Emergenza Coronavirus COVID-19: Sospensione dei termini alle procedure disciplinate dal Codice dei contratti
La sospensione dei termini alle procedure di cui all’art. 103 del dl n. 18/2020 si applica a tutti i procedimenti disciplinati dal Codice dei contratti
Al fine di corrispondere alle specifiche richieste di chiarimenti delle stazioni appaltanti e di assicurare un’uniforme interpretazione della disciplina di cui all’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la Circolare 23 marzo 2020 ha evidenziato che la sospensione “dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data” per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020 si applica, ad eccezione dei casi per cui il medesimo articolo 103 prevede l’esclusione, a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50.
Sospensione applicabile anche alle disposizioni del Codice dei contratti
Nella circolare è precisato che “la previsione recata dall’articolo 103 del decreto legge n. 18/2020 risulta applicabile a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis nonché a quelli eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alle loro attività”.
Ciò val quanto dire che i termini delle gare d'appalto (esemplificativamente: termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte; termini previsti dai bandi per l’effettuazione di sopralluoghi; termini concessi ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice dei contratti per il c.d. “soccorso istruttorio”) possono essere sospesi di 52 giorni (dal 23/2 al 15/4).
Possibile tempi inferiori a quelli risultanti dalla sospensione
Ovviamente, poiché la sospensione del termine viene stabilita in favore del soggetto onerato di osservarlo, nulla vieta che quest’ultimo possa comunque validamente porre in essere l’attività prevista entro il termine originario ovvero in un termine inferiore rispetto a quello risultante dalla sospensione.
Opportunità di rispettare i termini endoprocedimentali
Nella circolare è, anche, precisato che è necessario che le ammnistrazioni aggiudicatrici valutino, anche, l’opportunità di rispettare, anche in pendenza della disposta sospensione e limitatamente alle attività di esclusiva pertinenza dell’amministrazione stessa, i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, nei limiti in cui ciò, al pari delle altre iniziative di carattere organizzativo ed amministrativo, sia compatibile con le misure di contenimento della diffusione del COVID-19, adottate in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e con le modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni come individuate dall’articolo 87 del decreto-legge n. 18/2020.
In allegato la Circolare MIT 23 marzo 2020.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Circolare 23 marzo 2020IL NOTIZIOMETRO