Emergenza Coronavirus COVID-19: Le attività che per il nuovo DPCM 11 marzo 2020 restano aperte
Con il provvedimento, da oggi 12 marzo e sino al 25 marzo possono restare aperte soltanto le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità
È in vigore da oggi il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori misure
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19 sull'intero territorio nazionale“ pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020.
Con il provvedimento in argomento, da oggi 12 marzo e sino
al 25 marzo, devono restare chiuse tutte le attività
commerciali con esclusione di alcune che, pur restando aperte,
devono, comunque, garantire la distanza di sicurezza interpersonale
di un metro.
Attività commerciali
Così come disposto all’articolo 1 del provvedimento possono restare aperte le seguenti attività di commercio al dettaglio:
- Ipermercati;
- Supermercati;
- Discount di alimentari;
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2);
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- Farmacie;
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via;internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici,
con la precisazione che le attività precedentemente indicate possono essere ubicate sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché negli stessi sia consentito laccesso alle sole attività precedentemente elencate.
Restano anche consentite le seguenti attività:
- mense e catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Servizi alla persona
Relativamente ai servizi per la persona restano aperti:
- lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
- Attività delle lavanderie industriali;
- altre lavanderie, tintorie;
- servizi di pompe funebri e attività connesse.
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Pubbliche amministrazioni
Per quanto concere le pubbliche amministrazioni, le stesse, fermo restando quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lettera e) , del DPCM dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
Attività produttive e professionali
Per quanto concerne le attività produttive e le attività professionali le stesse possono restare aperte anche se per le stesse è raccomandato che:
- a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- d) vengano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Tutte le altre attività non ricomprese tra quelle precedentemente individuate sono sospese.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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