impianti di teleriscaldamento con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, sulle relative emissioni annuali di gas a effetto serra, sul mix di combustibili utilizzato e sul fattore di conversione in energia primaria, nonché una descrizione delle diverse tasse, imposte e tariffe applicate;
c) raffronto tra il consumo corrente di energia dell'utente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, sotto forma di grafico, corretto per le variazioni climatiche nel caso del riscaldamento e del raffreddamento;
d) recapiti (compresi i siti Internet) delle associazioni dei consumatori e dell'ENEA, al fine di ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica, profili comparativi dei consumi in base alle diverse tipologie di utenti e chiarimenti sulle migliori tecnologie energetiche disponibili nell'ambito del presente allegato;
e) informazioni sulle pertinenti procedure di reclamo, i servizi di mediazione o i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie;
f) confronti con il consumo di un utente finale medio o di riferimento appartenente alla stessa categoria di utenza. In caso di fatture elettroniche, tali confronti possono invece essere messi a disposizione online, con un rimando all'interno delle fatture.
Le fatture non basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore contengono una spiegazione chiara e comprensibile del modo in cui è stato calcolato l'importo che figura in fattura e, quantomeno, le informazioni di cui alle lettere d) ed e).».
Capo III
Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.
115
Efficienza Energetica: Art. 20 - Modifiche all'allegato 1 del decreto legislativo n. 115 del 2008
1. L'allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, è sostituito dal seguente:
Allegato I
(previsto dall'articolo 3, comma 2)
TENORE DI ENERGIA DI UNA SERIE DI COMBUSTIBILI PER IL CONSUMO FINALE TABELLA DI CONVERSIONE
Fonte di energia |
kJ (NCV) |
kgep (NCV) |
kWh (NCV) |
1 kg di carbone |
28.500 |
0,676 |
7,917 |
1 kg di carbon fossile |
17.200-30.700 |
0,411-0,733 |
4,778-8,528 |
1 kg di mattonelle di lignite |
20.000 |
0,478 |
5,556 |
1 kg di lignite nera |
10.500-21.000 |
0,251-0,502 |
2,917-5,833 |
1 kg di lignite |
5.600-10.500 |
0,134-0,251 |
1,556-2,917 |
1 kg di scisti bituminosi |
8.000-9.000 |
0,191-0,215 |
2,222-2,500 |
1 kg di torba |
7.800-13.800 |
0,186-0,330 |
2,167-3,833 |
1 kg di mattonelle di torba |
16.000-16.800 |
0,382-0,401 |
4,444-4,667 |
1 kg di olio pesante residuo |
40.000 |
0,955 |
11,111 |
1 kg di olio combustibile |
42.300 |
1,010 |
11,750 |
1 kg di carburante (benzina) |
44.000 |
1,051 |
12,222 |
1 kg di paraffina |
40.000 |
0,955 |
11,111 |
1 kg di GPL |
46.000 |
1,099 |
12,778 |
1 kg di gas naturale (1) |
47.200 |
1,126 |
13,10 |
1 kg di GNL |
45.190 |
1,079 |
12,553 |
1 kg di legname (umidità 25%) (2) |
13.800 |
0,330 |
3,833 |
1 kg di pellet/mattoni di legno |
16.800 |
0,401 |
4,667 |
1 kg di rifiuti |
7.400-10.700 |
0,177-0,256 |
2,056-2,972 |
1 MJ di calore derivato |
1.000 |
0,024 |
0,278 |
1 kWh di energia elettrica |
3.600 |
0,086 (***) |
1 (3) |
Fonte: Eurostat.
1) 93 % metano.
2) Verificare se si vogliono applicare altri valori in funzione del tipo di legname maggiormente utilizzato.
3) Il fattore di conversione di 1 kWh di energia elettrica è applicabile quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria utilizzando una metodologia «bottom-up» basata sul consumo di energia finale. Per i risparmi di energia elettrica in kWh si applica il coefficiente definito con un metodo trasparente sulla base delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria, al fine di garantire un calcolo preciso dei risparmi concreti. Tali circostanze sono corroborate, verificabili, nonché basate su criteri obiettivi e non discriminatori. Per i risparmi di energia elettrica in kWh si applica un coefficiente di base di 2,1 fatta salva la possibilità di definire un coefficiente diverso sulla base di idonea motivazione. A tale riguardo, si tiene conto dei mix energetici inclusi nel PNIEC.
***) Il valore di riferimento è aggiornato con apposito provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico.».
Efficienza Energetica: Art. 21 - Disposizioni finali e abrogazioni
1. L'articolo 17 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è abrogato.
2. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatti salvi gli articoli 5, 8, 12, 14, ove è prevista idonea copertura.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
D.Lgs. n. 73/2020IL NOTIZIOMETRO